§ 1.1.82 - D.G.R. 19 febbraio 2003, n. 155.
Regolamento regionale degli archivi della Giunta regionale 1° ottobre 2002 - Differimento di cui all’art. 56.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:19/02/2003
Numero:155

§ 1.1.82 - D.G.R. 19 febbraio 2003, n. 155.

Regolamento regionale degli archivi della Giunta regionale 1° ottobre 2002 - Differimento di cui all’art. 56.

(B.U. n. 11 del 12 marzo 2003).

 

     LA GIUNTA REGIONALE

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

     Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta;

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

     b) del parere di legittimità espresso dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale:

     Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

     delibera:

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, corredati dei pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

     2) di differire il termine di cui all’art. 56 (entrata in vigore) del regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5, al 1° maggio 2003;

     3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.

     Relatore-Presidente

     4) di incaricare il Servizio sviluppo rurale sostenibile degli adempimenti connessi con il presente atto;

     5) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria il presente atto.