§ 6.1.100 - L.R. 15 gennaio 1997, n. 4.
Bilancio di previsione per l'anno 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:15/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Bilancio annuale - Quadro riassuntivo.
Art. 3.  Conto dei residui.
Art. 4.  Bilancio di competenza. Stati di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 5.  Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 6.  Erogazione al Consiglio regionale.
Art. 7.  Documenti di correlazione.
Art. 8.  Allegati di bilancio.
Art. 9.  Disavanzo dell'esercizio 1997.
Art. 10.  Debiti perenti.
Art. 11.  Variazioni di bilancio.
Art. 12.  Autorizzazione di spesa per l'anno 1997.


§ 6.1.100 - L.R. 15 gennaio 1997, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno 1997.

(B.U. 24 gennaio 1997, n. 3 - S.S.).

 

Art. 1. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1997/1999 annesso alla presente lette Sub A) 1..

     2. E' approvato in L. 26.125.745.690.765 lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 1997/1999 annesso alla presente Sub. A) 2..

     3. E' approvato in L. 26.125.745.690.765 lo stato di previsione della spesa della Regione per il periodo 1997/1999, annesso alla presente legge Sub. A) 3.

 

     Art. 2. Bilancio annuale - Quadro riassuntivo.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge Sub B) 1..

 

     Art. 3. Conto dei residui.

     1. E' approvato in L. 2.477.216.000.000 il conto dei residui attivi per l'anno 1997 annesso alla presente legge Sub B) 2., 1.a finca.

     2. E' approvato in L. 1.718.647.000.000 il conto dei residui passivi per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge Sub B) 3., 1.a finca.

 

     Art. 4. Bilancio di competenza. Stati di previsione dell'entrata e della spesa.

     1. E' approvato in L. 30.130.701.176.765 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge Sub B) 2., 2.a finca.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1997.

     3. E' approvato in L. 30.130.701.176.765 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge Sub B) 3., 2.a finca.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

     1. E' approvato in L. 31.633.988.176.765 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge Sub B) 2., 3.a finca.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1997.

     3. E' approvato in L. 31.633.988.176.765 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge Sub B) 3., 3.a finca.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. Erogazione al Consiglio regionale.

     1. I fondi stanziati nel bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 362 del 26.11.96 sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 7. Documenti di correlazione.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, 3° comma della L.R. 6.5.1977, n. 28 allegato alla presente Sub I) 1., con:

     a) prospetto di cui all'art. 74 legge regionale citata, allegato Sub I) 1.a);

     b) prospetto di cui all'art. 75 legge regionale citata, allegato Sub I) 1.b).

 

     Art. 8. Allegati di bilancio.

     Sono approvati i seguenti allegati:

     1. prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato Sub II) 1.;

     2. elenco delle spese obbligatorie, allegato Sub II) 2.;

     3. elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite a giro, allegato Sub II) 3.;

     4. elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali, allegati Sub II) 4.;

     5. elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato Sub II) 5..

 

     Art. 9. Disavanzo dell'esercizio 1997. [1]

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1997 è approvato in L. 225.327.139.538.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 1997 mutui e prestiti per l'importo di L. 225.327.139.538 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalità indicate nell'allegato II 1.

     3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 10% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1.1.1998.

     4. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determinata in L. 36.700.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

     5. Gli oneri derivanti negli anni 1998 e 1999 dalle singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 1999 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 10. Debiti perenti.

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti perenti reclamati dai creditori è autorizzata ai sensi dell'art. 125, 1° comma, della L.R. 6.5.1977, n. 28 come modificate dall'art. 2 della L.R. 2.12.1994, n. 91 la istituzione nel bilancio 1997 dei seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:

     Cap. 47000 3.000.000.000

     Cap. 47010 10.000.000.000

     Cap. 47020 14.000.000.000

     Cap. 47030 127.000.000.000

     Cap. 47040 16.000.000.000

     Cap. 47050 30.000.000.000

     2. I competenti dirigenti, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispongono a carico dei capitoli indicati al primo comma il pagamento ai sensi della L.R. 6.5.1977, n. 28 come modificata dalla L.R. 6.4.1995, n. 37.

 

     Art. 11. Variazioni di bilancio.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 1997 le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della L.R. 6.5.1977, n. 28 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Autorizzazione di spesa per l'anno 1997.

     1. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l'anno 1997 è quella indicata nello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge Sub B) 3. 2.a e 3.a finca rispettivamente per competenza e cassa.

     2. La presente legge determina le quote di spesa per competenza e cassa per l'anno 1997 delle altre leggi nell'importo indicato nello stato di previsione di cui al precedente comma.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1997, n. 63.