§ 3.7.20 - L.R. 2 agosto 2002, n. 15.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:02/08/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 4).
Art. 2.  (Abrogazione Capo II).
Art. 3.  (Modifiche dell’art. 23).
Art. 4.  (Modifiche dell’art. 25).
Art. 5.  (Modifica dell’art. 29).
Art. 6.  (Modifica dell’art. 30).
Art. 7.  (Sostituzione dell’art. 31).
Art. 8.  (Abrogazione dell’art. 31 bis così come aggiunto dall’art. 26 della l.r. 1 aprile 1996, n. 9).
Art. 9.  (Modifiche dell’art. 33).
Art. 10.  (Modifica dell’art. 33 bis così come integrato dall’art. 27 della l.r. 1 aprile 1996, n. 9).
Art. 11.  (Modifica dell’art. 34).
Art. 12.  (Modifica dell’art. 39).
Art. 13.  (Modifica dell’art. 40).
Art. 14.  (Modifica dell’art. 41).


§ 3.7.20 - L.R. 2 agosto 2002, n. 15. [1]

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.

(B.U. n. 37 del 21 agosto 2002).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 4).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Abrogazione Capo II).

     1. Il capo II della l.r. 42/1988 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’art. 23).

     1. All’articolo 23, comma 1 della l.r. 42/1988 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 23 della l.r. 42/1988 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche dell’art. 25).

     1. All’articolo 25, comma 1 della l.r. 42/1988 la parola “quindici” è sostituita con la parola

     (Omissis).

     2. All’articolo 25 della l.r. 42/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifica dell’art. 29).

     1. All’articolo 29, comma 1 della l.r. 42/1988, la locuzione “lire novantamila” è sostituita con la locuzione

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifica dell’art. 30).

     1. All’articolo 30 della l.r. 42/1988 il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’art. 31).

     1. L’articolo 31 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Abrogazione dell’art. 31 bis così come aggiunto dall’art. 26 della l.r. 1 aprile 1996, n. 9).

     1. L’articolo 31 bis della l.r. 42/1988 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifiche dell’art. 33).

     1. All’articolo 33, comma 2 della l.r. 42/1988 le parole “Gli ispettori del lavoro” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All’articolo 33 della l.r. 42/1988 il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifica dell’art. 33 bis così come integrato dall’art. 27 della l.r. 1 aprile 1996, n. 9).

     1. L’articolo 33 bis della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifica dell’art. 34).

     1. L’articolo 34 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Modifica dell’art. 39).

     1. All’articolo 39 della l.r. 42/1988 il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omisssi).

 

     Art. 13. (Modifica dell’art. 40).

     1. All’articolo 40 della l.r. 42/1988 il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifica dell’art. 41).

     1. All’articolo 41, comma 1 della l.r. 42/1988 le parole “l’elezione ed” sono soppresse.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.