Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 18/12/1961 |
Numero: | 1309 |
Sommario |
Art. 1. La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963 |
Art. 2. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento. |
Art. 3. Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data. |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1962. |
§ 38.4.1f - Legge 18 dicembre 1961, n. 1309. [1]
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.
(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318).
La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento.
Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della