§ 98.1.12610 - D.M. 12 agosto 1987, n. 396.
Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/08/1987
Numero:396


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 si applicano anche agli alimenti surgelati
Art. 2.      L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è modificato come segue
Art. 3.      Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce n. 14 - Amido acetilato a reticolazione adipica, sono inclusi i seguenti casi di impiego


§ 98.1.12610 - D.M. 12 agosto 1987, n. 396.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari

(G.U. 1 ottobre 1987, n. 229)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     Visti i decreti ministeriali:

     19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966;

     28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967;

     20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968;

     14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968;

     12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969;

     10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969;

     12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969;

     15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971;

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 1971;

     30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971;

     9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972;

     1° luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972;

     31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972;

     22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973;

     29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974;

     6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974;

     6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975;

     31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976;

     15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;

     30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977;

     18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978;

     28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978;

     20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;

     16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979;

     7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980;

     21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981;

     14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;

     14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983;

     1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983;

     29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983;

     13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984;

     20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985;

     7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986;

     18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986;

     riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;

     Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1971, riguardante gli alimenti surgelati;

     Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;

     Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 13 luglio 1987;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 si applicano anche agli alimenti surgelati.

     Gli additivi consentiti per casi determinati di impiego, alle dosi massime previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, con esclusione di quelli riportati nel titolo I, possono essere utilizzati anche per le medesime categorie merceologiche di alimenti surgelati, definite nei punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1971.

 

          Art. 2.

     L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è modificato come segue:

     Allegato I - A - Conservativi antimicrobici, alle voci:

     1) E 220 - Anidride solforosa

     E 221 - Sodio solfito

     E 222 - Sodio bisolfito

     E 223 - Sodio metabisolfito

     E 224 - Potassio metabisolfito

     E 226 - Calcio solfito

     E 227 - Calcio bisolfito

     E 228 - Potassio bisolfito

     sono inclusi i seguenti casi di impiego:

     a) Uve, trattamento post raccolta, 10 mg/kg (come residuo, espresso in SO2 ).

     b) Succo di limetta per condimento, 250 mg/l (espresso in SO2 ), a condizione che il prodotto sia commercializzato esclusivamente come "succo di limetta da usare solo per condimento" e che tale indicazione sia riportata per intero sull'etichetta del prodotto.

     2) E 211 - Sodio benzoato, pasta fresca di peperoncino, 0,15%.

     3) E 228 - Potassio bisolfito, sono fissati i seguenti criteri specifici di purezza:

     E 228 Potassio bisolfito (Potassio solfito acido):

     Aspetto: soluzione limpida, incolore, preparata facendo gorgogliare anidride solforosa (SO2 ) - E 220 in una soluzione acquosa di idrossido di potassio (KOH) di qualità alimentare.

     Formula chimica: KHSO3 in soluzione acquosa (1).

     Tenore: non meno di 280 g di KHSO3 per litro (oppure 150 g di SO2 per litro).

     Sodio: non più dell'1% sulla base del tenore in SO2 .

     Selenio: non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO2 .

     Cloruro: non più di 1000 mg/kg espressi come Cl.

     Titolo I - C - Antiossidanti, la voce:

 

 

 

     Titolo II - A - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

     1) alle voci:

     E 401 - Alginato di sodio

     E 412 - Farina di semi di guar

     è aggiunto il seguente caso di impiego:

     "farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone, 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)";

     2) è incluso il seguente caso d'impiego:

     E 466 - Carbossimetilcellulosa, prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta pronta da congelare, 0,6%, anche in presenza di altri additivi addensanti;

     3) è incluso il seguente caso di impiego:

     E 406 - Agar Agar, "Tonno in gelatina", 0,5%, a condizione che il prodotto venga posto in commercio con la denominazione sopra citata ed abbia un contenuto di tonno non inferiore al 65%;

     4) alle voci:

     E 401 - Alginato di sodio

     E 410 - Farina di semi di carrube

     E 412 - Farina di semi di guar

     è aggiunto il seguente caso di impiego:

     "Bibite analcooliche al cocco, 0,2%";

     5) alle voci:

     E 401 - Alginato di sodio

     E 407 - Carragenine

     E 410 - Farina di semi di carrube

     è aggiunto il seguente caso di impiego:

     "Preparato a base di latte e crema di latte, 0,5%";

     6) alle voci:

     E 401 - Alginato di sodio: 0,3%

     E 407 - Carragenine: 0,1%

     Gelatine animali: 1%

     è aggiunto il seguente caso di impiego:

     "Bevande a base di latte, crema di latte e caffè, alle dosi massime segnate a fianco di ciascuna di esse".

     Titolo II - B - Emulsionanti:

     1) alla voce:

     E 322 - Lecitine

     è incluso il seguente caso di impiego:

     "Impasti per panificazione, 0,5%, calcolato sulla farina, limitatamente agli impasti destinati alla panificazione speciale, di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967";

     2) alla voce:

     E 472 e - Esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

     Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 1%;

     Lievito secco per pani speciali, di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967, 1%;

     3) alla voce:

     E 473 - Sucresteri

     è incluso il seguente caso di impiego:

     "Bevande analcooliche al cocco ed alla mandorla, 0,3%".

     Titolo VIII - Antiagglomerante, sono incluse le voci:

 

 

          Art. 3.

     Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce n. 14 - Amido acetilato a reticolazione adipica, sono inclusi i seguenti casi di impiego:

     "Preparato per bevanda a base di latte e crema di latte, 0,5%".

     "Bevanda a base di latte, crema di latte e caffè, 0,5%".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.