§ 98.1.11528 - D.M. 10 marzo 1988, n. 379.
Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma quarto, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/1988
Numero:379


Sommario
Art. 1.      Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato e, alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. [...]
Art. 2.      Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo


§ 98.1.11528 - D.M. 10 marzo 1988, n. 379.

Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma quarto, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(G.U. 31 agosto 1988, n. 204)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 14, comma quarto, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale prevede la non assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, delle operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 49 che provvedono al trasporto o spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché delle importazioni di beni, destinati alle medesime finalità, fatte dalle predette Amministrazioni e associazioni;

     Considerato che occorre provvedere;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato e, alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalità di cui all'art. 14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art.

     Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura.

     Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all'imposta se è presentata in Dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati.

     La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse Amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati.

     Le Amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui ai precedenti commi.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione all'estero a cura o a nome del cedente.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo.

     Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in Dogana entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.