§ 1.1.81 - D.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439.
Regolamento interno della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:13/12/2000
Numero:1439


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Convocazione della Giunta).
Art. 3.  (Presidenza delle sedute).
Art. 4.  (Presenze ed espressioni di voto).
Art. 5.  (Dichiarazioni ed osservazioni).
Art. 6.  (Sedute deserte).
Art. 7.  (Comunicati stampa).
Art. 8.  (Assistenza alle sedute).
Art. 9.  (Presenza di esterni alle sedute di Giunta).
Art. 10.  (Segreteria della Giunta).
Art. 11.  (Richiesta di iscrizione all’ordine del giorno).
Art. 12.  (Ordine del giorno).
Art. 13.  (Ritiro e rinvio di atti).
Art. 14.  (Supplemento di istruttoria).
Art. 15.  (Adozione di atti difformi alla proposta).
Art. 16.  (Atti urgenti).
Art. 17.  (Atti discrezionali di Giunta).
Art. 18.  (Termini per la definizione formale degli atti).
Art. 19.  (Atti di competenza della Giunta).
Art. 20.  (Redazione delle proposte degli atti).
Art. 21.  (Documento istruttorio).
Art. 22.  (Assunzione dell’impegno di spesa e visto di regolarità contabile).
Art. 23.  (Disegni di legge e regolamenti).
Art. 24.  (Preadozione).
Art. 25.  (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e disegni di legge proposti da soggetti diversi dalla Giunta regionale).
Art. 26.  (Allegati).
Art. 27.  (Informazioni).
Art. 28.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 29.  (Deliberazioni immediatamente eseguibili).
Art. 30.  (Competenze).
Art. 31.  (Decreti).
Art. 32.  (Proposte al Consiglio regionale).
Art. 33.  (Assunzione definitiva dell’impegno di spesa).
Art. 34.  (Pubblicazione degli atti).
Art. 35.  (Atti di maggior rilevanza e atti immediatamente efficaci).
Art. 36.  (Elementi delle determinazioni dirigenziali).
Art. 37.  (Allegati).
Art. 38.  (Determinazioni dei Direttori).
Art. 39.  (Adozione e invio delle determinazioni).
Art. 40.  (Adempimenti della Segreteria della Giunta).
Art. 41.  (Determinazioni urgenti).
Art. 42.  (Iter delle determinazioni di maggior rilevanza).
Art. 43.  (Determinazioni di maggior rilevanza del Direttore).
Art. 44.  (Poteri dei Direttori sulle determinazioni di maggior rilevanza).
Art. 45.  (Poteri della Giunta sulle determinazioni di maggiore rilevanza).
Art. 46.  (Decadenza).
Art. 47.  (Riesame e assenso plurimi).
Art. 48.  (Attuazione delle determinazioni dirigenziali).
Art. 49.  (Abrogazione).
Art. 50.  (Entrata in vigore e coordinamento con la precedente direttiva).


§ 1.1.81 - D.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439.

Regolamento interno della Giunta regionale. [1]

(B.U. n. 8 del 20 febbraio 2002 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

NORMA GENERALE

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Giunta regionale, nonché le procedure per la formazione e l’esecuzione degli atti di sua competenza e delle determinazioni dirigenziali.

 

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 2. (Convocazione della Giunta).

     1. La Giunta si riunisce di norma una volta la settimana, in un giorno ed orario prefissati dal Presidente.

     2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente possono convocare la Giunta regionale in un giorno e in un orario diversi da quelli prefissati ai sensi del comma 1, mediante avviso trasmesso a tutti gli Assessori con qualsiasi mezzo idoneo.

     3. Il servizio Segreteria della Giunta, di seguito denominato “Segreteria”, invia agli Assessori l’ordine del giorno preventivo almeno due giorni prima, per le sedute da tenersi nel giorno prefissato di cui al comma 1, e unitamente all’avviso, con riferimento alle altre sedute.

 

     Art. 3. (Presidenza delle sedute).

     1. Il Presidente presiede le sedute della Giunta e ne dirige i lavori.

     2. Il Presidente dirige la politica generale della Giunta, ne è responsabile ed in relazione a tale funzione emana, in sede di svolgimento dei lavori, le opportune direttive.

     3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni della Giunta sono presiedute dal Vice Presidente.

     4. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le riunioni della Giunta sono presiedute dall’Assessore più anziano di età tra quelli presenti.

 

     Art. 4. (Presenze ed espressioni di voto).

     1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

     2. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente; in sua assenza, quello di chi presiede la seduta.

     3. Dell’approvazione a maggioranza è fatta menzione nella deliberazione. Dei voti contrari e delle astensioni è fatta annotazione esclusivamente nel verbale della seduta.

     4. (Omissis)

     5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

     Art. 5. (Dichiarazioni ed osservazioni).

     1. Nel corso della seduta, ciascun componente la Giunta ha diritto di proporre emendamenti alle proposte all’ordine del giorno ed ha parimenti diritto di inserire a verbale osservazioni e dichiarazioni di voto sui singoli argomenti in discussione.

 

          Art. 6. (Sedute deserte).

     1. La seduta si considera deserta se, trascorsi novanta minuti dall’orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione la maggioranza dei componenti la Giunta.

 

     Art. 7. (Comunicati stampa).

     1. La Giunta indica i provvedimenti ai quali intende dare pubblicità mediante comunicati o con altre modalità di informazione.

 

     Art. 8. (Assistenza alle sedute).

     1. Il dirigente responsabile della Segreteria partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute della Giunta e sottoscrive i provvedimenti adottati, congiuntamente al Presidente e all’Assessore relatore.

     2. Il dirigente della Segreteria svolge funzioni di segretario verbalizzante della Giunta; redige e sottoscrive il verbale delle sedute, dal quale deve risultare:

     a) la data, il luogo, l’ora di apertura e quella di chiusura della seduta;

     b) le modalità di convocazione;

     c) l’elenco dei presenti e degli assenti, con l’indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

     d) il risultato delle votazioni;

     e) l’esito delle informazioni di cui all’art. 27;

     f) le osservazioni e le dichiarazioni di cui all’art. 5.

     3. In caso di assenza o impedimento del dirigente responsabile della Segreteria, le funzioni relative sono svolte dal dirigente incaricato delle funzioni vicarie. In caso di assenza di entrambi, le funzioni suddette sono svolte da un dirigente o funzionario incaricato dalla Giunta all’inizio della seduta su proposta del Segretario generale della Presidenza, con determinazione registrata a verbale.

     4. Il verbale delle sedute di Giunta costituisce atto escluso dal diritto di accesso, ai sensi dell’art. 17 c. 3 lett. a) del regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7.

 

     Art. 9. (Presenza di esterni alle sedute di Giunta).

     1. Il Presidente, di propria iniziativa o su proposta di un assessore relatore, può ammettere alle sedute di Giunta i Direttori, i dirigenti, i funzionari regionali e soggetti esterni, per fornire chiarimenti e pareri sui singoli argomenti in discussione.

     2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale della Presidenza.

     3. Della presenza dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale.

 

     Art. 10. (Segreteria della Giunta).

     1. La Segreteria svolge le funzioni ed i compiti previsti dal presente regolamento ed in particolare cura:

     a) il riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta sotto il profilo della completezza con riferimento agli elementi giuridico-formali, e della legittimità, con esclusivo riferimento alla competenza; qualora la proposta non risponda ai requisiti sopra indicati, la Segreteria non procede all’iscrizione all’ordine del giorno e restituisce l’atto alla Direzione interessata, con lettera del segretario che esplicita i rilievi riscontrati;

     b) la redazione dell’ordine del giorno preventivo delle sedute della Giunta, secondo le indicazioni del Presidente, e l’invio del medesimo agli assessori e al Presidente del Consiglio regionale;

     c) l’apposizione sugli atti delle firme prescritte;

     d) il riscontro formale della corrispondenza del contenuto delle deliberazioni predisposte dagli uffici con le variazioni alle proposte deliberative introdotte dalla Giunta, così come risultano dal verbale delle sedute;

     e) la raccolta sistematica dei verbali delle riunioni della Giunta;

     f) le aggiunte e le correzioni di ordine formale necessarie al perfezionamento delle deliberazioni;

     g) le comunicazioni relative alle decisioni di rinvio e di ritiro delle proposte di atti, di cui all’art. 13;

     h) l’invio al Presidente della Giunta, agli Assessori, al Presidente del Consiglio regionale, ai Direttori regionali, al Presidente della Commissione consiliare di vigilanza ed a tutti i soggetti istituzionali indicati dalla Giunta regionale di copia dell’ordine del giorno, con le annotazioni delle decisioni di Giunta e la numerazione progressiva degli atti, nonché la messa a disposizione di chiunque vi abbia interesse dell’ordine del giorno, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione regionale secondo la normativa vigente;

     i) l’annotazione sugli originali delle deliberazioni della data di intervenuta esecutività e di altri elementi riguardanti gli atti stessi;

     j) (Omissis);

     k) (Omissis);

     l) la raccolta e la conservazione degli atti originali della Giunta regionale, dei decreti, delle leggi e dei regolamenti regionali;

     m) il completamento formale degli atti di Giunta, numerando gli stessi progressivamente per anno solare, indicando la data di adozione, le presenze e le assenze dei componenti la Giunta, la presidenza della seduta, il relatore ed il segretario verbalizzante;

     n) la verifica della sussistenza della competenza e della regolarità degli elementi formali delle determinazioni dirigenziali indicati all’art. 36, ai fini dell’attribuzione alle stesse del numero progressivo, unico per tutta l’Amministrazione;

     o) la raccolta degli originali delle determinazioni dirigenziali;

     p) la tenuta del registro e degli elenchi delle determinazioni dirigenziali e l’invio dell’elenco degli atti immediatamente efficaci adottati settimanalmente ai soggetti destinatari dell’ordine del giorno;

     q) l’autenticazione e l’invio delle copie conformi delle determinazioni dirigenziali alle strutture che le hanno adottate;

     r) gli adempimenti connessi al diritto di accesso in ordine agli atti adottati dalla Giunta e dai dirigenti;

     s) l’iscrizione all’ordine del giorno delle sedute, delle determinazioni dirigenziali qualificate di maggior rilevanza ai sensi dell’art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

     t) la comunicazione immediata ai dirigenti della richiesta di riesame o dell’assenso espresso decisi dalla Giunta sulle determinazioni di maggiore rilevanza;

     u) la tenuta dello scadenzario dei termini assegnati dalla Giunta ai dirigenti, ai fini del riesame delle determinazioni di maggiore rilevanza da essi adottate, e la comunicazione al Presidente/Assessore e Direttore dell’eventuale inerzia del dirigente;

     v) l’annotazione della data di intervenuta efficacia delle determinazioni dirigenziali di maggiore rilevanza, con l’apposizione del relativo timbro sull’originale delle stesse.

 

     Art. 11. (Richiesta di iscrizione all’ordine del giorno).

     1. L’elenco delle proposte di atti e degli altri oggetti da sottoporre all’esame della Giunta è redatto, a cura della Direzione competente, in base al modulo M/1 allegato al presente regolamento.

     2. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal Direttore e vistati dal Presidente o dall’Assessore secondo le rispettive competenze, sono corredati dei fascicoli di cui al modulo M/2 allegato, contenenti le proposte deliberative, i documenti istruttori e gli allegati salvo quelli di cui all’art. 26 comma 2 e sono fatti pervenire alla Segreteria entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo precedente quello della relativa seduta.

     3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione competente provvede ad inoltrare in via telematica alla Segreteria la proposta deliberativa da iscrivere all’ordine del giorno, il documento istruttorio e gli allegati, salvo quelli di cui all’art. 26, comma 2 e quelli di particolare consistenza e voluminosità.

     4. In mancanza di trasmissione delle proposte e degli allegati in via telematica, che deve risultare dall’apposizione del relativo codice nell’apposito spazio del fascicolo, non è consentita l’iscrizione all’ordine del giorno.

 

     Art. 12. (Ordine del giorno).

     1. L’ordine del giorno è formato da cinque distinti modelli, in ciascuno dei quali gli oggetti sottoposti all’esame della Giunta sono iscritti con numerazione progressiva:

     a) Mod. A): proposte di atti di competenza del Consiglio regionale da assumere su iniziativa della Giunta e proposte di regolamento;

     b) Mod. B): proposte di atti di competenza della Giunta, ed informazioni da rendere ai sensi dell’art. 27;

     c) Mod. C): determinazioni dirigenziali di maggior rilevanza ed eventuali atti interni della Giunta di richiesta di riesame;

     d) Mod. D): interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta regionale, presentati al Consiglio regionale;

     e) Mod. E): elenco degli atti non iscritti all’ordine del giorno preventivo.

 

     Art. 13. (Ritiro e rinvio di atti).

     1. Il Presidente può decidere, nel corso della seduta e comunque prima del perfezionamento della formale votazione, di propria iniziativa o su richiesta dell’Assessore relatore, il ritiro della proposta di un atto o il rinvio della trattazione alla seduta successiva, oppure a data da destinarsi.

     2. Nell’ipotesi di rinvio alla seduta successiva, la Segreteria provvede d’ufficio alla reiscrizione all’ordine del giorno; nelle altre ipotesi le proposte sono iscritte all’ordine del giorno solo dietro nuova richiesta ai sensi dell’art. 11 comma 1.

     3. Le decisioni di rinvio a data da destinarsi e di ritiro di proposte di atti vengono annotate dal segretario verbalizzante e ne viene data comunicazione al Direttore proponente.

 

     Art. 14. (Supplemento di istruttoria).

     1. Qualora il Presidente ritenga di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio sul contenuto della proposta di atto, richiede alla Direzione proponente un supplemento di istruttoria.

     2. La Segreteria, nell’ipotesi di cui al comma 1, informa per iscritto il Direttore proponente in ordine alle motivazioni ed alle indicazioni formulate dalla Giunta.

 

     Art. 15. (Adozione di atti difformi alla proposta).

     1. Qualora la Giunta apporti modificazioni alla proposta di deliberazione sottoposta alla sua approvazione, ne dà adeguata motivazione.

     2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1 sono redatte dalla Direzione competente sulla base dell’estratto del verbale trasmesso dal segretario della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Atti urgenti).

     1. Il Presidente può sottoporre in via eccezionale, all’esame della Giunta, la proposta di atti urgenti, sui quali non è stata esperita l’istruttoria prevista dall’art. 21.

     2. La Giunta, qualora intenda adottare gli atti di cui al comma 1, acquisisce il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del Direttore competente, ed il visto di regolarità contabile del dirigente del servizio ragioneria, rilasciati anche oralmente. Qualora l’atto non comporti impegno di spesa, la relativa dichiarazione è resa dal Direttore competente.

     3. L’acquisizione dei pareri e del visto di cui al comma 2 è verbalizzata dal segretario della Giunta.

     4. Gli atti di cui al comma 1 sono successivamente redatti a cura della Direzione competente, nei moduli M/5a o M/5b, e corredati dei pareri e del visto già espressi nonché della eventuale dichiarazione in ordine alla assenza di impegno di spesa.

     5. Per consentire la redazione degli atti di cui al comma 1, il segretario verbalizzante invia al Direttore competente l’estratto del verbale contenente le motivazioni e le considerazioni espresse dalla Giunta sull’argomento e le decisioni adottate dalla stessa.

     6. Le proposte di atti della Giunta non iscritte all’ordine del giorno, che il Presidente o l’Assessore relatore richiede motivatamente che vadano deliberate con urgenza, sono trasmesse alla Segreteria unitamente ad elenchi redatti nel modulo M/1, distinti da quelli ordinari, vistati dal Direttore. In mancanza di idonea motivazione d’urgenza, l’atto viene iscritto all’ordine del giorno della seduta successiva. Contestualmente gli atti e i relativi allegati, salvo quelli di cui agli artt. 26, comma 2 e 11, comma 3 devono essere trasmessi per via telematica. In mancanza della trasmissione in via telematica, che deve risultare dalla apposizione del relativo codice, la Segreteria non può dar luogo agli adempimenti legati al perfezionamento della delibera.

 

     Art. 17. (Atti discrezionali di Giunta).

     1. Gli atti di esclusiva discrezionalità politica sono assunti dalla Giunta su proposta del Presidente o dell’Assessore competente. Alla redazione degli stessi provvede la Direzione competente, sulla base dell’estratto del verbale redatto e trasmesso dal segretario verbalizzante, nel modulo M/6.

     2. Gli atti che comportano scelte discrezionali o fiduciarie riservate alla Giunta regionale, ivi compresi gli atti di alta amministrazione, vengono adottati sulla base di un documento istruttorio contenente gli elementi utili e necessari ai fini della decisione. Il segretario verbalizzante prende nota delle decisioni assunte dalla Giunta e trasmette alla Direzione competente un estratto del verbale, ai fini della redazione del deliberato con le modalità ed i termini di cui all’art. 18 nei Moduli M/7a e M/7b.

 

     Art. 18. (Termini per la definizione formale degli atti).

     1. Gli atti adottati a norma dell’art. 16 comma 1, e dell’art. 17, commi 1 e 2, nonché quelli che comunque necessitano di completamenti o perfezionamenti formali dopo la loro adozione, sono trasmessi dalla Segreteria alla Direzione competente entro i due giorni successivi alla loro adozione. La Direzione redige, completa e restituisce alla Segreteria l’atto entro 15 giorni dalla sua adozione o nel diverso termine assegnato dalla Giunta. Nello stesso termine gli atti e gli allegati, salvo quelli di cui agli artt. 26, comma 2 e 11, comma 3 vanno trasmessi per via telematica. In mancanza della trasmissione in via telematica, che deve risultare dall’apposito codice, la Segreteria non può dar luogo agli adempimenti legati al perfezionamento della delibera.

     2. In caso di mancata ricezione del provvedimento entro il termine di cui al comma 1, la Segreteria ne informa la Giunta, che può nominare un commissario ad acta per la redazione dell’atto.

 

TITOLO III

ATTI DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA E PROCEDURA DI REDAZIONE

 

     Art. 19. (Atti di competenza della Giunta).

     1. La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della L.R. 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, delibera:

     a) i disegni di legge di propria iniziativa;

     b) i regolamenti regionali;

     c) gli atti di programmazione e pianificazione rientranti nella sua competenza o da proporre al Consiglio regionale;

     d) le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento;

     e) il conferimento di incarichi fiduciari di collaborazione professionale;

     f) la costituzione in giudizio e la nomina dei difensori;

     g) le nomine e designazioni ad essa riservate dalla vigente normativa;

     h) la concessione del patrocinio a iniziative o manifestazioni di interesse regionale;

     i) le direttive concernenti la vigilanza e il controllo sugli enti strumentali, ausiliari o dipendenti e sulle aziende ed agenzie regionali;

     j) i provvedimenti concernenti il potere di vigilanza e controllo sugli organi degli enti di cui alla lettera i), nonché il controllo sui seguenti atti:

     1) bilanci,

     2) rendiconti,

     3) dotazione organica,

     4) regolamenti,

     5) atti di programmazione e di pianificazione;

     k) gli atti di organizzazione, le nomine e le verifiche ad essa attribuiti dalla L.R. 22 aprile 1997, n. 15;

     l) le convenzioni, gli accordi e le intese di cui al comma 3 dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997 espressione della potestà di indirizzo politico-amministrativo;

     m) l’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale regionale;

     n) gli atti espressione della potestà di indirizzo politico-amministrativo.

     2. Gli atti di cui al comma 1, lett. g) sono deliberati con le modalità di cui all’art. 17 comma 2. Con le stesse modalità sono deliberati gli atti di cui al comma 1 lett. f) quando riguardino l’affidamento di incarichi a legali del libero foro e le nomine di cui alla lett. k).

     3. L’adozione degli atti amministrativi non espressamente riservati alla Giunta, al Presidente o agli Assessori spetta ai dirigenti regionali, che li adottano nel rispetto degli atti normativi o programmatici ovvero di specifiche direttive deliberate dalla Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale, nel caso in cui siano sottoposti alla sua approvazione atti non ricompresi nella sua competenza, li rimette alla Direzione proponente. Il rinvio è annotato nel verbale e riportato nella cartella della pratica a cura della Segreteria.

 

     Art. 20. (Redazione delle proposte degli atti).

     1. L’oggetto delle proposte di atti da sottoporre all’esame della Giunta è redatto in forma sintetica e completa e in modo che da esso possa dedursi chiaramente il contenuto del provvedimento.

     2. Qualora le proposte comportino una spesa a carico del bilancio regionale, l’importo complessivo di queste è indicato nell’oggetto.

     3. Qualora le proposte facciano rinvio a precedenti provvedimenti di Giunta o di Consiglio, questi sono uniti in copia al fascicolo contenente la proposta dell’atto da sottoporre all’esame della Giunta. Nel fascicolo vanno inseriti in copia, qualora richiamati nella delibera, gli atti da cui ha origine il procedimento amministrativo.

     4. Gli intercalari degli atti deliberativi sono numerati progressivamente e recano in alto la formula: “segue atto n……../…….” (numero progressivo della deliberazione e indicazione dell’anno).

     5. Le firme del Direttore, del Presidente, del Relatore e del Segretario verbalizzante sono apposte, nell’ordine citato, subito dopo la parte dispositiva dell’atto, senza lasciare spazi vuoti dopo il testo.

     6. L’originale degli atti deliberativi è timbrato e vistato in ogni singola pagina da parte del segretario verbalizzante.

     7. La determinazione di pubblicare l’atto, integralmente o per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria, è contenuta nella parte dispositiva dello stesso. L’estratto è redatto a cura della Direzione proponente.

     8. Il testo degli atti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni, né devono essere lasciati spazi vuoti tra un capoverso e l’altro.

     9. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate; nelle sigle vanno esclusi i punti.

     10. Per le variazioni da apporre al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamata in calce a firma del segretario verbalizzante e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

     11. I testi dei deliberati e i documenti istruttori relativi agli atti di competenza della Giunta sono redatti nelle forme previste dai moduli allegati al presente regolamento.

 

     Art. 21. (Documento istruttorio).

     1. Il documento istruttorio rende esplicite le ragioni di fatto e di diritto in cui si sostanzia la proposta di deliberazione, contiene i richiami dei precedenti ed ogni riferimento utile ad illustrare le motivazioni e le finalità dell’atto stesso. Esso è redatto dall’istruttore e viene dal medesimo sottoscritto.

     2. Il responsabile del procedimento appone il proprio visto in calce al documento istruttorio, al fine di attestare la regolarità del procedimento seguito per la formulazione della proposta deliberativa.

     3. Il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo, deve essere corredato del parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dal dirigente di servizio ovvero dal dirigente in posizione individuale competente, e del visto di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio ragioneria, ove si tratti di atto con impegno di spesa (Mod. M/4).

     4. Nell’ipotesi di atto che non comporta impegno di spesa, la relativa dichiarazione è sottoscritta dal dirigente di servizio o dal dirigente in posizione individuale competente (Mod. M/3).

     5. La proposta di deliberazione, corredata dal documento istruttorio e contenente le sottoscrizioni prescritte, è trasmessa al Direttore per l’ulteriore seguito.

     6. Il Direttore nell’esprimere il parere di legittimità sottoscrive la proposta deliberativa come risulta dal documento istruttorio.

 

     Art. 22. (Assunzione dell’impegno di spesa e visto di regolarità contabile).

     1. Tutte le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, prima di essere sottoposte alla firma del Direttore e all’approvazione della Giunta regionale, devono essere trasmesse, unitamente alla necessaria documentazione, al servizio ragioneria il quale provvede alla registrazione del relativo impegno ed ad apporre il visto di regolarità contabile di cui all’art. 21, comma 3.

     2. Nella proposta di deliberazione sono chiaramente indicati:

     a) l’ammontare della spesa che si intende impegnare e l’oggetto della obbligazione;

     b) il creditore, ovvero tutti gli elementi che ne consentono l’individuazione;

     c) il capitolo del bilancio regionale sul cui stanziamento la spesa è destinata a gravare, con l’annotazione se trattasi di fondi della competenza ovvero del conto dei residui passivi; in questo ultimo caso è indicato l’anno di provenienza; per gli impegni di spesa a carico di capitoli diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale deve essere indicato anche il programma o oggetto cui gli impegni stessi si riferiscono.

     3. Il servizio ragioneria accerta la completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa e la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell’impegno e restituisce il fascicolo alla Direzione proponente.

 

     Art. 23. (Disegni di legge e regolamenti).

     1. I testi dei disegni di legge o delle proposte di regolamento regionale, unitamente alla relazione illustrativa, sono presentati alla Giunta a cura del Direttore competente, in allegato alla proposta deliberativa redatta rispettivamente secondo i moduli M/8 e M/9.

     2. Ai fini dell’art. 31 comma 2 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, i disegni di legge che comportano nuovi e maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati della scheda degli elementi finanziari prevista dall’art. 5 c. 5 del regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6.

     3. Le proposte di regolamento sono corredate del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente del servizio o dal dirigente in posizione individuale competente e del parere di legittimità espresso dal Direttore, nonché del parere relativo alla copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio bilancio e controllo di gestione.

     4. Tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e le proposte di regolamento regionale debbono essere accompagnati dal parere del Comitato legislativo di cui ai regolamenti regionali 25 febbraio 2000, n. 1 e 12 novembre 2001, n. 6, con le modalità ivi previste, e devono essere corredati delle note di riferimento di cui all’art. 8, commi 1, 3 e 4 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 39.

 

     Art. 24. (Preadozione).

     1. Nell’ipotesi di atti che debbano essere sottoposti all’esame di enti od organismi, ai quali è riconosciuto un potere consultivo, il relativo schema è preadottato dalla Giunta. L’approvazione definitiva da parte della Giunta avviene non appena esaurita la fase di consultazione.

 

     Art. 25. (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e disegni di legge proposti da soggetti diversi dalla Giunta regionale).

     1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le petizioni, nonché le proposte di legge e di atto amministrativo di indirizzo e programmazione di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta, sono assegnati ad uno dei componenti della stessa da parte del Presidente, per i conseguenti adempimenti in sede consiliare.

     2. La Segreteria iscrive, ai soli fini conoscitivi, gli atti di cui al comma 1 all’ordine del giorno. Essa cura altresì l’invio in copia dei medesimi all’Assessore incaricato dal Presidente ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 26. (Allegati).

     1. Il dispositivo delle proposte di deliberazione descrive sommariamente gli eventuali allegati, indicando gli elementi necessari per una loro esatta individuazione.

     2. Il dispositivo della deliberazione indica la struttura presso la quale sono depositati gli allegati, nell’ipotesi che, per la loro consistenza o particolare natura tecnica, non possano essere conservati presso la Segreteria.

 

     Art. 27. (Informazioni).

     1. Ciascun componente della Giunta può richiedere al Presidente l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti sui quali intende informare la Giunta stessa e promuovere una discussione. Gli oggetti di cui al presente comma sono definiti “informazioni”.

     2. Dell’avvenuta relazione e degli esiti è dato atto nel verbale. In caso di discussione, i relativi contenuti sono annotati nel medesimo.

     3. Nella ipotesi in cui la Giunta, a seguito della trattazione dell’informazione, intenda adottare determinazioni, queste seguono l’iter procedurale previsto dal presente regolamento oppure vengono trasformate negli atti di cui agli artt. 16, comma 1, e 17, comma 1.

 

     Art. 28. (Atti soggetti a controllo).

     (Omissis).

 

     Art. 29. (Deliberazioni immediatamente eseguibili).

     (Omissis).

 

TITOLO IV

PROCEDURE PER LA ESECUZIONE DEGLI
ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

 

     Art. 30. (Competenze).

     1. L’esecuzione degli atti della Giunta regionale è di competenza delle Direzioni proponenti.

     2. A tal fine, la Segreteria invia alla Direzione proponente copia dell’atto munito della dichiarazione di esecutività, unitamente al relativo fascicolo.

     3. La dichiarazione di esecutività viene apposta dalla Segreteria allorché l’atto ha conseguito il perfezionamento formale.

 

     Art. 31. (Decreti).

     1. Qualora a una deliberazione della Giunta debba seguire decreto del Presidente, lo schema di decreto va redatto a cura della Direzione proponente e inviato alla Segreteria unitamente alla proposta di deliberazione.

     2. Nella parte dispositiva della deliberazione è fatta espressa menzione della norma che prevede il successivo decreto presidenziale.

     3. Qualora un atto del Consiglio regionale debba essere seguito da decreto del Presidente della Giunta regionale, la proposta di decreto, redatta dalla Direzione proponente con le modalità di cui al comma 1, viene inviata alla Segreteria.

     4. Lo schema di decreto, munito della sigla del funzionario estensore, deve essere redatto su carta intestata del Presidente della Giunta regionale e va contestualmente inviato in forma digitale o all’indirizzo di posta elettronica “sgiunta@regione.umbria.it”.

     5. La Segreteria cura l’emanazione e la pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta e li trasmette alle Direzioni proponenti per la loro esecuzione.

 

     Art. 32. (Proposte al Consiglio regionale).

     1. Gli atti da trasmettere al Consiglio regionale sono inviati a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio con nota sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 33. (Assunzione definitiva dell’impegno di spesa).

     1. Copia delle deliberazioni di spesa divenute esecutive è inviata al Servizio ragioneria a cura della Segreteria.

     2. (Omissis).

     3. Il servizio ragioneria, ricevuti gli atti, provvede a:

     a) trasformare in definitivi gli impegni provvisori precedentemente assunti, in corrispondenza dei provvedimenti divenuti esecutivi;

     b) cancellare gli impegni provvisori assunti all’atto della redazione del documento istruttorio e rendere disponibili le relative somme nel caso di proposte di delibere non approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 34. (Pubblicazione degli atti).

     1. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale, ove prevista ai sensi dell’art. 20, comma 7, avviene su richiesta delle Direzioni proponenti.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

 

     Art. 35. (Atti di maggior rilevanza e atti immediatamente efficaci).

     1. Sono atti di maggior rilevanza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. 15/1997, le determinazioni dirigenziali che costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica o amministrativa e assumono un rilevante interesse sul piano finanziario, economico, sociale, culturale ambientale od organizzativo.

     2. La Giunta regionale può, con proprie direttive, individuare singole categorie di atti di maggior rilevanza o immediatamente efficaci.

     3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente o all’Assessore in base alle rispettive competenze e alla Segreteria nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento ovvero dalle direttive a tal fine eventualmente emanate dalla Giunta.

     4. Le determinazioni di cui al comma 1 divengono efficaci se, nel termine di dieci giorni dalla loro trasmissione in Segreteria, non sono oggetto di richiesta di riesame.

     5. Le determinazioni dirigenziali non comprese nelle categorie di cui al comma 2 sono definite “immediatamente efficaci”.

 

     Art. 36. (Elementi delle determinazioni dirigenziali).

     1. Le determinazioni dirigenziali sono assunte nella forma risultante dal modulo B) allegato al presente regolamento. Esse contengono:

     a) l’indicazione della Direzione e del servizio;

     b) la data di adozione;

     c) l’oggetto, reso in modo sintetico e completo, con l’indicazione dell’importo dell’eventuale impegno di spesa;

     d) le premesse generali e specifiche contenenti la motivazione;

     e) il dispositivo;

     f) nell’ipotesi di impegno di spesa, i dati contabili, a cura del servizio ragioneria;

     g) la dichiarazione se la determinazione è immediatamente efficace oppure di maggior rilevanza;

     h) la firma dell’istruttore;

     i) la firma del responsabile del procedimento, che attesta il rispetto della disciplina del procedimento amministrativo;

     j) il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile di sezione o dal dirigente competente;

     k) il visto di regolarità contabile sottoscritto dal responsabile del servizio ragioneria o suo delegato;

     l) il visto di regolarità della liquidazione a fronte del relativo impegno di spesa, sottoscritto dal responsabile del servizio Ragioneria o suo delegato;

     m) la firma del dirigente di servizio, che attesta la legittimità della determinazione.

     2. Le firme necessarie per il perfezionamento della determinazione sono precedute dal nominativo a stampa e corredate dalla data, che non deve essere successiva a quella della determinazione stessa.

     3. Nell’ipotesi di codeterminazioni di due o più dirigenti, sono indicate le denominazioni delle relative strutture e apposte le firme di ciascun dirigente e di ciascun responsabile del procedimento.

     4. La pubblicazione della determinazione dirigenziale, integrale o per estratto, nel Bollettino Ufficiale, ove prevista, va fatta espressamente constare nella parte dispositiva della stessa.

     5. La pubblicazione delle determinazioni nel Bollettino Ufficiale, avviene su richiesta del dirigente che ha sottoscritto l’atto.

 

     Art. 37. (Allegati).

     1. Il dispositivo delle determinazioni dirigenziali descrive sommariamente gli eventuali allegati, indicando gli elementi necessari per una loro esatta individuazione.

     2. Il dispositivo delle determinazioni dirigenziali indica la struttura presso la quale sono depositati gli allegati, nell’ipotesi che, per la loro consistenza e particolare natura tecnica, non possano essere conservati presso la Segreteria.

 

     Art. 38. (Determinazioni dei Direttori).

     1. Alle determinazioni dei Direttori si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le determinazioni dei dirigenti.

     2. Il parere di regolarità tecnica sugli atti di cui al comma 1 è espresso dal dirigente di Servizio o da altro dirigente, competente per materia, ovvero dallo stesso Direttore.

 

     Art. 39. (Adozione e invio delle determinazioni).

     1. Le determinazioni dirigenziali immediatamente efficaci sono adottate, di regola, il mercoledì e trasmesse dai Direttori ai soggetti destinatari entro le ore dieci del giovedì; quelle di maggior rilevanza sono adottate il venerdì e trasmesse dai Direttori entro le ore dieci del lunedì.

     2. Contestualmente agli adempimenti del comma 1, la struttura provvede ad inoltrare in via telematica alla Segreteria il testo delle determinazioni adottate e gli allegati, salvo quelli di cui all’art. 37, comma 2 e quelli di particolare consistenza e voluminosità.

     3. Il mancato inoltro delle determinazioni in via telematica, che deve risultare dall’apposizione del relativo codice nell’apposito spazio della cartella, impedisce la numerazione dell’atto.

     4. Le determinazioni, inserite nella cartella di cui al modulo A) allegato al presente regolamento, sono inviate a cura del Direttore:

     a) alla Segreteria, in originale unitamente ai moduli C) o D), allegati al presente regolamento;

     b) al Presidente o all’Assessore, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 40. (Adempimenti della Segreteria della Giunta).

     1. Le determinazioni dirigenziali pervenute alla Segreteria sono sottoposte alla verifica della sussistenza degli elementi formali di cui all’art. 36, nonché all’accertamento del requisito riguardante la competenza, con riferimento alla ripartizione delle funzioni fra Giunta e dirigenti.

     2. Nell’ipotesi di cui all’art. 39, comma 3, o di incompetenza o di mancanza di uno o più degli elementi di cui al comma 1, o quando le determinazioni non sono conformi ai moduli indicati, il responsabile della Segreteria restituisce l’atto e il relativo fascicolo al dirigente, dichiarandone i motivi. In caso di posizioni difformi fra Segreteria e servizio proponente, la questione è rimessa al Presidente della Giunta, che dirime il conflitto.

     3. La Segreteria, eseguiti gli accertamenti di cui al comma 1, attribuisce a ciascuna determinazione un numero, che costituisce elemento essenziale per l’esistenza dell’atto.

     4. La Segreteria autentica le copie conformi delle determinazioni e ne invia, di norma, due al servizio.

     5. La Segreteria cura la raccolta e la tenuta degli elenchi delle determinazioni e degli appositi registri.

     6. Gli elenchi delle determinazioni immediatamente efficaci sono inviati settimanalmente, a cura della Segreteria, ai soggetti destinatari dell’ordine del giorno della Giunta.

     7. (Omissis).

 

     Art. 41. (Determinazioni urgenti).

     1. Le determinazioni dirigenziali, nell’ipotesi di urgenza, possono essere adottate e inviate fuori dei termini previsti dall’art. 39. La Segreteria, effettuate le verifiche di propria competenza, provvede all’assegnazione del numero.

 

     Art. 42. (Iter delle determinazioni di maggior rilevanza).

     1. Le determinazioni di maggior rilevanza, una volta numerate, sono iscritte a cura della Segreteria, all’ordine del giorno della seduta di Giunta della settimana successiva a quella del loro invio indicando, come relatore delle eventuali decisioni giuntali in merito, il Presidente o Assessore rispettivamente competente.

     2. Il termine di dieci giorni per l’esercizio del potere di richiesta di riesame delle determinazioni di maggior rilevanza decorre sia per il Direttore che per la Giunta regionale dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Segreteria.

 

     Art. 43. (Determinazioni di maggior rilevanza del Direttore).

     1. Nell’ipotesi di determinazioni di maggior rilevanza del Direttore, la Giunta delibera l’eventuale richiesta di riesame con proprio atto interno.

     2. L’atto di cui al comma 1 è redatto a cura della Segreteria.

 

     Art. 44. (Poteri dei Direttori sulle determinazioni di maggior rilevanza).

     1. I Direttori regionali possono chiedere, con propria determinazione immediatamente efficace, il riesame delle determinazioni dirigenziali dei dirigenti appartenenti alla propria Direzione, assegnando un termine entro il quale provvedere. Essi possono altresì, nei casi urgenti, accordare l’assenso espresso alle determinazioni dirigenziali della propria Direzione, che conseguono in tal modo efficacia non appena numerate dalla Segreteria.

     2. Delle loro decisioni i Direttori informano senza indugio il Dirigente interessato e l’Assessore o il Presidente secondo le rispettive competenze. La Segreteria informa la Giunta regionale delle decisioni di cui al comma 1.

     3. I Direttori possono rimettere alla decisione della Giunta una proposta di riesame di una determinazione adottata da un dirigente appartenente alla propria Direzione.

 

     Art. 45. (Poteri della Giunta sulle determinazioni di maggiore rilevanza).

     1. La Giunta, qualora richieda il riesame nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di una determinazione dirigenziale di maggiore rilevanza, vi provvede con proprio atto interno redatto dal segretario verbalizzante, assegnando un termine entro il quale provvedere. Di tale decisione è data immediata comunicazione al dirigente e al Direttore competente a cura della Segreteria.

     2. Qualora il dirigente accolga i rilievi formulati dalla Giunta, adotta una determinazione che comporta il ritiro della prima e che ha efficacia immediata.

     3. Qualora il dirigente non accolga i rilievi formulati dalla Giunta, adotta una determinazione immediatamente efficace di conferma, che comporta l’attribuzione di efficacia alla determinazione originaria.

     4. La Giunta può accordare, prima della scadenza del termine di dieci giorni, il proprio assenso alle determinazioni dirigenziali di maggiore rilevanza anche qualora le medesime abbiano già conseguito l’assenso del Direttore competente. Di tale decisione, che è assunta senza ulteriori formalità con annotazione nel verbale di Giunta, è data comunicazione a cura della Segreteria al dirigente, mediante invio di copia dell’atto sul quale è stato apposto apposito timbro. Da tale momento la determinazione che non abbia già ricevuto l’assenso del Direttore diviene efficace. La determinazione viene iscritta all’ordine del giorno della seduta in cui è stato espresso l’assenso.

 

     Art. 46. (Decadenza).

     1. Nell’ipotesi che il riesame non venga effettuato nel termine perentorio assegnato dalla Giunta e/o dal Direttore, la determinazione decade. La Segreteria ne prende nota e ne dà comunicazione alla Giunta e al Direttore per l’adozione degli eventuali provvedimenti di controllo sostitutivo.

 

     Art. 47. (Riesame e assenso plurimi).

     1. Nell’ipotesi che la richiesta di riesame della Giunta riguardi una determinazione di maggiore rilevanza alla quale il Direttore aveva già accordato l’assenso espresso, la richiesta sospende l’efficacia dell’atto. Analogamente, è sospesa l’efficacia dell’atto qualora la richiesta di riesame sia assunta dal Direttore su un atto cui la Giunta aveva accordato l’assenso espresso.

     2. Il dirigente cui pervengono richieste di riesame su una medesima determinazione, sia da parte della Giunta che da parte del Direttore, provvede ai sensi dell’art. 45 commi 2 e 3 entro il termine più lungo assegnato.

 

     Art. 48. (Attuazione delle determinazioni dirigenziali).

     1. Tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione delle determinazioni dirigenziali competono alla struttura che ha assunto l’atto.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 49. (Abrogazione).

     1. E’ abrogato il regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 29 maggio 1999, n. 721.

 

     Art. 50. (Entrata in vigore e coordinamento con la precedente direttiva).

     1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° febbraio 2001.

     2. La direttiva adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 3995 del 15 luglio 1999, come modificata con deliberazione n. 5486 del 25 settembre 1998, si applica nelle parti non contrastanti col presente regolamento.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Nel testo del presente regolamento sono inserite le modifiche apportate dalla D.G.R. 23 gennaio 2002, n. 23.