Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/03/1988 |
Numero: | 379 |
Sommario |
Art. 1. Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato e, alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. [...] |
Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo |
§ 98.1.11528 - D.M. 10 marzo 1988, n. 379.
Norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma quarto, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(G.U. 31 agosto 1988, n. 204)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il
Visto l'art. 14, comma quarto, della
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato e, alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della
Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al
Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all'imposta se è presentata in Dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati.
La prova dell'avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse Amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati.
Le Amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell'art. 39 del
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, lettera a), del
Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in Dogana entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.