§ 38.7.c - Legge 4 gennaio 1951, n. 112.
Modificazioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:04/01/1951
Numero:112


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro per i lavori pubblici o dei trasporti, man mano che si verifichino disponibilità di [...]
Art. 3.      L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione
Art. 4.      Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 [...]
Art. 5.      E' fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che [...]


§ 38.7.c - Legge 4 gennaio 1951, n. 112.

Modificazioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale.

(G.U. 10 marzo 1951, n. 58).

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente art. 4, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.

     "Analoga assegnazione sarà disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto".

 

          Art. 2.

     Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro per i lavori pubblici o dei trasporti, man mano che si verifichino disponibilità di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

     Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianità di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi però la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perchè l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o più trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo.

 

          Art. 3.

     L'assegnazione a norma della presente legge estingue ogni diritto del socio derivante dalla decadenza o dalla radiazione.

 

          Art. 4.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1945, n. 84, che non siano modificate dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     E' fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione.