§ 38.4.22 - L. 29 novembre 1971, n. 1043.
Modifiche alla L. 28 febbraio 1967, numero 126, per il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:29/11/1971
Numero:1043


Sommario
Art. 1.      Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4.      Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni «Sassi» i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita [...]
Art. 5.      Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri [...]
Art. 6. 


§ 38.4.22 - L. 29 novembre 1971, n. 1043.

Modifiche alla L. 28 febbraio 1967, numero 126, per il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316).

 

Art. 1.

     Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonché alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.

     Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è soppresso.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

     Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni «Sassi» i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.

     Per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonché per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973.

     Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purché siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.

 

     Art. 6. [3]

 

 


[1] Sostituisce l'art. 6 della L. 28 febbraio 1967, n. 126.

[2] Aggiunge un comma all'art. 7 della L. 28 febbraio 1967, n. 126.

[3] Aggiunge l'art. 9 bis alla L. 28 febbraio 1967, n. 126.