Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 01/07/2002 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2002. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002. |
Art. 3. Variazioni di bilancio. |
Art. 4. Fondi speciali. |
Art. 5. Copertura del disavanzo dell’esercizio 2002. |
Art. 6. Allegato al bilancio – Mutui. |
Art. 7. Debiti perenti. |
Art. 8. Fondo di rotazione per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali. |
Art. 9. Fondo di rotazione a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo. |
Art. 10. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 6.1.210 - L.R. 1 luglio 2002, n. 24.
Bilancio di previsione per l’anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione.
(B.U. 10 luglio 2002, n. 18).
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2002.
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2002 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2002 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
|
in aumento |
in diminuzione |
Totale |
Residui |
|
|
|
Entrata |
2.888.992.106,26 |
660.681.279,13 |
2.228.310.827,13 |
Spesa |
2.936.286.587,87 |
165.095.714,64 |
2.771.190.873,23 |
Totale |
-47.294.481,61 |
495.585.564,49 |
-542.880.046,10 |
Competenza |
|
|
|
Entrata |
846.472.044,13 |
288.405.308,45 |
558.066.735,68 |
Spesa |
854.747.343,94 |
296.680.608,26 |
558.066.735,68 |
Totale |
-8.275.299,81 |
-8.275.299,81 |
- |
Cassa |
|
|
|
Fondo di cassa al 31 dicembre 2001 |
621.706.576,05 |
|
621.706.576,05 |
Entrata |
3.364.516.991,06 |
660.855.673,56 |
2.703.661.317,50 |
Spesa |
3.639.698.070,76 |
314.330.177,21 |
3.325.367.893,55 |
Totale |
346.525.496,35 |
346.525.496,35 |
- |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2002.
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato al prospetto allegato B.
Art. 3. Variazioni di bilancio.
1. L’allegato Sub. A.10 della
Funzione obiettivo “Politiche intersettoriali di sviluppo dell’economia”
U.P.B. Descrizione
511 Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti
512 Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti
Funzione obiettivo “Politiche per l’innovazione imprenditoriale e per lo sviluppo compatibile del territorio rurale, agricolo e forestale
U.P.B. Descrizione
521 Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti
523 Attività forestali, difesa e tutela dei boschi - spese correnti.
Art. 4. Fondi speciali.
1. Nell’elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali costituente allegato 1 della
Fondi in aumento
U.P.B. 741 “Fondi - spese correnti”
- Integrazione contributi per gli allevamenti danneggiati dalle emergenze sanitarie (BSE) euro 206.582,76.
Art. 5. Copertura del disavanzo dell’esercizio 2002.
1. L’articolo 4 della
“Art. 4. Disavanzo dell’esercizio 2002.
1. Agli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 il disavanzo per l’esercizio 2002 è approvato in euro 148.011.495,66.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2002 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per un importo complessivo di euro 148.011.495,66 (di cui euro 3.889.715,36 relativamente al disavanzo dell’anno 2001) per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base indicate nell’allegato A.4.
3. I mutui di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2003.
4. Gli oneri annui di ammortamento, determinati in euro 11.335.000,00, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2003 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
7. In relazione ai mutui e prestiti di cui al comma 2 ed in considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di trasformazione di scadenze e di modifica del profilo dei tassi di interesse mediante l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati “swap” e “collar”.”
Art. 6. Allegato al bilancio – Mutui.
1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla
Art. 7. Debiti perenti.
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della
U.P.B. 741 “Fondi - spese correnti” euro 84.841.252,06
U.P.B. 743 “Fondi - spese d’investimento” euro 150.339.385,15
Art. 8. Fondo di rotazione per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali.
1. E’ istituito un fondo di rotazione fino alla concorrenza massima complessiva di euro 500 mila, destinato ad anticipare ai comuni montani, con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti, le somme riguardanti contributi già concessi a valere sui fondi dello Stato o dell’Unione europea, per la realizzazione di infrastrutture per le attività culturali.
2. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dei finanziamenti con la cessione dei contributi statali o comunitari loro concessi, senza alcun onere d’interesse in un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. Agli effetti del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2002 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004:
in aumento |
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ENTRATA: U.P.B. 426 “Entrate inerente la strategia culturale e formativa” |
||
Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
Euro 500.000,00 |
Euro 500.000,00 |
Euro 500.000,00 |
SPESA: U.P.B. 632 “Promozione e sviluppo della cultura” |
||
Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
Euro 500.000,00 |
Euro 500.000,00 |
Euro 500.000,00 |
Art. 9. Fondo di rotazione a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo. [1]
[1. E’ istituito un fondo di rotazione, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 2.750.000,00, destinato ad anticipare le somme riguardanti gli interventi statali a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Toscana Spettacolo.
2. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dei finanziamenti con la cessione dei contributi statali loro concessi, senza alcun onere d’interesse in un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. Agli effetti del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario dell’anno 2002 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004:
in aumento |
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ENTRATA: U.P.B. 226 “Entrate inerente la strategia culturale e formativa” |
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Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
Euro 2.745.000,00 |
Euro 2.100.000,00 |
Euro 2.100.000,00 |
SPESA: U.P.B. 631 “Promozione e sviluppo della cultura” |
||
Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
Euro 2.745.000,00 |
Euro 2.100.000,00 |
Euro 2.100.000,00] |
Art. 10. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.
1. Agli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati D e E.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
|
In aumento |
In diminuzione |
Totale |
ESERCIZIO 2003 |
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Entrata |
541.384.249,87 |
|
541.384.249,87 |
Spesa |
541.384.249,87 |
|
541.384.249,87 |
Totale |
0 |
|
0 |
ESERCIZIO 2004 |
|||
Entrata |
697.277.102,25 |
|
697.277.102,25 |
Spesa |
697.277.102,25 |
|
697.277.102,25 |
Totale |
0 |
|
0 |
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della