§ 1.5.21 - L.R. 3 agosto 2010, n. 18.
Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:03/08/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla l.r. 16 febbraio 2010, n. 14)


§ 1.5.21 - L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

(B.U. 5 agosto 2010, n. 36)

 

Art. 1. (Modificazione alla l.r. 16 febbraio 2010, n. 14)

1. L’articolo 65 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) è sostituito dal seguente:

“Art. 65

(Decisione della consultazione)

1. Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle di cui all’articolo 64, comma 1.

2. La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell’ordine del giorno contenente l’atto oggetto della consultazione.

3. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d’urgenza, l’attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 64 o con altre modalità semplificate decise dalla commissione.”.