| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Umbria |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
| Data: | 19/07/1991 |
| Numero: | 17 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico- venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto [...] |
§ 3.3.43 - L.R. 19 luglio 1991, n. 17. [1]
Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico- venatoria.
(B.U. n. 37 del 31 luglio 1991).
1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico- venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della
2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le Amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del
[1] Abrogata dall'art. 2 della