§ 2.3.244 - L.R. 25 novembre 2002 n. 22.
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:25/11/2002
Numero:22


Sommario
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6. (B.U. 29 novembre 2002, n. 52 – suppl. straord.).
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Saldo finanziario.
Art. 3.  Copertura finanziaria.
Art. 4.  Fondi da reiscrivere.
Art. 5.  Fondi perenti.
Art. 6.  Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria - legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
Art. 7.  Variazioni al bilancio.


§ 2.3.244 - L.R. 25 novembre 2002 n. 22.

Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001 - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 e della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6.

(B.U. 29 novembre 2002, n. 52 – suppl. straord.).

 

          Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, ai sensi degli articoli 45 e 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, provvede all'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e alla reiscrizione delle somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2001.

 

     Art. 2. Saldo finanziario.

     1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato in € 58.240.492,15. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria.

     1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 2, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, la Giunta regionale é autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino all'importo complessivo di € 58.240.492,15, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2002 e con onere massimo di ammortamento di € 390.000,00 per l'anno 2002 e di € 5.000.000,00 dal 2003 in poi.

     2. All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle Unità previsionali di base (U.P.B.) 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2002 e successivi, del bilancio pluriennale 2002/2004.

     3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 é diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Fondi da reiscrivere.

     1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2001, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale n. 13/2000, è accertato in € 680.155.774,38, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Fondi perenti.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 é approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2001 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2002, di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Modificazioni alle tabelle della legge finanziaria - legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

     1. Alla tabella C) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).

     2. Alla tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella G).

     3. Alla tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, legge finanziaria 2002, sono apportate le modifiche di cui all'allegata tabella H).

 

     Art. 7. Variazioni al bilancio.

     1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002/2004, sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

     2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 4 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

 

Tabelle A-H

     (Omissis).