§ 3.3.98 - R.R. 9 agosto 2007, n. 9.
Disciplina dell’attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:09/08/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Connessione con l’attività di pesca professionale)
Art. 3.  (Attività di pescaturismo)
Art. 4.  (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo)
Art. 5.  (Obblighi dell’operatore di pescaturismo)
Art. 6.  (Requisiti e sistemi di sicurezza delle imbarcazioni)
Art. 7.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’attività di pescaturismo)
Art. 8.  (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 9.  (Sanzioni amministrative)
Art. 10.  (Concessione di aiuti)


§ 3.3.98 - R.R. 9 agosto 2007, n. 9. [1]

Disciplina dell’attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura).

(B.U. 14 agosto 2007, n. 36)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura), le attività di pescaturismo.

     2. Ai fini del presente regolamento, è considerato operatore di pescaturismo l’imprenditore ittico che esercita le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 14/2005.

 

     Art. 2. (Connessione con l’attività di pesca professionale)

     1. Ai fini del criterio della prevalenza di cui all’articolo 10 della l.r. 14/2005 l’operatore di pescaturismo deve dedicare allo svolgimento di tale attività un tempo inferiore rispetto al tempo dedicato, nell’arco dell’anno, allo svolgimento delle attività di pesca professionale.

     2. Il calcolo del tempo di lavoro per le attività di pescaturismo svolte in forma associativa o cooperativa è determinato sommando il tempo di lavoro di ciascun socio.

 

     Art. 3. (Attività di pescaturismo)

     1. L’operatore di pescaturismo può svolgere le seguenti attività:

     a) organizzazione e assistenza della pratica della pesca sportiva nei bacini lacustri da parte di pescatori provvisti di regolare licenza sportiva, a riva o su imbarcazioni autorizzate all’esercizio della pesca professionale mediante l’impiego degli attrezzi di pesca sportiva previsti dal regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5; a tali modalità di pesca possono accedere saltuariamente anche soggetti non in possesso della licenza sportiva;

     b) organizzazione e assistenza della osservazione o collaborazione alle attività di pesca professionale in modo saltuario da parte di soggetti non in possesso della licenza di pesca professionale;

     c) attività turistico-ricreative finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura delle acque interne quali, in particolare, brevi escursioni lungo le rive lacuali, visite guidate ai sistemi lacustri con percorsi naturalistici e gastronomici;

     d) vendita o degustazione di prodotti ittici locali e preparazione e somministrazione pasti a bordo o a terra in locali nella disponibilità dell’operatore, solo se connesse alle attività di cui alle lettere a), b), e c).

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte, con condizioni meteoriche favorevoli, per tutto l’arco dell’anno, sia nei giorni feriali che festivi, nelle ore diurne e notturne.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo)

     1. Gli imprenditori ittici che intendono esercitare l’attività di pescaturismo richiedono l’autorizzazione alla Provincia competente secondo criteri e modalità stabiliti dalla Provincia stessa.

     2. La Provincia competente rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto delle indicazioni del Registro navale italiano.

     3. La Provincia competente istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di pescaturismo.

     4. La Provincia competente trasmette trimestralmente all’Agenzia di promozione turistica i dati contenuti nell’autorizzazione di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Obblighi dell’operatore di pescaturismo)

     1. L’operatore di pescaturismo aggiorna la documentazione relativa alla sicurezza dell’imbarcazione e comunica alla Provincia competente eventuali variazioni tecniche.

     2. L’operatore di cui al comma 1 deve esporre in maniera ben visibile nell’imbarcazione i prezzi praticati.

 

     Art. 6. (Requisiti e sistemi di sicurezza delle imbarcazioni)

     1. Le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le imbarcazioni autorizzate all’esercizio del pescaturismo devono essere dotate dei mezzi di salvataggio indicati dalla normativa vigente in numero sufficiente per tutte le persone a bordo. Le imbarcazioni devono essere dotate altresì di mezzi di salvataggio individuale per minori al di sotto dei quattordici anni.

     3. Le imbarcazioni devono essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in corso di validità.

     4. Le imbarcazioni autorizzate all’esercizio dell’attività di pescaturismo devono essere dotate di mezzi di telefonia mobile.

     5. Le imbarcazioni adibite all’esercizio dell’attività di pescaturismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del bacino lacustre.

     6. È autorizzato l’imbarco di minori al di sotto di quattordici anni se accompagnati da persona maggiorenne.

 

     Art. 7. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’attività di pescaturismo)

     1. La Provincia competente può sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo per un periodo da dieci a trenta giorni, qualora accerti il mancato rispetto in tutto o in parte delle disposizioni previste dalla normativa vigente o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività.

     2. La Provincia competente sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo qualora venga meno la rispondenza dello stato dell’imbarcazione ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività delle vigenti norme.

     3. La Provincia competente dispone la revoca dell’autorizzazione qualora accerti che l’operatore:

     a) non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data fissata nell’autorizzazione, ovvero l’abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;

     b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione;

     c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1.

     4. Il provvedimento di revoca comporta il diniego di una nuova autorizzazione per un periodo di anni due.

     5. La Provincia competente comunica all’Agenzia di promozione turistica il provvedimento di revoca o sospensione.

 

     Art. 8. (Funzioni di vigilanza e controllo)

     1. La Provincia competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pescaturismo.

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative)

     1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste rispettivamente all’articolo 19, comma 1, lettera e) e all’art. 20 della l.r. 14/2005. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono così modulate:

     a) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di inizio attività senza la prescritta autorizzazione;

     b) da euro 600,00 a euro 3.600,00 nei seguenti casi:

     1) mancata erogazione dei servizi previsti nell’autorizzazione o erogazione di servizi non previsti nella medesima;

     2) utilizzo di locali e attrezzature non previsti nell’autorizzazione;

     3) mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati.

 

     Art. 10. (Concessione di aiuti)

     1. I contributi previsti all’articolo 11, comma 1, lettera d) della l.r. 14/2005 sono concessi in regime de minimis entro il limite indicato dal regolamento CE 1860 del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Abrogato dall'art. 53 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.