Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/10/1993 |
Numero: | 589 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.7899 - D.M. 7 ottobre 1993, n. 589.
Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
(G.U. 12 febbraio 1994, n. 35)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la
Visto il
Visto il
Ravvisata l'esigenza di disciplinare la costituzione della commissione giudicatrice volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dei candidati e ritenuto, quindi, che occorre integrare il regolamento recato dal citato
Considerato il disposto transitorio di cui all'art. 9, comma 3, della
Visto l'art. 17 della
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 7 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il comma 4 dell'art. 1 del
"4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.