§ 6.1.121 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.
Bilancio di previsione per l'anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:23/01/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Bilancio annuale - Quadro riassuntivo.
Art. 3.  Conto dei residui.
Art. 4.  Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e dell'uscita.
Art. 5.  Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 6.  Erogazione al Consiglio Regionale.
Art. 7.  Documenti di correlazione.
Art. 8.  Allegati di bilancio.
Art. 9.  Disavanzo dell'esercizio 1998.
Art. 10.  Disavanzo spesa sanitaria corrente 1996.
Art. 11.  Debiti perenti.
Art. 12.  Variazioni di bilancio.
Art. 13.  Autorizzazione di spesa per l'anno 1998.


§ 6.1.121 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 5.

Bilancio di previsione per l'anno 1998.

(B.U. 2 febbraio 1998, n. 4 - S.S. n. 7).

 

Art. 1. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1998/2000 annesso alla presente legge Sub A) 1).

     2. E' approvato in L. 26.188.397.947.000 lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 1998/2000 annesso alla presente sub A) 2).

     3. E' approvato in L. 26.188.397.947.000 lo stato di previsione della spesa della Regione per il periodo 1998/2000, annesso alla presente legge Sub. A) 3).

 

     Art. 2. Bilancio annuale - Quadro riassuntivo.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1998 annesso alla presente legge Sub B) 1).

 

     Art. 3. Conto dei residui.

     1. E' approvato in L. 2.611.222.734.000 il conto dei residui attivi per l'anno 1998 annesso alla presente legge Sub B) 2), 1.a finca.

     2. E' approvato in L. 1.854.271.400.000 il conto dei residui passivi per l'anno finanziario 1998 annesso alla presente legge Sub B) 3), 1. finca.

 

     Art. 4. Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e dell'uscita.

     1. E' approvato in L. 31.246.507.198.000 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge Sub B) 2), 2.a finca.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1998.

     3. E' approvato in L. 31.246.507.198.000 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1998 annesso alla presente legge Sub B) 3), 2.a finca.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

     1. E' approvato in L. 33.100.778.598.000 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge Sub B) 2), 3.a finca.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1998.

     3. E' approvato in L. 33.100.778.598.000 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge Sub B) 3), 3.a finca.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. Erogazione al Consiglio Regionale.

     1. I fondi stanziati nel bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 389 del 2/12/97 sono stati erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 7. Documenti di correlazione.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, 3° comma della L.R. 6.5.1977, n. 28 allegato alla presente Sub I) 1., con:

     a) prospetto di cui all'art. 74 legge regionale citata, allegato Sub I) 1. a);

     b) prospetto di cui all'art. 75 legge regionale citata, allegato Sub I) 1. b).

 

     Art. 8. Allegati di bilancio.

     Sono approvati i seguenti allegati:

     1. prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato Sub II) 1.;

     2. elenco delle spese obbligatorie, allegato Sub II) 2.;

     3. elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite di giro, allegato Sub II) 3.;

     4. elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali, allegati Sub II) 4.;

     5. elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato Sub II) 5..

 

     Art. 9. Disavanzo dell'esercizio 1998. [1]

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1998 è approvato in Lire 253.129.829.392.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio 1998 mutui e prestiti per l'importo di Lire 253.129.829.392 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalità indicate nell'allegato II) 1.

     3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 6% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1.1.1999.

     4. In casi di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determina in Lire 26.000.000.000= derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuale e pluriennale con le singole leggi di bilancio.

     5. Gli oneri derivanti negli anni 1999 e 2000 delle singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla legge di bilancio.

     6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2000 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 10. Disavanzo spesa sanitaria corrente 1996.

     1. E' autorizzata l'assunzione di un mutuo fino all'importo di L. 196.000.000.003 per la copertura del previsto disavanzo della spesa sanitaria di parte corrente relativo all'anno 1996.

     2. Il mutuo di cui al primo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a venti anni, sarà contratto ad un tasso iniziale massimo non superiore al 7,50% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'01/01/1999.

     3. In caso di eventuale maggiorazione della rata annuale massima di ammortamento determinata in L. 19.500.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento dalla variabili i a del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

     4. Agli oneri di preammortamento per l'anno 1998, quantificabili in L. 100.000.000, e di ammortamento per gli esercizi successivi si fa fronte con le disposizioni del successivo comma.

     5. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al terzo comma, decorrente dall'anno 1999, si fa fronte con gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge; alla copertura finanziaria degli oneri di preammortamento di cui al quarto comma si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio 1998 approvato dalla presente legge.

     6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2000 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 11. Debiti perenti.

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti perenti reclamati dai creditori è autorizzata ai sensi dell'art. 125, 1° comma, della L.R. 6.5.1977, n. 28 come modificata dall'art. 2 della L.R. 2.12.1994, n. 91 la istituzione nel bilancio 1998 dei seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:

     Cap. 47000, 3.500.000.000

     Cap. 47010, 10.500.000.000

     Cap. 47020, 14.500.000.000

     Cap. 47030, 152.000.000.000

     Cap. 47040, 20.000.000.000

     Cap. 47050, 35.000.000.000

     2. I competenti dirigenti, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispongono a carico dei capitoli indicati al primo comma il pagamento ai sensi della L.R. 6.5.1977, n. 28 come modificata dalla L.R. 6.4.1995, n. 37.

 

     Art. 12. Variazioni di bilancio.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 1998 le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della L.R. 6.5.1977, n. 28 e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Autorizzazione di spesa per l'anno 1998.

     1. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l'anno 1998 è quella indicata nello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge Sub B) 3) 2.a e 3.a finca rispettivamente per competenza e cassa.

     2. La presente legge determina le quote di spesa per competenza e cassa per l'anno 1998 delle altre leggi nell'importo indicato nello stato di previsione di cui al precedente comma.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 1998, n. 15, e successivamente dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 1998, n. 57, e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1998, n. 58.