Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/06/1993 |
Numero: | 459 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti di cui all'art. 57, comma 4, della [...] |
§ 98.1.7750 - D.M. 25 giugno 1993, n. 459.
Regolamento recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti
(G.U. 17 novembre 1993, n. 270)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 57, comma 4, della
Visto l'art. 22 della
Visto l'art. 17, comma 3, della
Ritenuta l'opportunità di fornire indicazioni in ordine alla documentazione da presentare a corredo dell'istanza con la quale viene chiesta l'autorizzazione e alle modalità di rilascio dell'autorizzazione stessa;
Ritenuto di adottare un regime differenziato per le imprese già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti di cui all'art. 57, comma 4, della
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, autorizza le imprese di cui al comma 1, a seguito dell'esito favorevole del sopralluogo teso ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e detenzione delle sostanze coloranti alle quali si riferisce l'istanza. Il sopralluogo può essere effettuato dalle competenti unità sanitarie locali.
3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 2 sia sfavorevole, il Ministro della sanità comunica all'istante le carenze riscontrate, e dà un termine di giorni sessanta per eliminarle; scaduto tale termine, ove il rinnovato sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza di autorizzazione è respinta.
4. Le imprese già in servizio che hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 57, comma 5, della
5. Le istanze di autorizzazione relative ad attività non ancora in esercizio, presentate al Ministero della sanità anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità a quanto previsto dall'allegato I, conservano la loro efficacia, mentre quelle difformi devono essere integrate da parte delle imprese interessate con l'invio, entro centoventi giorni dalla data citata, al Ministero della sanità della documentazione mancante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I — Documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti
Certificazione comprovante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta.
Numero di codice fiscale.
Elenco delle sostanze coloranti oggetto della richiesta.
Planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali.
Relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento (1).
Descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dal
Copia autentica dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione e dei rifiuti solidi (1).