§ 98.1.12419 - D.M. 27 maggio 1987, n. 239.
Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1987
Numero:239

§ 98.1.12419 - D.M. 27 maggio 1987, n. 239.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(G.U. 26 giugno 1987, n. 147)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visti il capitolo I, n. 4, lettera c), ed il capitolo IV dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     Ritenuta la necessità di apportare aggiunte alle norme suindicate al fine di adeguarle agli sviluppi tecnologici intervenuti nel settore;

     Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 1/2071 del 15 gennaio 1987;

     Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

     Decreta:

 

     Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I, dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere:

     c-bis) La minima distanza che può intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non può comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della metà quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

     Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, è da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante-incendiario, purchè senza carica esplosiva, e similari.

     La distanza di metri 20 può essere ridotta alla metà quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della metà quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

     c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato "Igloo", costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

     Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

     Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

     parete frontale e porta di accesso:

     pressione positiva: picco pari a 7 bar;

     parete frontale e porta di accesso: pressione positiva: picco pari a 7 bar;

durata: millisecondi;

impulso: 2 bar x millisecondi.

     altre pareti:

     pressione positiva: picco pari a 3 bar;

durata: millisecondi;

impulso: bar x millisecondi,

     dove C indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.

     La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

     La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purchè idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

     La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono invalidi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

     Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, all'estremità opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per l'installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

     Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche può essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.

     Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso allegato D.

     L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

     In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.

Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula d = K in cui d è la distanza in metri tra i punti più vicini, C è il quantitativo di esplosivo netto, espresso, in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini così come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioè: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

     I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente:

     Tabella

 

 

Detonazione in massa

Proiezioni di schegge e rottami

Incendio violento

a) Fra le pareti lateralidi igloo affiancati

 

 

 

Fra la parete laterale di un igloo e quella posteriore di altro igloo e viceversa

K = 0,5

20 metri

20 metri

Fra le pareti posteriori di igloo

 

 

 

b) Fra la parete frontale e quella posteriore di igloo paralleli a scacchiera o in asse fra loro, orientati nello stesso verso e viceversa

K = 0,8

25 metri

25 metri

c) Fra la parete frontale di un igloo e quella laterale di altro igloo e viceversa

K = 1,1

25 metri

25 metri

d) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato

K = 0,8

90 metri

Dalla parete magazzino di tipo posteriore: 25 metri

 

 

 

Dalla parete laterale:

 

 

 

d = 0,22, con un minimo di 25 metri

e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale, non terrapienato

 

 

Dalla parete posteriore: 25 metri

Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse dell'igloo

K = 2,4

90 metri

Dalla parete laterale:

 

 

 

d = 0,22, con un minimo di 25 metri

 

 

 

Dalla parete frontale bastionata: 60 metri

f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo minimo nel settore di cui in e)

K = 4,8

90 metri

d = 0,22, con un minimo di 25 metri

g) Fra un igloo, comunque orientato, e case coloniche o private isolate o vie di comunicazione (strade provinciali, statali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili)

K = 14,8 [nota 1]

Per le vie di comunicazione: 35 metri

K = 4,3

 

 

Per le case: 270 metri [nota 3]

 

h) Fra un igloo, comunque 270 metri orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.

K = 22,2 [nota 2]

 

K = 6,4

Nota 1: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 270.

Nota 2: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 400.

Nota 3: La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula d = 68 X C_0,18, comunque non inferiore a metri 270.

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.