§ 3.9.3 - L.R. 16 aprile 1984, n. 20.
Sub-delega alle Province di Perugia e di Terni delle funzioni amministrative riguardanti le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:16/04/1984
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Esercizio della delega.
Art. 3. 
Art. 4.  Provvedimenti.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Poteri d'indirizzo e coordinamento.
Art. 7.  Norme finanziarie.


§ 3.9.3 - L.R. 16 aprile 1984, n. 20. [1]

Sub-delega alle Province di Perugia e di Terni delle funzioni amministrative riguardanti le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

(B.U. 20 aprile 1984, n. 28).

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge sono delegate alle Province di Perugia e Terni le funzioni amministrative relative alla concessione delle licenze di attingimento delle acque pubbliche scorrenti nei rispettivi territori, già delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Esercizio della delega.

     Le licenze di attingimento delle acque iscritte negli elenchi delle acque pubbliche delle singole Provincie sono concesse si sensi dell'art. 56 del T.U. di leggi approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nei limiti delle disponibilità ed in conformità delle direttive impartite dalla Regione, nel quadro della programmazione regionale in materia di utilizzazione delle risorse idriche e nel rispetto dei diritti legittimamente costituiti.

 

     Art. 3.

     E' in facoltà delle Province disporre provvedimenti di revoca, previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 del T.U. di leggi sopracitato, sia per esercizio non conforme alla relativa concessione che per motivi di pubblico interesse ovvero per la garanzia di diritti legittimamente costituiti sulle acque concesse.

 

     Art. 4. Provvedimenti.

     Gli atti emanati dalla Amministrazione provinciale, per la revoca di licenze di attingimento, sono definitivi.

     Copia di essi dovrà essere trasmessa alla Regione, alle Intendenze di finanza ed alle Amministrazioni che possano eventualmente essere interessate.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     Le Provincie sono incaricate di effettuare, a mezzo dei propri agenti giurati, il controllo sulle licenze che vengono esercitate nel territorio di loro competenza.

 

     Art. 6. Poteri d'indirizzo e coordinamento.

     La Giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo, delle funzioni sub- delegate con la presente legge nel rispetto della programmazione regionale.

     Qualora le Amministrazioni delegatarie non adempiano all'espletamento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine, può sostituirsi ad esse nel compimento degli atti.

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     Per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni amministrative loro delegate con la presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 80.000.000 da assegnare per due terzi alla Provincia di Perugia e per un terzo alla Provincia di Terni.

     La spesa di cui al precedente comma sarà imputata al cap. 852 - di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1984 - denominato «Contributo alle Province di Perugia e Terni nelle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega delle funzioni regionali in materia di rilascio delle licenze annuali di attingimento dell'acqua dai corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche» (Tit.1, sez. 1ª, rubr. 4, cat. 5, tipo 1.1, sett. 13) e ad essa si farà fronte con lo stanziamento che sarà appositamente iscritto nel fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di competenza e di cassa a detto bilancio ai sensi dell'art.28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     Per anni 1985 e successivi l'onere sarà determinato con la legge annuale di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge regionale n. 23 del 1978 ed entro i limiti della disponibilità stanziate dal bilancio pluriennale.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2007, n. 12.