Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/01/1988 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. Specie e categorie annesse. Con il presente decreto sono stabiliti i requisiti tecnici per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè del materiale seminale [...] |
Art. 2. Origine del bestiame, requisiti. E' ammessa l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione [...] |
Art. 3. Nulla-osta all'importazione definitiva. L'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza [...] |
Art. 4. Autorizzazioni per scopi sperimentali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'importazione, per scopi sperimentali, di bestiame da riproduzione di razze pure diverse da quelle [...] |
Art. 5. Controllo tecnico in frontiera. Il controllo tecnico del bestiame da riproduzione di razza pura è effettuato alla frontiera presso la Direzione delle dogane internazionali (confini terrestri, porti [...] |
Art. 6. Importazione temporanea. L'importazione temporanea dei riproduttori di razza pura per manifestazioni tecnico espositive o sportive, per fecondazioni, aste, cure mediche, ecc., è subordinata [...] |
Art. 7. Trasformazione in definitiva di importazione temporanea. Il nulla-osta ed il controllo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono parimenti prescritti, secondo le modalità previste ai precedenti articoli 3 e [...] |
Art. 8. Specie e razze ammesse all'esportazione e requisiti tecnici. E' ammessa l'esportazione di bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di [...] |
Art. 9. Nulla-osta all'esportazione L'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza [...] |
Art. 10. Esportazione temporanea. L'esportazione temporanea dei riproduttori di razza pura destinati a manifestazioni tecnico espositive o sportive, fecondazioni, aste, cure mediche, ecc. è subordinata [...] |
Art. 11. Trasformazione in definitiva di esportazione temporanea. Il nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è prescritto qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva della esportazione temporanea, e verrà [...] |
Art. 12. Disposizioni finali. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 29, 24, 8 e 1, rispettivamente del 13 luglio 1959, del 30 [...] |
§ 98.1.11378 - D.M. 11 gennaio 1988, n. 97.
Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.
(G.U. 29 marzo 1988, n. 74, S.O.)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il
Decreta:
Art. 1. Specie e categorie annesse.
Con il presente decreto sono stabiliti i requisiti tecnici per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e categorie appresso indicate:
a) Bovini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;
ovuli fecondati;
b) Bufali:
riproduttori maschi e femmine;
c) Cavalli:
riproduttori maschi e femmine;
d) Asini:
riproduttori maschi e femmine;
e) Suini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;
f) Ovini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale;
g) Caprini:
riproduttori maschi e femmine;
materiale seminale.
Art. 2. Origine del bestiame, requisiti.
E' ammessa l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e razze elencate nell'allegato 1 ed originario dai paesi previsti nel medesimo allegato 1 ed iscritto nei libri o registri genealogici tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascun paese indicate.
Tutti i soggetti nonchè il loro materiale seminale ed ovuli fecondati debbono essere individuati, possedere i requisiti ed essere scortati dai documenti, così come previsto all'allegato 2.
Per quanto concerne i bovini appartenenti alle razze bruna e pezzata rossa originari dell'Austria, Svizzera e Jugoslavia si applicano le norme transitorie previste all'allegato 2-bis.
Art. 3. Nulla-osta all'importazione definitiva.
L'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, è subordinata al nulla-osta, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformità dell'Associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razze di cui all'allegato 3.
Il nulla-osta compilato dall'importatore su modulo conforme al modello tipo previsto all'allegato 4, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Il nulla-osta debitamente vistato, sarà rilasciato nel termine di giorni cinque lavorativi dalla presentazione della richiesta.
Il nulla-osta deve essere compilato in cinque copie a macchina, a ricalco e con inchiostro fisso, soltanto nelle parti riservate all'importatore.
Il nulla-osta vistato dal Ministero, è presentato in dogana e deve essere integro in ogni sua parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dalle associazioni ed enti innanzi indicati o dal Ministero, convalidate dagli stessi con firma e timbro.
Le eventuali modifiche e segni di alterazione non convalidate dal Ministero o dalle associazioni ed enti sopra citati comporta la sospensione della validità del nulla-osta.
Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le importazioni dei riproduttori bovini ed equini delle razze elencate nell'allegato 1 originari dei Paesi europei.
Art. 4. Autorizzazioni per scopi sperimentali.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'importazione, per scopi sperimentali, di bestiame da riproduzione di razze pure diverse da quelle indicate nell'allegato 1 e originarie da paesi anche diversi da quelli indicati nel medesimo allegato 1, semprechè risulti accompagnato da documentazione ufficiale genealogica e di attitudine.
La domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dagli elementi innanzi previsti nonchè da una relazione tecnica sulle caratteristiche del bestiame e sugli scopi zootecnici che si intendono conseguire. Tale autorizzazione è comunque subordinata al giudizio favorevole sulla concreta utilità dell'importazione stessa in rapporto alle esigenze zootecniche del paese, sentito il parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.
Nell'ambito dei piani di fecondazione sperimentali e finalizzati predisposti dagli uffici centrali dei Libri genealogici di razze italiane, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì autorizzare l'importazione dai paesi di cui all'allegato 1 di materiale seminale proveniente da soggetti in prove di progenie nei limiti dei quantitativi necessari per la realizzazione delle prove medesime.
Art. 5. Controllo tecnico in frontiera.
Il controllo tecnico del bestiame da riproduzione di razza pura è effettuato alla frontiera presso la Direzione delle dogane internazionali (confini terrestri, porti marittimi e aeroporti).
La richiesta del controllo tecnico di cui sopra sarà rivolta per iscritto agli assessorati competenti per l'agricoltura delle Regioni o delle Province autonome nel cui territorio risulta ubicata la dogana di entrata.
Gli esperti incaricati di detto controllo tecnico rilasceranno alla Direzione doganale apposito certificato, utilizzando il modello di cui all'allegato 5, dopo aver accertato:
a) l'appartenenza dei soggetti alle razze e origini di cui all'allegato 1 nonchè il possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato 2;
b) la presenza nei soggetti di requisiti di buona costituzione e corretta conformazione, assenza di tare e difetti;
c) rispondenza della marcatura, tatuaggio, rilevamento grafico della pezzatura (pupazzetto) di ciascun soggetto ai dati segnaletici riportati sui certificati genealogici.
L'esito positivo del controllo effettuato, da parte dell'esperto incaricato dovrà risultare da specifica annotazione sul certificato genealogico esibito mediante l'apposizione di un timbro fornito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il controllo tecnico non è richiesto per i riproduttori bovini ed equini originari dei paesi CEE.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre ogni qualvolta lo riterrà opportuno, il controllo del materiale seminale o degli ovuli fecondati presso il centro di fecondazione artificiale o recapiti di destinazione, nonchè il prelievo di campioni del materiale seminale medesimo per l'accertamento della qualità.
Art. 6. Importazione temporanea.
L'importazione temporanea dei riproduttori di razza pura per manifestazioni tecnico espositive o sportive, per fecondazioni, aste, cure mediche, ecc., è subordinata unicamente alla presentazione, all'atto delle operazioni doganali, del certificato genealogico, o copia dello stesso autenticata dall'autorità emittente, o libretto segnaletico (passaporto) e di un apposito attestato rilasciato a seconda del caso, dal comitato organizzatore della manifestazione espositiva, dai centri ippici o società di corse di destinazione, dalla stazione di monta o di cura cui è destinato il riproduttore.
Art. 7. Trasformazione in definitiva di importazione temporanea.
Il nulla-osta ed il controllo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono parimenti prescritti, secondo le modalità previste ai precedenti articoli 3 e 5, qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva dell'importazione temporanea dei soggetti.
Il controllo tecnico non è richiesto qualora già effettuato per l'importazione temporanea.
Art. 8. Specie e razze ammesse all'esportazione e requisiti tecnici.
E' ammessa l'esportazione di bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè di materiale seminale ed ovuli fecondati parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura delle specie e razze elencate nell'allegato 3, ed iscritto nei Libri o registri genealogici nazionali tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascuna specie o razza indicate.
I requisiti ed i dati caratteristici dei soggetti, del materiale seminale e degli ovuli fecondati da esportare debbono risultare dai certificati genealogici rilasciati dagli uffici centrali dei Libri genealogici. I requisiti tecnici relativi al materiale seminale ed agli ovuli fecondati debbono essere quelli previsti, per il materiale seminale e gli ovuli fecondati, dai regolamenti nazionali dei Libri o registri genealogici di specie e razze.
Art. 9. Nulla-osta all'esportazione
L'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, è subordinata al nulla-osta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformità dell'associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il Libro genealogico o il registro anagrafico di specie o di razza di cui all'allegato 3.
Il nulla-osta compilato dall'esportatore, su modello conforme al modello previsto all'allegato 6, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.
Per la compilazione ed il rilascio del nulla-osta si applica quanto stabilito al precedente art. 3.
Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le esportazioni dei riproduttori bovini verso i Paesi membri della C.E.E.
E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporre, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, il controllo tecnico che verrà effettuato secondo i criteri previsti al precedente art. 5 per l'importazione dei riproduttori di razza pura.
Art. 10. Esportazione temporanea.
L'esportazione temporanea dei riproduttori di razza pura destinati a manifestazioni tecnico espositive o sportive, fecondazioni, aste, cure mediche, ecc. è subordinata unicamente alla presentazione di apposito attestato rilasciato dalle associazioni od enti ippici che tengono ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico, utilizzando il modello riportato all'allegato 7.
Copia dell'attestato dovrà essere rimessa, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale delle produzione agricola.
Art. 11. Trasformazione in definitiva di esportazione temporanea.
Il nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è prescritto qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva della esportazione temporanea, e verrà rilasciato secondo le modalità previste al precedente art. 8 per l'esportazione definitiva di riproduttori di razza pura.
Sono abrogate le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 29, 24, 8 e 1, rispettivamente del 13 luglio 1959, del 30 dicembre 1964, del 25 ottobre 1985 e del 28 gennaio 1986, concernenti "Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione dei volatili domestici e delle uova da cova".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati
(Allegati omessi)