§ 6.2.1 - L.R. 24 agosto 1977, n. 59.
Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:24/08/1977
Numero:59


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 4 dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione per le materie di competenza, eroga contributi a favore dei Comitati regionali [...]
Art. 2.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Consulta regionale della cooperazione così composta
Art. 3.      La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti
Art. 4.      La durata in carica dei componenti la Consulta coincide con il periodo della legislatura regionale
Art. 5.      Per ottenere i contributi, i Comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del Movimento cooperativo di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda indirizzata al Presidente [...]
Art. 6.      La Giunta regionale sentita la Consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 2, determina l'entità dei contributi e li assegna sulla base dei seguenti criteri
Art. 7.      I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi ottenuti, una relazione sulle iniziative intraprese e [...]
Art. 8.      Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nell'anno 1977 sarà provveduto con la legge di assestamento e di variazione del relativo bilancio


§ 6.2.1 - L.R. 24 agosto 1977, n. 59. [1]

Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 4 dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione per le materie di competenza, eroga contributi a favore dei Comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione, sviluppo, propaganda, organizzazione, assistenza e tutela della cooperazione.

 

     Art. 2.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Consulta regionale della cooperazione così composta:

     a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) 9 membri nominati dal consiglio regionale su designazione dei Comitati regionali delle associazioni di cui all'art. 1;

     c) 5 membri in rappresentanza della Regione nominati dal Consiglio regionale;

     d) 3 membri nominati dai Consiglio regionale destinati dall'IRPET.

     La Consulta istituita ai sensi del precedente comma, ha sede presso la Giunta regionale. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un funzionario designato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

     - studia il fenomeno della Cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nell'economia regionale, utilizzando all'uopo, oltre le stesse capacità espresse dalle forze della consulta, anche ogni altro strumento utile;

     - formula proposte e pareri sugli interventi programmatici, legislativi e amministrativi della Regione in tema di cooperazione;

     - formula pareri sullo stato dei programmi e dei progetti a norma del successivo art. 7 della presente legge;

     - esprime pareri e proposte sugli indirizzi in tema di sviluppo della cooperazione e per il coordinamento degli interventi dei vari organismi con competenza in materia di cooperazione al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse.

 

     Art. 4.

     La durata in carica dei componenti la Consulta coincide con il periodo della legislatura regionale.

 

     Art. 5.

     Per ottenere i contributi, i Comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del Movimento cooperativo di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale stessa:

     a) un quadro della forza organizzata nella regione da ogni singola Associazione dal quale emerga: il numero delle cooperative di I e II grado associate che siano iscritte nei registri prefettizi ed abbiano nei loro statuti i requisiti di cui all'art. 26 del DL.CPS. 14 dicembre 1947, n. 1577, distinte per settore; il numero dei soci che le compongono; il giro d'affari da esse svolto nell'anno precedente;

     b) un programma di massima delle iniziative che si intendono intraprendere.

     Per il 1977 le domande per ottenere i contributi dovranno essere presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma precedente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale sentita la Consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 2, determina l'entità dei contributi e li assegna sulla base dei seguenti criteri:

     a) per il 50% in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero complessivo dei soci e al volume di attività delle cooperative stesse;

     b) per il 20% tenendo Conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro;

     c) per il restante 30% tenendo conto delle realizzazioni di cui al I comma, lett. b) del precedente art. 5 e dei documenti presentati ai sensi del successivo art. 7.

     I contributi di cui alla lett. c) del precedente comma, se non assegnati totalmente o parzialmente, sono erogati con le modalità previste dal comma successivo.

     I contributi per l'anno 1977, sono erogati sulla base dei criteri indicati alle lett. a) e b) del presente articolo aumentati rispettivamente del 20% e del 10%.

 

     Art. 7.

     I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare, entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi ottenuti, una relazione sulle iniziative intraprese e le variazioni intervenute nella situazione delle forze cooperative di ciascuna associazione nella regione, nonché una descrizione sullo stato dei programmi e dei progetti per lo sviluppo della cooperazione.

     Il controllo sui documenti indicati ai commi precedenti e su quelli indicati alle lettere a) e b) dell'art. 5 della presente legge è esercitato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nell'anno 1977 sarà provveduto con la legge di assestamento e di variazione del relativo bilancio.

     Per gli anni successivi l'entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2005, n. 73.