§ 6.1.219 - L.R. 4 aprile 2003, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:04/04/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 "Disciplina dell’attività contrattuale regionale".
Art. 2.  Modifiche all’articolo 8 della LR 12/2001.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 9 della LR 12/2001.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 20 della LR 12/2001.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 21 della LR 12/2001.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 22 della LR 12/2001.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 24 della LR 12/2001.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 27 della LR 12/2001.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 6.1.219 - L.R. 4 aprile 2003, n. 17. [1]

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale).

(B.U. 16 aprile 2003, n. 16).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 "Disciplina dell’attività contrattuale regionale".

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale), è aggiunto il seguente comma 4 bis:

     "4 bis. Le procedure di scelta del contraente di cui al Titolo II della presente legge non si applicano agli appalti espressamente esclusi dall’applicazione delle normative europee, nei casi in cui gli stessi sono disciplinati da specifiche disposizioni."

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della LR 12/2001.

     1. L’articolo 8 della LR 12/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art.8. Procedure di scelta del contraente

     1. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice non si avvalga delle convenzioni di cui all’articolo 7, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

     a) procedure aperte (asta pubblica);

     b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso);

     c) procedure negoziate (trattativa privata, spese in economia), esclusivamente nei casi consentiti dalla presente legge;

     d) procedure telematiche (asta telematica e mercato elettronico).

     2. Si intende per:

     a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;

     b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione;

     c) appalto concorso, la procedura per l’aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione, che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

     d) trattativa privata, la procedura nella quale l’amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

     e) spese in economia, la procedura utilizzabile per tipologie espressamente individuate di beni e servizi, nella quale l’amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

     f) asta telematica: la procedura che consente all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

     g) mercato elettronico: la procedura che consente all’amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

     3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

     4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all’applicazione della presente legge."

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della LR 12/2001.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della LR 12 /2001 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     "2 bis. In caso di procedura telematica da aggiudicare con il criterio di cui al comma 1, lettera a), il prezzo più basso può essere individuato anche tramite offerte a rilancio."

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 20 della LR 12/2001.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della LR 12/2001 le parole "100 mila euro"sono sostituite dalle seguenti:

     "50 mila euro".

     2. Il comma 2 dell’articolo 20 della LR 12/2001 è sostituito dal seguente:

     "2. Alla trattativa di cui al comma 1 è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire un’effettiva concorrenza e la massima apertura al mercato, comunque non inferiore al numero individuato dal regolamento di cui all’articolo 34."

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della LR 12/2001 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

     "4 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, il dirigente motiva il ricorrere dei presupposti che consentono l’affidamento ed attesta la congruità della spesa sulla base di una documentata indagine di mercato."

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 21 della LR 12/2001.

     1. L’articolo 21 della LR 12/2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. Trattativa privata preceduta da bando di gara.

     1. Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

     a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non superi 100 mila euro al netto di IVA;

     b) in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consente la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione;

     c) in caso di concorso di progettazione, inteso a fornire all’amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, con o senza assegnazione di premi.

     2. Il dirigente responsabile del contratto, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), redige il bando in conformità allo schema di bando per procedure negoziate allegato al regolamento di cui all’articolo 34. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ovvero a trenta giorni qualora sia prevista direttamente l’acquisizione dell’offerta.

     3. Il dirigente responsabile del contratto, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) redige il bando in conformità allo schema di bando per concorso di progettazione allegato al regolamento di cui all’articolo 34; i progetti, presentati in modo anonimo, sono valutati da una commissione giudicatrice. Qualora ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. L’amministrazione aggiudicatrice può affidare al vincitore, se in possesso dei requisiti richiesti, il servizio cui il progetto si riferisce; tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando di gara."

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 22 della LR 12/2001.

     1. Al comma 1 dell’articolo 22 della LR 12/2001 le parole "80 mila euro" sono sostituite dalle seguenti:

     "50 mila euro".

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 24 della LR 12/2001.

     1. Al comma 4 dell’articolo 24 della LR 12/2001 le parole "100 mila euro" sono sostituite dalle seguenti:

     "50 mila euro".

     2. Al comma 5 dell’articolo 24 della LR 12/2001 le parole "100 mila euro" sono sostituite dalle seguenti:

     "50 mila euro".

     3. Al comma 6 dell’articolo 24 della LR 12/2001 le parole "100 mila euro" sono sostituite dalle seguenti:

     "50 mila euro".

     4. Dopo il comma 9 dell’articolo 24 della LR 12/2001 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

     "9 bis. Gli incarichi professionali, di consulenza e ricerca conferiti dagli organi di direzione politica restano disciplinati dagli articoli 4, 8 e 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche."

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 27 della LR 12/2001.

     Il comma 4 dell’articolo 27 della LR 12/2001 è sostituito dal seguente:

     "4. Il rinnovo dei contratti può essere attivato una sola volta, per un periodo non superiore alla durata del contratto da rinnovare e nel limite di importo previsto per l’originaria procedura di scelta del contraente. Ai fini del calcolo dell’importo si tiene conto, oltre che dell’importo del contratto rinnovato, anche di quello del contratto originario, comprensivo di eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi."

 

     Art. 9. Abrogazioni.

     1. L’articolo 23 (Albo dei fornitori della Regione Toscana), l’articolo 35 (Disposizioni transitorie) e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 (Regolamento di attuazione) della LR 12/2001 sono abrogati.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 13 luglio 2007, n. 38.