Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 demanio e patrimonio |
Data: | 06/03/2002 |
Numero: | 241 |
§ 2.4.23 - D.G.R. 6 marzo 2002, n. 241.
Legge regionale 3 aprile 1995, n. 20, art. 2, comma 2. Adeguamento annuale importi limite di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 31 L.R. 9 marzo 1979, n. 11, come sostituiti dall’art. 2 comma 1, L.R. n. 20/1995.
(B.U. 24 aprile 2002, n. 18).
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esse contenute;
2) di adeguare rispettivamente gli importi limite relativi ai commi 1 e 3, dell’art. 31, della L.R. n. 11/79, come sostituiti dall’art. 2, comma 1, della
- euro 62.498,35 (euro sessantaduemilaquattrocentonovantotto/35);
- euro 12.499,67 (euro dodicimilaquattrocentonovantanove/67);
3) di pubblicare, per estratto, il presente nel Bollettino Ufficiale della Regione.