§ 1.1.56 – D.G.R. 24 marzo 1994, n. 1854.
Regolamento interno della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:24/03/1994
Numero:1854


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Convocazione della Giunta).
Art. 3.  (Presidenza delle sedute).
Art. 4.  (Presenze ed espressioni di voto).
Art. 5.  (Dichiarazioni ed osservazioni).
Art. 6.  (Sedute deserte).
Art. 7.  (Comunicati stampa).
Art. 8.  (Assistenza alle sedute di Giunta).
Art. 9.  (Presenza di funzionari alle sedute di Giunta).
Art. 10.  (Segreteria della Giunta).
Art. 11.  (Richiesta di iscrizione all'o.d.g.).
Art. 12.  (Ordine del giorno).
Art. 13.  (Rinvio e ritiro di atti).
Art. 14.  (Supplemento di istruttoria).
Art. 15.  (Adozione di atti in difformità della proposta).
Art. 16.  (Atti urgenti).
Art. 17.  (Termine per la definizione formale degli atti).
Art. 18.  (Redazione delle proposte di atti).
Art. 19.  (Motivazione degli atti).
Art. 20.  (Pareri tecnici, contabili e di legittimità).
Art. 21.  (Assunzione dell'impegno di spesa e parere contabile).
Art. 22.  (Disegni di legge e proposte di regolamento).
Art. 23.  (Atti amministrativi a carattere generale e atti programmatici).
Art. 24.  (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e disegni di legge proposte da soggetti diversi dalla Giunta regionale).
Art. 25.  (Allegati).
Art. 26.  (Informazioni).
Art. 27.  (Argomenti omogenei).
Art. 28.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 29.  (Deliberazioni immediatamente eseguibili).
Art. 30.  (Liquidazione di spese).
Art. 31.  (Competenze).
Art. 32.  (Decreti).
Art. 33.  (Proposte al Consiglio regionale).
Art. 34.  (Assunzione definitiva dell'impegno di spesa).
Art. 35.  (Pubblicazione degli atti).
Art. 36.  (Copie conformi degli atti deliberativi ed esame dei documenti).
Art. 37.  (Abrogazione).
Art. 38.  (Decorrenza).


§ 1.1.56 – D.G.R. 24 marzo 1994, n. 1854.

Regolamento interno della Giunta regionale.

(B.U. 15 aprile 1994, n. 16).

 

Titolo I

FINANZIAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 60 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con il presente regolamento l'esercizio della propria attività collegiale, le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti di sua competenza.

 

     Art. 2. (Convocazione della Giunta).

     1. La Giunta regionale è convocata dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto.

     2. L'avviso, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, è recapitato agli assessori, presso le rispettive sedi, a cura dell'Ufficio segreteria della Giunta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

     3. Nei casi d'urgenza il Presidente può disporre la convocazione della Giunta, anche per la stessa giornata, mediante telegramma, fonogramma o qualsiasi altro idoneo mezzo.

     4. Qualora la Giunta, con apposito atto, decida di tenere le proprie riunioni in un giorno fisso della settimana, predeterminandone anche l'ora, I'avviso agli assessori è dato nel caso di variazione del giorno e dell'ora o del luogo prestabiliti.

     5. Alle riunioni di Giunta possono essere invitati dal Presidente, anche su proposta degli assessori, soggetti pubblici o privati per l'esame di determinate questioni.

     6 Dell'invito e degli argomenti da esaminare è data comunicazione agli assessori.

 

     Art. 3. (Presidenza delle sedute).

     1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, assume la presidenza della seduta l'assessore più anziano di età fra quelli intervenuti.

 

     Art. 4. (Presenze ed espressioni di voto).

     1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed a maggioranza di voti.

     2. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della seduta.

     3. Per dichiarare la immediata eseguibilità degli atti, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

     4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

     Art. 5. (Dichiarazioni ed osservazioni).

     1. Nel corso della seduta, ciascun componente la Giunta ha diritto di proporre emendamenti alle proposte all'ordine del giorno.

     2. Ciascun componente può chiedere l'inserzione a verbale di dichiarazioni ed osservazioni sui singoli argomenti in discussione.

 

          Art. 6. (Sedute deserte).

     1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione la maggioranza dei componenti la Giunta.

 

     Art. 7. (Comunicati stampa).

     1. Al termine della riunione, il presidente della seduta o suo delegato indica al responsabile del settore stampa i provvedimenti ai quali la Giunta intende dare pubblicità mediante comunicati o altre forme di informazione.

     2. La pubblicità, di cui al comma 1, è effettuata, in ogni caso, a nome della Giunta stessa.

 

     Art. 8. (Assistenza alle sedute di Giunta).

     1. Il dirigente dell'Ufficio Segreteria della Giunta partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute della Giunta e sottoscrive i provvedimenti adottati congiuntamente al Presidente e all'Assessore relatore.

     2. In caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni altro dirigente o funzionario all'uopo nominato dalla Giunta.

     3. Il Segretario verbalizzante della Giunta redige e sottoscrive il resoconto sommario delle riunioni della Giunta, dal quale deve risultare:

     a) la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della riunione;

     b) gli estremi dell'avviso di convocazione;

     c) l'elenco dei presenti e degli assenti con l'indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

     d) un succinto resoconto delle informazioni e della discussione, distinte per argomento;

     e) il risultato delle votazioni;

     f) le dichiarazioni scritte od orali che i componenti della Giunta intendano far risultare integralmente nel resoconto sommario della seduta.

     4. Il resoconto sommario non costituisce documento amministrativo ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. (Presenza di funzionari alle sedute di Giunta).

     1. E' in facoltà del Presidente e di ciascun assessore farsi assistere alle sedute di Giunta dal coordinatore.

     2. Per chiarimenti e pareri sui singoli argomenti in discussione, possono essere chiamati alle sedute di Giunta dirigenti o funzionari regionali su richiesta del Presidente o degli assessori relatori.

 

     Art. 10. (Segreteria della Giunta).

     1. L'Ufficio Segreteria della Giunta provvede alle incombenze di cui al punto A/3.1, dell'allegato "A" alla legge regionale 17 agosto 1484, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'Ufficio Segreteria cura in particolare:

     a) il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della correttezza e completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani e ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario, contabile e della legittimità;

     b) la redazione dell'ordine del giorno delle sedute della Giunta, secondo le indicazioni del Presidente;

     c) l'apposizione sugli atti delle sottoscrizioni richieste;

     d) la corrispondenza del contenuto delle deliberazioni predisposte dagli uffici con le determinazioni adottate dalla Giunta;

     e) l'annotazione delle decisioni adottate dalla Giunta;

     f) la raccolta sistematica dei resoconti sommari delle riunioni della Giunta;

     g) le aggiunte e le correzioni di ordine formale necessarie al perfezionamento dell'atto;

     h) le comunicazioni relative alle decisioni di rinvio e di ritiro delle proposte di atti, di cui all'art. 13;

     i) l'invio agli assessori, ai coordinatori, al Presidente del Consiglio regionale ed al Commissario del Governo di copia dell'ordine del giorno con le annotazioni delle decisioni di Giunta e la numerazione progressiva degli atti, nonché la sua messa a disposizione di chiunque vi abbia interesse per l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione regionale secondo la normativa vigente in materia;

     l) l'invio degli atti da sottoporre alla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;

     m) lo scadenzario degli atti inviati al controllo e le annotazioni, sull'originale degli stessi e sulle relative copie conformi, della data di intervenuta esecutività e di altri elementi riguardanti gli atti stessi;

     n) la ricezione delle richieste di chiarimenti e degli annullamenti degli atti della Giunta da parte della Commissione di controllo;

     o) la cura della raccolta e della conservazione degli atti originali della Giunta regionale;

     p) il tempestivo invio agli assessori e agli uffici interessati dei provvedimenti di rinvio o di annullamento degli atti da parte della Commissione di controllo sulla amministrazione regionale;

     q) la relazione semestrale contenente i dati relativi al numero delle sedute di Giunta, agli atti adottati, a quelli rinviati e annullati dalla Commissione di controllo sulla amministrazione regionale;

     r) il completamento formale degli atti, numerando gli stessi progressivamente per anno solare, indicando la data di adozione, le presenze e le assenze dei componenti la Giunta, la presidenza della seduta, il relatore ed il segretario verbalizzante.

 

     Art. 11. (Richiesta di iscrizione all'o.d.g.).

     1. L'elenco delle proposte di atti da sottoporre all'esame della Giunta è redatto dal dirigente dell'ufficio sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Segreteria, d'intesa con l'Ufficio Organizzazione e Metodi.

     2. Gli elenchi delle proposte degli uffici e delle posizioni di staff dell'Area datati e sottoscritti in calce dal coordinatore e dall'assessore, corredati dei fascicoli degli atti e delle relative proposte, sono fatti pervenire all'Ufficio Segreteria della Giunta entro il terzo giorno precedente a quello fissato per la riunione.

 

     Art. 12. (Ordine del giorno).

     1. L'ordine del giorno è formato su sei distinti moduli, in ciascuno dei quali gli oggetti delle proposte sottoposte all'esame della Giunta sono iscritti con numerazione progressiva:

     a) Mod. A): contiene le proposte di disegni di legge o di atti regolamentari di iniziativa della Giunta regionale;

     b) Mod. B): contiene le informazioni, le proposte politico- programmatiche, gli atti amministrativi di carattere generale o di particolare rilevanza e, comunque tutte quelle proposte indicate dall'assessore proponente come iscrivibili a tale modulo;

     c) Mod. C): contiene le altre proposte di deliberazione sottoposte all'esame della Giunta;

     d) Mod. D): contiene le interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, disegni di legge di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta regionale, presentati al Consiglio regionale;

     e) Mod. E): contiene l'elenco degli atti presentati a norma dell'art. 16 del presente Regolamento;

     f) Mod. F): contiene gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli assessori su delega formale del Presidente, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 41/84, nonché gli elenchi degli atti a rilevanza esterna adottati dai dirigenti di ufficio in applicazione di leggi regionali o ai medesimi delegati ai sensi dell'art. 63, lettera n), della legge regionale n. 41/84.

 

     Art. 13. (Rinvio e ritiro di atti).

     1. Il relatore, di propria iniziativa, o su indicazione della Giunta, può decidere di ritirare proposte di atti o di rinviarne la trattazione alla seduta successiva, oppure a data da destinarsi.

     2. Nell'ipotesi di rinvio, l'Ufficio Segreteria della Giunta provvede a reinscrivere le proposte all'ordine del giorno della seduta successiva; nel secondo caso, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dietro nuova iniziativa da parte dell'assessore relatore.

     3. Le decisioni di rinvio di proposte di atti vengono annotate dal Segretario verbalizzante e ne viene data comunicazione al dirigente dell'ufficio proponente.

 

     Art. 14. (Supplemento di istruttoria).

     1. Qualora la Giunta sul contenuto della proposta di atto ritenga di dover acquisire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio, richiede all'ufficio proponente un supplemento di istruttoria.

     2. La Segreteria della Giunta, nella ipotesi di cui al comma 1, informa per scritto il dirigente dell'ufficio proponente in ordine alle motivazioni ed alle indicazioni formulate dalla Giunta.

 

     Art. 15. (Adozione di atti in difformità della proposta).

     1. Qualora la Giunta adotti provvedimenti in difformità della proposta, l'atto relativo deve contenere una specifica motivazione, apposta dal Segretario verbalizzante.

 

     Art. 16. (Atti urgenti).

     1. La Giunta, qualora intenda adottare in via eccezionale atti urgenti sui quali non sia stata esperita dagli uffici la relativa istruttoria a norma dell'art. 20 in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, acquisisce il parere del dirigente dell'Ufficio competente, che può essere rilasciato anche oralmente. L'acquisizione o meno dei pareri è verbalizzata dal Segretario della Giunta.

     2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile.

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono redatti dal dirigente dell'ufficio competente o da altro funzionario da questo incaricato, il quale dà atto dell'avvenuta o meno acquisizione dei pareri espressi a norma dell'art. 20 comma 1. L'estensore sottoscrive l'atto.

     4. Per consentire la redazione tecnica degli atti di cui al comma 1, il Segretario verbalizzante invia al dirigente dell'Ufficio competente l'estratto del verbale contenente le motivazioni e le considerazioni espresse dalla Giunta sull'argomento e le decisioni adottate dalla stessa.

     5. Le proposte di atti da esaminare con urgenza, quando siano corredate dai documenti istruttori di cui al successivo art. 20, sono presentate sugli appositi elenchi vistati dal Coordinatore e, su proposta dell'Assessore relatore, sono iscritte all'ordine del giorno della Giunta al Mod. E).

 

     Art. 17. (Termine per la definizione formale degli atti).

     1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 29 relativamente agli atti dichiarati immediatamente eseguibili, gli atti adottati a norma del precedente art. 16, comma 1, o quelli che comunque necessitino di completamenti o perfezionamenti formali dopo la loro adozione, sono presentati alla Segreteria della Giunta, da parte dell'ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione.

     2. In caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 1, gli atti si intendono decaduti. L'Ufficio Segreteria della Giunta dà comunicazione dell'avvenuta decadenza al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore relatore ed al Coordinatore dell'Area interessata ed, eventualmente, all'Ufficio bilancio .

 

Titolo II

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI

 

     Art. 18. (Redazione delle proposte di atti).

     1. L'oggetto delle proposte da sottoporre all'esame della Giunta deve essere formulato sinteticamente e in modo che da esso possa dedursi chiaramente il contenuto del provvedimento.

     2. Qualora le proposte comportino una spesa a carico del bilancio regionale, l'importo complessivo di queste è indicato nell'oggetto.

     3. Qualora le proposte facciano rinvio a precedenti provvedimenti di Giunta o di Consiglio, questi devono essere uniti in copia al fascicolo contenente la proposta dell'atto da sottoporre all'esame della Giunta.

     4. Gli intercalari degli atti deliberativi devono essere numerati progressivamente e devono portare in alto la formula: «segue atto n..../....» (numero progressivo della deliberazione e indicazione dell'anno).

     5. Le firme del Presidente, relatore e del segretario verbalizzante, sono apposte, nell'ordine citato, subito dopo la parte dispositiva dell'atto, senza lasciare spazi vuoti dopo il testo.

     6. Analogamente non devono essere lasciati spazi vuoti tra un capoverso e l'altro del testo dell'atto.

     7. L'originale degli atti deliberativi deve essere timbrato e vistato in ogni singola pagina da parte del segretario verbalizzante.

     8. La pubblicazione dell'atto, integrale o per estratto, nel Bollettino Ufficiale, ove prescritta, deve essere fatta espressamente constare nella parte dispositiva dello stesso.

     9. Il testo degli atti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

     10. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate; nelle sigle vanno esclusi i punti.

     11. Per le variazioni da apporre al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamata in calce a firma del segretario verbalizzante e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

     12. Le proposte di deliberazione da iscriversi all'ordine del giorno sub. Mod. C) devono essere presentate all'Ufficio Segreteria della Giunta complete in ogni loro parte e dattiloscritte sugli appositi moduli.

 

     Art. 19. (Motivazione degli atti).

     1. Le proposte di provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, devono essere motivate a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 20. (Pareri tecnici, contabili e di legittimità).

     1. La proposta di deliberazione è corredata di un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile del procedimento.

     2. Il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, deve contenere in calce il parere in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile, rispettivamente del responsabile della struttura interessata e del dirigente dell'ufficio bilancio.

     3. In ogni caso, il dirigente dell'ufficio proponente esprime il parere di legittimità.

     4. Il parere di legittimità è espresso dalla posizione di staff quando questa sia individuata come responsabile del procedimento.

 

     Art. 21. (Assunzione dell'impegno di spesa e parere contabile).

     1. Gli atti che comportano una spesa a carico del bilancio regionale, prima di essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, devono essere trasmessi dal responsabile dell'ufficio, unitamente alla necessaria documentazione, all'Ufficio bilancio per l'annotazione della relativa proposta di spesa e per il parere contabile di cui al comma 3.

     2. Nella proposta di deliberazione devono essere chiaramente indicati:

     a) l'ammontare della spesa che si intende impegnare e l'oggetto della obbligazione;

     b) l'indicazione del creditore, ovvero tutti gli elementi che ne consentano l'individuazione;

     c) il capitolo del bilancio regionale sul cui stanziamento la spesa è destinata a gravare, l'indicazione se trattasi di fondi della competenza ovvero del conto dei residui passivi; in questo ultimo caso deve essere indicato l'anno di provenienza, per gli impegni di spesa a carico di capitoli diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale, deve essere indicato anche il programma o progetto cui gli impegni stessi si riferiscono;

     d) l'eventuale delega per la liquidazione al dirigente dell'ufficio competente per materia ai sensi dell'art. 44, ultimo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, così come sostituito dall'art. 1, primo comma, lett. c), della legge regionale 12 agosto 1986, n. 30.

     3. L'Ufficio bilancio accerta la completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa e la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e restituisce il fascicolo al responsabile dell'ufficio proponente .

     4. Dopo ciascuna seduta di Giunta, I'Ufficio Segreteria invia all'ufficio bilancio l'elenco delle deliberazioni adottate da tale organo, con l'indicazione a fianco di ciascun provvedimento di spesa del numero assegnato all'atto nonché di quello dell'impegno cui la spesa stessa si riferisce.

     5. Il numero dell'impegno seguito da una «L» è riportato anche in corrispondenza dei provvedimenti di liquidazione di cui all'art. 30.

 

     Art. 22. (Disegni di legge e proposte di regolamento).

     1. Le proposte di disegni di legge e di atti regolamentari sono presentati alla Giunta regionale, per informazione, con una relazione dell'Assessore che ne illustra gli obbiettivi ed i contenuti fondamentali.

     2. La proposta, nel caso in cui abbia riportato il parere favorevole della Giunta regionale, viene elaborata e redatta in articoli in collegamento, secondo le modalità individuate dal Coordinatore dell'Area interessata, con l'Ufficio Affari Giuridici, legali e del contenzioso, a norma della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni. La proposta, completa della relazione e delle annotazioni di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, viene sottoposta a nuovo esame dalla Giunta, la quale ne autorizza il successivo iter procedurale disciplinato dai commi seguenti.

     3. L'Assessore proponente acquisisce i concerti degli altri assessorati eventualmente interessati per materia quando ricorra il caso della pluridisciplinarità e provvede, comunque, all'invio della proposta di atto a ciascun componente della Giunta.

     4. Il Coordinatore, contestualmente alla procedura di cui al comma 3, invia la proposta ai Coordinatori delle aree funzionali ed operative per acquisire le loro osservazioni che debbono pervenire entro il termine di 15 giorni dalla data di invio. La lettera di invio deve essere allegata alla proposta, parimenti alle osservazioni pervenute.

     5. Il Coordinatore, allorché la proposta comporti una spesa a carico del bilancio regionale, acquisisce il parere dell'Ufficio bilancio.

     6. L'atto di adozione del disegno di legge o di regolamento non è sottoposto alla procedura di cui al precedente art. 20 ed è sottoscritto anche dal Coordinatore dell'area competente, o dai Coordinatori delle aree competenti nel caso si sia realizzato il concerto tra due o più assessorati.

 

     Art. 23. (Atti amministrativi a carattere generale e atti programmatici).

     1. Le procedure di cui al precedente articolo possono essere seguite per le proposte di atti amministrativi di carattere generale e per quelle politico-programmatiche ritenute di particolare rilevanza da parte dell'assessore proponente o da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 24. (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni e disegni di legge proposte da soggetti diversi dalla Giunta regionale).

     1. L'Ufficio Segreteria della Giunta provvede ad iscrivere direttamente all'ordine del giorno della seduta di Giunta successiva alla data di ricevimento le interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, nonché le proposte di legge, di regolamenti, di atti amministrativi di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta regionale, copia dei quali viene inviata, successivamente, all'assessore o agli assessori e agli uffici competenti per materia.

     2. Dopo le sedute di Giunta, I'Ufficio Segreteria cura l'invio delle conseguenti comunicazioni all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ai componenti della Giunta che siano stati delegati per le risposte o per il dibattito in aula consiliare.

 

     Art. 25. (Allegati).

     1. La documentazione allegata alle proposte di deliberazioni quale parte integrante, qualora non sia in originale, è inviata in cinque esemplari.

     2. Gli esemplari debbono essere in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere descritta nella parte dispositiva della proposta di deliberazione e, contestualmente, debbono essere indicati gli elementi necessari ad una sua esatta individuazione.

     4. Qualora gli allegati debbano essere conservati presso gli uffici proponenti, ne deve essere fatta espressa menzione nella parte dispositiva dell'atto cui si riferiscono.

 

     Art. 26. (Informazioni).

     1. Le informazioni sono iscritte nel Mod. B) dell'ordine del giorno.

     2. Della relazione e della eventuale conseguente discussione da parte della Giunta viene redatto, sinteticamente e per memoria, apposito resoconto a cura del segretario verbalizzante, copia del quale è rimessa all'ufficio interessato, unitamente al relativo fascicolo degli atti.

     3. Nella ipotesi in cui la Giunta, a seguito dell'esame della informazione, intenda adottare determinazioni, queste seguono l'iter procedurale previsto dal presente Regolamento.

 

     Art. 27. (Argomenti omogenei).

     1. Le proposte di provvedimento da iscriversi all'o.d.g. della Giunta regionale, per le quali sussista connessione per l'oggetto o per il titolo, debbono essere riunite in una unica proposta, sempreché non siano di impedimento alla formulazione della proposta cumulativa il rispetto di termini di rito o convenzionali, la gradualità dell'istruttoria e le conseguenze del suo ritardo.

     2. Sussiste connessione, ai sensi del comma 1, in particolare:

     a) allorché si propone la connessione a soggetti diversi di provenienze recate dalla stessa norma, ancorché debbano essere previste per taluni condizioni particolari;

     b) nei casi in cui, nei riguardi di soggetti diversi, è proposta l'autorizzazione, o il diniego, oggetto della stessa previsione normativa;

     c) nei casi in cui è proposta la liquidazione, a favore di più soggetti, di spettanze contemplate dalla stessa norma e l'onere finanziario ricade sullo stesso capitolo di bilancio;

     d) nei casi in cui soggetti diversi devono essere dichiarati esclusi dalle provvidenze recate dalla stessa previsione normativa;

     e) nei casi in cui soggetti diversi devono essere dichiarati decaduti per motivi contemplati da una stessa disposizione;

     f) nei casi in cui, nei confronti di soggetti diversi, si dispone o meno la proroga dei termini previsti per l'espletamento di interventi contemplati da una stessa norma;

     g) nei casi in cui, nei confronti di soggetti diversi, si dispone o meno in ordine alla rinuncia ai benefici concessi od alla estinzione anticipata di obbligazioni previste da una stessa norma;

     h) nei casi analoghi a quelli previsti alle precedenti lettere.

 

     Art. 28. (Atti soggetti a controllo).

     1. Gli atti soggetti a controllo di legittimità da parte della Commissione statale di controllo debbono espressamente indicare nella parte dispositiva la categoria di appartenenza in base alle norme contenute nel decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 29. (Deliberazioni immediatamente eseguibili).

     1. Le deliberazioni da dichiarare immediatamente eseguibili, a norma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, debbono riportare, nella parte dispositiva, le specifiche motivazioni dell'urgenza.

     2. L'atto decade ove non venga inviato alla Commissione di controllo entro i tre giorni previsti dall'art. 49, comma 2, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     3. L'avvenuta decadenza è comunicata dall'Ufficio Segreteria al Presidente, all'assessore relatore, al coordinatore dell'Area interessata ed, eventualmente, all'ufficio bilancio.

 

     Art. 30. (Liquidazione di spese).

     1. La proposta di liquidazione di una spesa precedentemente impegnata, allorché il provvedimento deve essere adottato dalla Giunta regionale, viene predisposta dal responsabile del procedimento il quale, nell'espletamento dell'attività istruttoria, verifica che l'importo da liquidare non superi l'ammontare dell'impegno assunto; accerta la regolarità della prestazione sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori e l'esatta imputazione della spesa; indica l'eventuale residua disponibilità sull'impegno da contabilizzare come economia.

     2. Nella proposta suddetta deve essere espressamente richiamata la delibera di impegno e il numero attribuito a quest'ultimo, nonché l'esatta indicazione del creditore e precisamente:

     a) per le persone fisiche:

     1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

     2) domicilio;

     3) codice fiscale e posizione I.V.A.;

     4) modalità di estinzione del titolo di spesa, a norma dell'art. 47 della legge regionale n. 23/78;

     5) ritenute fiscali cui la somma liquidata sia eventualmente soggetta;

     b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

     1) l'esatta ragione sociale e denominazione e le altre indicazioni di cui alla lett. a). Per quanto attiene alla modalità di estinzione del titolo mediante quietanza diretta sullo stesso, è indispensabile indicare la persona (con relative generalità e qualifica) che, a norma dello Statuto dell'ente beneficiario, è abilitato alla quietanza; per tutti i soggetti deve risultare la posizione nei confronti della legge n. 55/90.

     3. Il provvedimento di liquidazione, prima di essere sottoposto all'approvazione della Giunta, deve essere comunicato, da parte dell'Ufficio proponente, all'ufficio bilancio per le occorrenti annotazioni contabili a norma dell'u.c., art. 43 della L.R. di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo III

PROCEDURE PER LA ESECUZIONE DEGLI ATTI

 

     Art. 31. (Competenze).

     1. L'esecuzione degli atti della Giunta regionale è di competenza degli uffici proponenti.

     2. L'Ufficio Segreteria della Giunta, allo scopo, invia all'ufficio proponente copia dell'atto munito della dichiarazione di esecutività, unitamente al relativo fascicolo.

     3. La dichiarazione di esecutività, dalla Segreteria della Giunta, viene apposta allorché l'atto abbia conseguito il perfezionamento formale.

 

     Art. 32. (Decreti).

     1. Qualora gli atti della Giunta debbano essere esternati mediante decreto del Presidente della Giunta regionale in quanto la materia, dallo Statuto o da leggi e regolamenti, è attribuita alla competenza di tale organo, la proposta di decreto deve essere redatta a cura dell'ufficio proponente e, siglata in calce dall'estensore, inviata all'Ufficio Segreteria della Giunta unitamente alla proposta di atto da sottoporre all'esame della Giunta stessa.

     2. Nella parte dispositiva dell'atto è fatta espressa menzione dell'obbligo di esternazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'assessore.

     3. Nel caso in cui da una deliberazione adottata dalla Giunta derivino vari decreti successivi nel tempo, gli schemi degli stessi vengono trasmessi all'Ufficio Segreteria insieme all'atto deliberativo richiamato.

     4. Nel caso in cui l'emissione del decreto sia subordinata ad adempimenti di legge a carico del soggetto destinatario, nel dispositivo dell'atto di Giunta deve essere indicata la natura degli adempimenti ed il tempo per provvedervi, salvo che il termine non sia previsto da una specifica norma.

     5. Qualora gli atti del Consiglio regionale debbano essere eseguiti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, la proposta di decreto, redatta dall'ufficio competente con le modalità di cui al comma 1, viene inviata all'Ufficio Segreteria della Giunta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto. In caso di mancato invio della proposta di decreto entro il termine suddetto, l'Ufficio Segreteria della Giunta ne dà comunicazione all'assessore ed al coordinatore dell'area competente.

     6. L'Ufficio Segreteria, ad intervenuta esecutività degli atti della Giunta e del Consiglio regionale, cura l'emanazione e la pubblicazione dei relativi decreti del Presidente della Giunta e li trasmette agli uffici proponenti per la loro esecuzione.

 

     Art. 33. (Proposte al Consiglio regionale).

     1. Le proposte al Consiglio regionale, sottoscritte dal Presidente, sono inviate a cura dell'Ufficio Segreteria della Giunta.

 

     Art. 34. (Assunzione definitiva dell'impegno di spesa).

     1. Ad esecutività intervenuta l'Ufficio Segreteria della Giunta invia all'ufficio bilancio copia delle deliberazioni di spesa, munite degli estremi del visto della Commissione di controllo.

     2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, vengono inviate all'ufficio bilancio contemporaneamente alla spedizione alla Commissione di controllo. La data dell'avvenuto invio alla Commissione di controllo deve risultare in calce all'atto.

     3. L'ufficio bilancio, ricevuti gli atti, provvede a:

     a) trasformare in definitivi gli impegni provvisori precedentemente assunti, in corrispondenza dei provvedimenti divenuti esecutivi;

     b) cancellare gli impegni provvisori e rendere disponibili le relative somme, in corrispondenza dei provvedimenti annullati.

 

     Art. 35. (Pubblicazione degli atti).

     1. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale, ove prevista ai sensi del comma 8 dell'articolo 18, avviene a cura degli uffici proponenti.

 

     Art. 36. (Copie conformi degli atti deliberativi ed esame dei documenti).

     1. Il rilascio di copie e l'esame dei documenti amministrativi sono disciplinati dalla normativa in materia di accesso.

     2. Le copie conformi degli atti deliberativi della Giunta regionale e dei decreti del suo Presidente sono rilasciate, sia per gli usi interni che a richiesta di soggetti esterni, esclusivamente dall'Ufficio Segreteria della Giunta.

     3. Non sono rilasciate ai soggetti pubblici o privati le copie conformi degli atti amministrativi sottoposti a controllo prima dell'intervenuta esecutività.

 

     Art. 37. (Abrogazione).

     1. E' abrogato il regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 3 dicembre 1992, n. 9674.

 

     Art. 38. (Decorrenza).

     1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 1994.