§ 2.1.78 - L.R. 3 marzo 1995, n. 7.
Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/03/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 15, è ulteriormente sostituito dal seguente:
Art. 2.  (Applicabilità alle procedure concorsuali già avviate).


§ 2.1.78 - L.R. 3 marzo 1995, n. 7. [1]

Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

(B.U. n. 12 dell'8 marzo 1995).

 

Art. 1.

     L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 15, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Applicabilità alle procedure concorsuali già avviate).

     1. La presente legge si applica anche alle commissioni d'esame dei concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della medesima.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 38.