Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 08/11/1973 |
Numero: | 773 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo art. 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti [...] |
Art. 2. I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di [...] |
Art. 3. L'art. 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639, è sostituito dal seguente |
Art. 4. La restituzione di cui al precedente art. 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di [...] |
Art. 5. Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente art. 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti [...] |
Art. 6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 7. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 37.1.96 – L. 8 novembre 1973, n. 773.
Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.
(G.U. 5 dicembre 1973, n. 313).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo art. 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla
I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.
L'art. 3 della
(Omissis).
La restituzione di cui al precedente art. 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente art. 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonchè per le modalità relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella [1]
(Omissis)
[1] Tabella rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 marzo 1974, n. 59.