§ 6.1.255 – L.R. 9 giugno 2006, n. 23.
Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:09/06/2006
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 1 della l.r. 77/2004.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 6.1.255 – L.R. 9 giugno 2006, n. 23.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

(B.U. 16 giugno 2006, n. 18).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 1 della l.r. 77/2004.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è aggiunto il seguente:

     “1. bis I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.