§ 2.3.255 - L.R. 19 novembre 2004, n. 23.
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:19/11/2004
Numero:23


Sommario
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2003 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4. (B.U. 24 novembre 2004, n. 50 – S.S. n. 1).
Art. 1.  Saldo finanziario.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Fondi da reiscrivere.
Art. 4.  Fondi perenti.
Art. 5.  Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4.
Art. 6.  Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4.
Art. 7.  Variazioni al bilancio.


§ 2.3.255 - L.R. 19 novembre 2004, n. 23.

Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2003 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 13 aprile 2004, n. 3 e 13 aprile 2004, n. 4.

(B.U. 24 novembre 2004, n. 50 – S.S. n. 1).

 

     Art. 1. Saldo finanziario.

     1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, è accertato in euro 21.423.143,73. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 21.423.143,73, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2004 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di euro 1.600.000,00 dal 2005 in poi.

     2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2004 e successivi, del bilancio pluriennale 2004/2006.

     3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Fondi da reiscrivere.

     1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2004, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2003, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 981.149.998,45 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Fondi perenti.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2004 e di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4.

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, e all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, l'importo di «117.175.500,00» è sostituito con l'importo di «57.175.500,00».

     2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di «114.175.500,00» è sostituito con l'importo di «54.175.500,00».

     3. All'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, l'importo di «206.500,00» è sostituito con l'importo di «346.485,00».

 

     Art. 6. Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 e alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 4.

     1. La tabella E) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella E).

     2. La tabella H) della legge regionale di bilancio 13 aprile 2004, n. 4 è sostituita dalla allegata tabella F).

     3. Alla tabella B) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

     4. Alla tabella C) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

     5. Alla tabella D) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

 

     Art. 7. Variazioni al bilancio.

     1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le variazioni della presente legge.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Tabella A

"Assestamento dell’entrata"

(Omissis)

 

Tabella B

"Assestamento della spesa"

(Omissis)

 

Tabella C

"Fondi stanziati a fronte di entrate con destinazione vincolata non utilizzati alla chiusura dell’esercizio 2003 da reiscrivere alla competenza dell’esercizio 2004 (art. 45 e art. 82, u.c., L.R. 28 febbraio 2000, n.  13)"

(Omissis)

 

Tabella D

Somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2003 e precedenti, escluse quelle da riassegnare alla competenza dell’esercizio 2004 perché correlate ad entrate con vincolo di destinazione (art. 42, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n.  13

(Omissis)

 

Tabella E

Destinazione del mutuo di Euro 57.175.500,00 di cui alla legge reg.le 13 aprile 2004, n.  4, art. 10. (in sostituzione della Tab. «E» allegata alla L.R. 13 aprile 2004, n.  4

(Omissis)

 

Tabella F

Destinazione del mutuo di euro 21.423.143,73, iscritto all’UPB 5.01.001 dello stato di previsione dell’entrata art. 36, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n.  13 e art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n.  191 (in sostituzione della tabella H allegata alla L.R. 13 aprile 2004, n.  4

(Omissis)

 

Tabella G

Variazioni alla tabella B) della L.R. 13 aprile 2004, n.  3 (legge finanziaria 2004)»

(Omissis)

 

Tabella H

Variazioni alla tabella C) della L.R. 13 aprile 2004, n.  3 (legge finanziaria 2004)»

(Omissis)

 

Tabella I

Variazioni alla tabella D) della L.R. 13 aprile 2004, n.  3 (legge finanziaria 2004)»

(Omissis)