Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/12/1990 |
Numero: | 454 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 34 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo |
Art. 2. L'art. 7 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di batteriologia e micologia medica viene modificato, [...] |
Art. 3. L'art. 10 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di chimica del farmaco viene modificato, relativamente [...] |
Art. 4. L'art. 14 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di fisica viene modificato, relativamente alla [...] |
Art. 5. L'art. 16 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di igiene ambientale viene modificato, relativamente alla [...] |
Art. 6. L'art. 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia viene [...] |
Art. 7. L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente i servizi amministrativi e del personale viene modificato, relativamente [...] |
Art. 8. L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse nella parte concernente le attribuzioni della sezione II della divisione II - [...] |
§ 98.1.10410 - D.M. 27 dicembre 1990, n. 454.
Regolamento recante modificazioni al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528.
(G.U. 15 marzo 1991, n. 63)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 62 della
Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;
Visto l'art. 17 della
Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 14 febbraio 1990 relativa all'istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro;
Vista la successiva proposta del medesimo comitato amministrativo in data 1° marzo 1990 relativa alle unità di personale da contingentare al predetto Servizio;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1990, ai sensi dell'art. 17 della
Considerata pertanto la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato
Adotta
il seguente regolamento:
Regolamento relativo all'istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro
All'art. 34 del
Art. 34-bis (Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro). - Consulenza e controllo finalizzati alla sicurezza nei laboratori e servizi;
Realizzazione degli strumenti atti a garantire gli interventi di pronto soccorso;
Predisposizione di piani operativi per specifiche situazioni di emergenza;
Sorveglianza fisica e medica nel settore della radioprotezione;
Acquisizione, distribuzione e cura di materiali ed attrezzature per l'igiene e la sicurezza del lavoro;
Controlli di legge negli ambienti sanitari (settori: radioprotezione, RMN, ultrasuoni).
Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:
ricercatori: 1;
assistenti tecnici: 2;
aiutanti tecnici: 3.
L'art. 7 del
dirigenti di ricerca: 4;
ricercatori: 8;
assistenti tecnici: 10;
segretari tecnici: 2;
aiutanti tecnici: 11;
addetti tecnici: 10.
L'art. 10 del
dirigenti di ricerca: 9;
ricercatori: 15;
assistenti tecnici: 18;
segretari tecnici: 2;
aiutanti tecnici: 20;
addetti tecnici: 9.
L'art. 14 del
dirigenti di ricerca: 8;
ricercatori: 17;
assistenti tecnici: 14;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 14;
addetti tecnici: 7.
L'art. 16 del
dirigenti di ricerca: 9;
ricercatori: 27;
assistenti tecnici: 16;
segretari tecnici: 3;
aiutanti tecnici: 22;
addetti tecnici: 10.
L'art. 23 del
dirigenti di ricerca: 4;
ricercatori: 13;
assistenti tecnici: 12;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 12;
addetti tecnici: 6.
L'art. 26 del
assistenti tecnici: 3;
segretari tecnici: 16;
aiutanti tecnici: 19;
addetti tecnici: 55.
L'art. 26 del
"Sezione II.
Ufficio di sicurezza. Sorveglianza fisica e medica in materia di radioprotezione; denunzie e richieste di autorizzazione".
Tenuto conto delle modifiche normative intervenute per quanto concerne l'ordinamento del personale di questo Istituto, si provvederà al necessario adeguamento dei riferimenti attinenti alle qualifiche del personale in sede di revisione del regolamento di cui al
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.