| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca | 
| Data: | 05/06/2007 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della l.r. 14/1994) | 
| Art. 2. (Modificazione all’art. 34-quater della l.r. 14/1994) | 
§ 3.3.96 - L.R. 5 giugno 2007, n. 20.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U. 13 giugno 2007, n. 27)
Art. 1. (Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della 
     1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 34-bis della 
“1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della 
     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34-bis della 
     3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 34-bis della 
     4. Alla lett. f) del comma 1 dell’articolo 34-bis della 
     5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34-bis della 
     6. Il comma 1-bis dell’articolo 34-bis della 
“1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.”.
     Art. 2. (Modificazione all’art. 34-quater della 
     1. Al comma 1 dell’articolo 34-quater della