Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Regolamento di disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private). |
Art. 2. (Abrogazione). |
§ 6.1.196 - L.R. 24 aprile 2001, n. 19.
Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).
(B.U. 4 maggio 2001, n. 15).
Art. 1. (Regolamento di disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).
1. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale, con riferimento al
a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall'articolo 14 del
b) istituisce il registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo
Art. 2. (Abrogazione).
1. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, è abrogata la