§ 2.2.85 - L.R. 27 marzo 2000, n. 30.
Istituzione dell'Agenzia Regionale Umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche".


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:27/03/2000
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 3.  (Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici
Art. 4.  (Costituzione Archivio regionale).
Art. 5.  (Pubblicità e diffusione dei dati e delle ricerche).
Art. 6.  (Organi).
Art. 7.  (Amministratore Unico)
Art. 8.  (Comitato scientifico)
Art. 9.  (Competenze della Giunta regionale)
Art. 10.  (Revisore dei conti).
Art. 11.  (Controllo di gestione).
Art. 12.  (Personale).
Art. 13.  (Indennità).
Art. 14.  (Personale dell'I.R.R.E.S.).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norma finale).
Art. 17.  (Abrogazioni).


§ 2.2.85 - L.R. 27 marzo 2000, n. 30.

Istituzione dell'Agenzia Regionale Umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche".

(B.U. 7 aprile 2000, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, l'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche", di seguito Agenzia.

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria.

 

     Art. 2. (Funzioni).

     1.  Oltre ai compiti espressamente attribuiti da specifiche disposizioni normative, l'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni [1]:

     a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali;

     b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria [2];

     c) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell'efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex-post;

     c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell’Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo [3].

     2. L'Agenzia redige un rapporto annuale sull'andamento economico- sociale della regione, anche articolato per ambiti territoriali sub- regionali.

     3. L'Agenzia promuove forme di collaborazione e connessioni operative con l'ISTAT, anche al fine dello svolgimento di ricerche e della raccolta dati in ambito regionale, atti all'ampliamento e alla specificazione dei dati territoriali correntemente acquisiti dalla stessa Agenzia.

     4. Le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, sono definite dall'Amministratore Unico dell'Agenzia d'intesa con la Giunta regionale, nell'ambito di un'apposita convenzione [4].

     5. L'Agenzia opera sulla base del programma triennale di attività nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca [5].

 

     Art. 3. (Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici [6]).

     1. L'Agenzia promuove rapporti di collaborazione con gli enti locali dell'Umbria, volti all'implementazione della base conoscitiva e comparativa dei dati territoriali di supporto alle scelte di programmazione locale e all'elaborazione degli strumenti di programmazione negoziata.

     2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 2, su committenza pubblica e privata, dietro compenso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza [7].

     2-bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 [8].

 

     Art. 4. (Costituzione Archivio regionale).

     1. L'Agenzia provvede:

     a) alla ricognizione analitica delle banche-dati e delle metodologie di acquisizione delle stesse, possedute da enti, osservatori, società ed agenzie regionali e, ove possibile, da analoghi soggetti pubblici e privati, anche ai fini del loro coordinamento;

     b) [a elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle stesse banche dati di cui alla lettera a), secondo gli standards definiti d'intesa con il Consorzio per il Sistema Informativo Regionale] [9];

     c) a istituire l'Archivio regionale dei dati e delle ricerche economico-sociali e territoriali.

     2. [La Giunta regionale approva il progetto di cui al comma 1, lettera b), e determina i tempi e le modalità operative per la sua attivazione] [10].

 

     Art. 5. (Pubblicità e diffusione dei dati e delle ricerche).

     1. L'Agenzia assicura la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate, nel rispetto dei vincoli di legge e delle specifiche clausole di riservatezza richieste dal fornitore dei dati o dal committente la ricerca.

 

     Art. 6. (Organi). [11]

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) l'Amministratore Unico;

     b) il Comitato scientifico;

     c) il Revisore dei conti.

 

     Art. 7. (Amministratore Unico) [12]

     1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.

     2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

     a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;

     b) convoca e presiede il Comitato scientifico;

     c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;

     d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

     e) predispone il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;

     f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;

     g) approva i regolamenti dell'Agenzia;

     h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;

     i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

 

     Art. 8. (Comitato scientifico) [13]

     1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali, nominati dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.

     2. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale.

     3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma triennale di attività dell'Agenzia e dei singoli programmi di ricerca e si riunisce di norma con cadenza semestrale.

 

     Art. 9. (Competenze della Giunta regionale) [14]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:

     a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

     b) approva il programma triennale di attività previsto all'articolo 2, comma 5, nonché ogni aggiornamento dello stesso;

     c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.

 

     Art. 10. (Revisore dei conti).

     1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della L.R. n. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta [15].

     2. Il Revisore dei conti esercita il riscontro della contabilità e degli atti di gestione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

 

     Art. 11. (Controllo di gestione). [16]

     1. L'Agenzia si dota di idonee forme di controllo di gestione secondo i principi fissati dal D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

 

     Art. 12. (Personale).

     1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica.

     2. Il personale dell'Agenzia è assunto:

     a) con contratto a tempo indeterminato, per l'assolvimento delle funzioni strettamente d'istituto di cui all'articolo 2, comma 1;

     b) con contratto a tempo determinato di natura privatistica, per ulteriori attività di studio, ricerca e raccolta dati.

     3. L'Agenzia si avvale, inoltre, di personale comandato dalla Regione ove compreso tra le risorse previste nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 4.

     4. L'Agenzia per motivate esigenze di carattere tecnico-scientifico, e comunque per attività non ricomprese nell'articolo 2, comma 1, lettera a), può avvalersi di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

     5. L'Agenzia per l'assolvimento delle attività amministrative e contabili stipula, di norma, convenzioni con soggetti pubblici o privati.

     5-bis. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l'Agenzia può stipulare convenzioni con università o con altri enti di ricerca pubblici o privati, anche per attivare, con risorse proprie o in cofinanziamento con soggetti pubblici o privati, incarichi e forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali [17].

 

     Art. 13. (Indennità). [18]

     1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

     2. Ai componenti del Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100,00, al lordo delle ritenute di legge.

     3. Al Revisore dei conti spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico.

 

     Art. 14. (Personale dell'I.R.R.E.S.). [19]

     1. Il personale regionale in servizio presso l'I.R.R.E.S. (Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali) è assegnato all'Agenzia fino alla stipula della convenzione di cui all'articolo 2, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

     2. L'I.R.R.E.S. continua a svolgere la propria attività, con le modalità di cui all'articolo 16, fino alla nomina del Presidente dell'Agenzia.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria). [20]

     1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria Ricerche con le risorse previste annualmente nel Bilancio regionale di previsione alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, quantificate per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 in euro 500.000,00.

 

          Art. 16. (Norma finale).

     1. All'entrata in vigore della presente legge gli organi dell'I.R.R.E.S. sono sciolti e il Presidente assume le funzioni di Amministratore straordinario dell'Istituto stesso, svolgendo le funzioni già di competenza del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

     2. Il Presidente dell'I.R.R.E.S., in qualità di Amministratore straordinario, resta in carica sino alla nomina del Presidente dell'Agenzia, e comunque non oltre il 30 giugno 2000; egli procede, entro tale termine, all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali e alla ricognizione dei rapporti pendenti al fine di consentire il subentro dell'Agenzia nell'attività del soppresso Istituto.

     3. L'Agenzia, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, subentra in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi dell'I.R.R.E.S.

     4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività dell'Amministratore straordinario, nella fase transitoria, è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti dell'I.R.R.E.S. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 "Istituzione dell'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali - I.R.R.E.S.";

     b) legge regionale 22 agosto 1986, n. 39 "Emolumenti spettanti ai componenti degli organi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 35, istitutiva dell'I.R.R.E.S.".


[1] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[9] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[16] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[17] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2022, n. 2.