§ 37.1.133 – L. 26 novembre 1992, n. 479.
Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:26/11/1992
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, [...]


§ 37.1.133 – L. 26 novembre 1992, n. 479.

Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni.

(G.U. 16 dicembre 1992, n. 295).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.