§ 98.1.12606 - D.M. 7 agosto 1987, n. 395.
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/08/1987
Numero:395


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riportato nelle premesse, così come modificato dal decreto ministeriale 4 aprile 1985, alla sezione 3-bis - cellulosa rigenerata, parte [...]
Art. 2.      Nell'allegato II, sezione 1, parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte o modificate le seguenti voci riguardanti gli additivi
Art. 3.      Nell'allegato II, sezione 4, parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte le seguenti sostanze
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Nell'allegato IV, sezione 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, viene così modificata l'espressione dei risultati dell'aldeide formica


§ 98.1.12606 - D.M. 7 agosto 1987, n. 395.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

(G.U. 28 settembre 1987, n. 226)

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

     Visti i decreti ministeriali:

     3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;

     27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;

     13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;

     18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;

     2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;

     25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;

     2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

     20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;

     4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985,

     recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

     Vista la direttiva della commissione CEE del 23 luglio 1986, recante modifica alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 83/229 del 25 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 123 dell'11 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

     Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

     Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

     Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 11 febbraio 1987 le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

     Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riportato nelle premesse, così come modificato dal decreto ministeriale 4 aprile 1985, alla sezione 3-bis - cellulosa rigenerata, parte prima: pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, nella colonna intestata: condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego, in corrispondenza dei trattini

     - "Bis (2-idrossietil) etere [dietilenglicole] e

     - Etandiolo [monoetilenglicole]"

     le limitazioni esistenti vengono così modificate:

     "Soltanto per le pellicole destinate a venire verniciate e successivamente impiegate per prodotti alimentari non umidi, che non contengano cioè acqua allo stato libero in superficie.

     La quantità totale di bis (2-idrossietil) etere e di etandiolo presente in un prodotto alimentare posto a contatto con tali pellicole non deve essere superiore a 50 mg/kg di prodotto alimentare;".

 

          Art. 2.

     Nell'allegato II, sezione 1, parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte o modificate le seguenti voci riguardanti gli additivi:

     1) Tween

     - Poliossietilene (20) sorbitano monolaurato

     - Poliossietilene (20) sorbitano monopalmitato

     - Poliossietilene (20) sorbitano monostearato

     - Poliossietilene (20) sorbitano tristearato

     - Poliossietilene (20) sorbitano trioleato

     Spans

     - Sorbitano monolaurato

     - Sorbitano monopalmitato

     - Sorbitano monostearato

     - Sorbitano tristearato

     - Sorbitano monoleato

     - Sorbitano trioleato

     - Sorbitano sesquioleato

     2) "Di-(2,4-Terz-butilfenil) pentaeritritol-di-fosfito, con le seguenti limitazioni di impiego:

     - per coloruro di polivinile in quantità non superiore all'1%,

     - per polipropilene (per oggetti da non sottoporre a temperature di sterilizzazione o pasteurizzazione) in quantità non superiore allo 0,1%,

     - per i policarbonati, in quantità non superiore allo 0,25%.

     E' fissato un limite di migrazione specifica di 1 ppm".

     3) "2,2'-Ossamide-bis-[Etil-3(3,5-di Terz-butil-4-idrossifenil) propionato], alla concentrazione massima dello 0,5% per poliolefine, polistirolo e polistirolo antiurto".

     4) "Ammide dell'acido erucico. Alla limitazione già prevista è aggiunta la seguente limitazione: Nel caso di guarnizioni in quantità non superiore al 2%".

     5) "La voce Silicati e Silicati idrati di alluminio, calcio e magnesio è sostituita dalla voce Silicati e Silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e sodio".

     6) La voce n. 3 compresa nell'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985, allegato II, sezione 1, parte B, è così modificata: "Esteri di acidi alifatici saturi C6-C22 con alcooli alifatici saturi monoidrossilici C2-C20, incluso l'alcool oleico, in quantità non superiore all'1,5% sulla materia plastica".

 

          Art. 3.

     Nell'allegato II, sezione 4, parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vengono aggiunte le seguenti sostanze:

     1) "- Propilenglicol

     - Dipropilenglicol - purchè esente da dietilenglicol

     - Gomma Xantano

     - Sodio Lignosulfonato

     con la seguente limitazione: se utilizzate come veicoli per conservativi, non devono essere rivelabili al saggio limite indicato all'allegato IV, sezione 3, punto 6".

     2) "5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-4-isotiazolin-3-one

     a condizione che il residuo cedibile dalla carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm".

 

          Art. 4. [1]

     [Nell'allegato II, sezione 6, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono inclusi i seguenti tipi di acciaio inossidabile autorizzati all'impiego in contatto con gli alimenti e denominati rispettivamente:

     AISI 316N definito dalla sigla S.I.S.2392;

     AISI 414 definito dalla sigla S.I.S.2319.]

 

          Art. 5.

     Nell'allegato IV, sezione 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, viene così modificata l'espressione dei risultati dell'aldeide formica:

     "La quantità di formaldeide migrabile nel liquido di cessione si ricava dalla curva standard descritta e non deve essere superiore a 0,5 mg/dm² ovvero 3 ppm rispetto alla capacità reale o calcolata dell'oggetto in esame, tenuto conto del reale rapporto superficie/volume".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.M. 21 dicembre 2010, n. 258.