§ 3.2.154 – R.R. 4 ottobre 2005, n. 6.
Ulteriori modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/10/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 11).
Art. 2.  (Integrazione dell’art. 13).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 26).
Art. 4.  (Norma transitoria).


§ 3.2.154 – R.R. 4 ottobre 2005, n. 6.

Ulteriori modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria.

(B.U. 12 ottobre 2005, n. 43).

 

     Art. 1. (Modificazione dell’art. 11).

     1. Al comma 1 dell’articolo 11 del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 come modificato dall’articolo 2 del regolamento regionale 20 agosto 2002, n. 4 le parole: «nel periodo 1° novembre-31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle parole: «nel periodo 1 maggio-30 giugno di ogni anno».

 

     Art. 2. (Integrazione dell’art. 13).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del R.R. 1/2001 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Qualora più domande riportino pari punteggio e le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a finanziarle tutte, si procede ad ordinarle secondo il seguente ulteriore criterio:

     — data di presentazione delle domande dando priorità alla numerazione assegnata dal protocollo regionale;

     al fine di formulare la graduatoria generale tra tutte le istanze pervenute. La graduatoria così predisposta dal competente Servizio regionale è approvata dalla Giunta regionale, comunicata agli interessati e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 26).

     1. L’articolo 26 del R.R. 1/2001, come sostituito dall’articolo 8 del regolamento regionale 20 agosto 2002, n. 4, è sostituito dal seguente:

     «Art. 26. (Anticipazione, liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi).

     1. L’anticipazione dei contributi può essere erogata con una delle seguenti modalità:

     a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del beneficiario e dietro presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 e dichiarazione di inizio lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/ o copia conforme all’originale della conferma d’ordine di materiali e attrezzature. L’erogazione dell’anticipo è subordinata al rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa pari all’importo dell’anticipo richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della richiesta dell’anticipo stesso, a favore della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino al compimento accertato della realizzazione dei lavori;

     b) anticipo, in sede di realizzazione degli interventi, fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, allegando i seguenti documenti:

     1) riepilogo delle spese sostenute, redatto, nel caso di opere edili, da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale;

     2) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;

     3) relazione tecnica illustrativa;

     4) eventuale altra documentazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.

     2. Il beneficiario, a conclusione dei lavori, richiede l’accertamento finale e l’erogazione a saldo del contributo, allegando i seguenti documenti:

     a) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto da un tecnico iscritto all’ordine o albo professionale, con riferimento al prezzario regionale;

     b) certificato di agibilità di cui all’art. 29 della l.r. n. 1/2004;

     c) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal tecnico incaricato, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

     d) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede l’approvazione in quanto varianti non sostanziali;

     e) fatture debitamente quietanzate, o altra documentazione equipollente, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati;

     f) relazione tecnico illustrativa;

     g) eventuale altra documentazione di integrazione su specifica richiesta del competente Servizio regionale.».

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. Per l’anno 2005 le domande sono presentate entro il 31 ottobre e la durata dei termini procedurali riferiti all’approvazione del progetto, alla declaratoria di inammissibilità e irricevibilità delle domande e alla formulazione della graduatoria, è anticipata alla data del 31 dicembre.