| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.4 acque minerali e termali | 
| Data: | 27/12/2001 | 
| Numero: | 38 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modificazione dell’art. 23). | 
| Art. 2. (Modificazione dell’art. 25). | 
| Art. 3. (Modificazione dell’art. 30). | 
| Art. 4. (Modificazione dell’art. 33). | 
| Art. 5. (Modificazione dell’art. 38). | 
| Art. 6. (Modificazione dell’art. 41). | 
| Art. 7. (Norme transitorie). | 
§ 3.4.6 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 38. [1]
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali.
(B.U. n. 3 del 16 gennaio 2002).
Art. 1. (Modificazione dell’art. 23).
     1. All’articolo 23, comma 1 della 
(Omissis).
Art. 2. (Modificazione dell’art. 25).
     1. L’articolo 25 della 
(Omissis).
Art. 3. (Modificazione dell’art. 30).
     1. All’articolo 30, comma 1 della 
Art. 4. (Modificazione dell’art. 33).
     1. All’articolo 33, comma 3 della 
Art. 5. (Modificazione dell’art. 38).
     1. All’articolo 38, comma 1 della 
Art. 6. (Modificazione dell’art. 41).
     1. L’articolo 41 della 
(Omissis).
Art. 7. (Norme transitorie).
     1. Per l’anno 2002 gli importi unitari di cui all’articolo 41, comma 3 della 
     2. Per l’anno 2002 e comunque fino all’adempimento di quanto previsto all’articolo 41, commi 5 e 6 della 
In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall’articolo 41, comma 5 della legge regionale 48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.
[1] Abrogata dall'art. 43 della