Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/07/1987 |
Numero: | 311 |
Sommario |
Art. 1. Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 492, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione |
§ 98.1.12543 - D.M. 18 luglio 1987, n. 311.
Integrazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente il pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.
(G.U. 31 luglio 1987, n. 177)
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 1 della
Visto il
Considerato che occorre sostituire il primo comma dell'art. 21 del
Decreta:
Il comma 1 dell'art. 21 del
"I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori".
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.