§ 37.1.51 – D.P.R. 7 gennaio 1961, n. 1.
Applicazione delle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in data 20 luglio 1960, con cui vengono stabiliti o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:07/01/1961
Numero:1


Sommario
Articolo 1.      Piena ed intera applicazione è data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, [...]
Articolo 2.      Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà [...]
Articolo 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Art. 1.      La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata
Art. 2.      Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 g di oro fino
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione
Articolo 1.      I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 A e B IV sono così fissati
Articolo 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione
Articolo 1.      I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono così fissati
Articolo 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione
Articolo 1.      I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02, 76.03, 76.04 B e 77.02 A sono cosi fissati
Articolo 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 37.1.51 – D.P.R. 7 gennaio 1961, n. 1.

Applicazione delle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in data 20 luglio 1960, con cui vengono stabiliti o modificati alcuni dazi della Tariffa doganale comune.

(G.U. 18 gennaio 1961, n. 15, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Piena ed intera applicazione è data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, con cui vengono stabiliti o modificati i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune, quale risulta dalla Decisione in data 13 febbraio 1960 dello stesso Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 1584 del 24 dicembre 1960.

 

          Articolo 2.

     Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà progressivamente modificata secondo gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

 

          Articolo 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

 

     I

     IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

     Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente quelle degli articoli 21, paragrafo 2 e 28 e la nota relativa alla voce tariffaria ex 81.04 dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato;

     Vista la proposta della Commissione;

     Considerato che i dazi della tariffa doganale comune sono stati fissati in base alla media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità, in conformità agli articoli 19 e seguenti del Trattato; che le difficoltà tecniche sollevate dall'applicazione dall'art. 19 del Trattato sono state risolte secondo le direttive formulate dal Comitato interinale per il Mercato Comune e l'Euratom, direttive che la Commissione e il Consiglio hanno rispettivamente fatte proprie e confermate il 25 gennaio 1958, in applicazione dell'art. 21 paragrafo primo del Trattato;

     Considerando tuttavia che i risultati dell'applicazione delle norme di cui sopra fanno sorgere la necessità di praticare, in taluni casi, in applicazione dell'art. 21 paragrafo 2, taluni adeguamenti che si rendono necessari per l'armonia interna della Tariffa;

     Considerando d'altronde che taluni dei dazi derivanti dall'applicazione delle norme degli articoli 19 e 21 paragrafo 1° richiedono, per motivi economici e tecnici, alcuni adeguamenti di minore importanza effettuati in base all'art. 28 del Trattato;

     Considerando inoltre che è apparso necessario modificare, per motivi economici, taluni dazi della tariffa doganale comune fissati il 13 febbraio 1960, in base all'art. 28, adeguando alcuni calendari agricoli, trasformando alcuni dazi ad valorem in dazi misti o sopprimendo talune destinazioni particolari;

     Considerando che le procedure previste dagli articoli 21 paragrafo 2°, e 28 del Trattato sono state applicate simultaneamente; che è pertanto opportuno riunire i risultati in un solo atto;

     Considerando che taluni dei dazi relativi alle voci doganali qui di seguito enunciate sono il risultato puro e semplice dell'applicazione delle norme previste dagli articoli 19 e21 paragrafo 1°; che in tale caso l'atto del Consiglio potrebbe avere soltanto la caratteristica di una dichiarazione;

     Considerando infine che per l'applicazione di taluni dazi della Tariffa doganale comune, è necessario definire l'unità di conto a cui è fatto riferimento;

     Decide:

 

          Art. 1.

     La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata.

 

          Art. 2.

     Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 g di oro fino.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

 

 

Numero della tariffa

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

07.01

Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:

 

 

B) Cavoli:

 

 

I) Cavolfiori:

 

 

a) dal 15 aprile al 30 novembre

17% con una riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto

 

b) dal 1° dicembre al 14 aprile

12% con una riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto

 

II) altri:

 

 

a) cavoli bianchi e cavoli rossi

15% con una riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto

 

b) non nominati

15%

 

D) Insalate, comprese le indivie e le cicorie:

 

 

I) Lattughe a cappuccio:

 

 

a) dal 1° aprile al 30 novembre

15% con una riscossione minima di 2,50 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

b) dal 1° dicembre al 31 marzo

13% con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

F) Legumi da granella, sgranati o in baccello:

 

 

I)

 

 

II) Fagioli:

 

 

a) dal 1° ottobre al 30 giugno

13% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto

 

b) dal 1° luglio al 30 settembre

17% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto

 

M) Pomodori:

 

 

I) dal 1° novembre al 14 maggio

11% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) dal 15 maggio al 31 ottobre

18% con una riscossione minima di 3,50 U. C. per 100 kg di peso netto

08.06

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

A) Mele:

 

 

I) Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

10% con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) altre:

 

 

a) dal 1° agosto al 31 dicembre

14% con una riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto

 

b) dal 1° gennaio al 31 marzo

10% con una riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto

 

c) dal 1° aprile al 31 luglio

8% con una riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto

 

B) Pere:

 

 

I) dal 1° agosto al 31 dicembre

13% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) dal 1° gennaio al 31 luglio

10% con una riscossione minima di 1,50 U. C. per 100 kg di peso netto

08.07

Frutta a nocciolo, fresche:

 

 

C) Ciliege:

 

 

I) dal 1° maggio al 15 luglio

15% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) dal 16 luglio al 30 aprile

15%

 

D) Prugne:

 

 

I) dal 1° luglio al 30 settembre

15% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) dal 1° ottobre al 30 giugno

10%

08.08

Bacche fresche:

 

 

A) Fragole:

 

 

I) dal 1° maggio al 31 luglio

16% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto

 

II) dal 1° agosto al 30 aprile

16%

09.01

Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione:

 

 

A) Caffe':

 

 

I) non torrefatto:

 

 

a)

 

 

b) decaffeinizzato

21%

 

II) torrefatto:

 

 

a) non decaffeinizzato

25%

 

b) decaffeinizzato

30%

 

B) Bucce e pellicole

21%

 

C) Succedanei contenenti caffe'

30%

09.02

Te:

 

 

A) presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno

23%

 

B) altro

18%

09.03

Mate

25%

09.04

Pepe (del genere "Piper"); pimenti (del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta"):

 

 

A) non tritati ne' macinati:

 

 

I) Pepe

20%

 

II) Pimenti:

 

 

a)

 

 

b)

 

 

c) altri 20%

 

 

B) tritati o macinati

25%

09.05

Vaniglia

15%

09.06

Cannella e fiori di cinnamomo:

 

 

A) non tritati ne' macinati

20%

 

B) tritati o macinati

25%

09.07

Garofani (antofili, chiodi e steli):

 

 

A) non tritati ne' macinati

20%

 

B) tritati o macinati

25%

09.08

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

 

 

A) non tritati ne' macinati:

 

 

I)

 

 

II) altri

20%

 

B) tritati o macinati

25%

09.10

Timo, alloro, zafferano: altre spezie:

 

 

A) Timo:

 

 

I) non macinato

14%

 

II) tritato o macinato

17%

 

B)

 

 

C) Zafferano:

 

 

I) non macinato

16%

 

II) macinato

19%

 

D) Zenzero:

 

 

I) in radici intere, in pezzi o in fette:

 

 

a)

 

 

b) altro

20%

 

II) altrimenti presentato

25%

 

E) altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1-b di questo Capitolo:

 

 

I) non tritati ne' macinati

20%

 

II) tritati o macinati

25%

17.02

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

A) Lattosio e sciroppo di lattosio

24%

 

B) Glucosio e sciroppo di glucosio

50%

 

C) Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero

42%

 

D) altri zuccheri e sciroppi

80%

 

E) Succedanei del miele

50%

 

F) Zuccheri e melassi, caramellati

47%

17.03

Melassi, anche decolorati:

 

 

A)

 

 

B) altri:

 

 

I) destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame esenzione

esenzione

 

II) Melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (a)

9%

 

III) destinati alla fabbricazione dell'acido citrico

19%

 

IV)

 

22.06

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:

 

 

A) con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno e presentati in recipienti contenenti:

 

 

I) 2 litri o meno

17 U.C. l'hl

 

II) piu' di 2 litri

14 U.C. l'hl

 

B) con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° e presentati in recipienti contenenti:

 

 

I) 2 litri o meno

19 U.C. l'hl

 

II) piu' di 2 litri

16 U.C. l'hl

 

C) con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°

1,60 U.C. per grado e per hl

Nota complementare al capitolo 22

Per l'applicazione della voce n. 22.06, si intende per gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioe' la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° C.

22.07

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:

 

 

A) Sidro, sidro di pere ed idromele:

 

 

I) Spumanti

30 U.C. l'hl

 

II) non spumanti, in recipienti contenenti:

 

 

a) 2 litri o meno

12 U.C. l'hl

 

b) piu' di 2 litri

9 U.C. l'hl

 

B) altre bevande fermentate:

 

 

I) Spumanti

30 U.C. l'hl

 

II) non spumanti, in recipienti contenenti:

 

 

a) 2 litri o meno

12 U.C. l'hl

 

b) piu' di 2 litri

9 U.C. l'hl

26.03

Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:

 

 

B) di piombo

esenzione

28.15

Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:

 

 

A) Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo

13%

29.43

Zuccheri, chimicamente puri, eccentuato il saccarosio:

 

 

A) Glucosio

25%

 

B) Lattosio

24%

 

C) Ramnosio, raffinosio, mannosio

15%

 

D) altri

 

30.03

Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:

 

 

B) condizionati per la vendita al minuto:

 

 

I)

 

 

II) altri:

 

 

a) contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati

22%

 

b) non nominati

20%

44.18

Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili

13%

48.01

Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:

 

 

C) Carta e cartoni kraft:

 

 

I) Carta destinata alla fabbricazione di filati di carta

6%

 

II)

 

69.01

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili

10% con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso lordo

69.02

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:

 

 

A) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite

10% con una riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

B) non nominati

10% con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg di peso lordo

69.10

Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:

 

 

A) di porcellana

20% con una riscossione minima di 8 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

B) di altre ceramiche

20% con una riscossione minima di 6 U. C. per 100 kg di peso lordo

69.11

Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:

 

 

A) bianchi o unicolori

27% con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

B) altri

27% con una riscossione minima di 28 U. C. per 100 kg di peso netto

69.12

Vasellame e oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche:

 

 

C) di maiolica o di terraglia:

 

 

I) bianchi o unicolori

21% con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

II) altri

21% con una riscossione minima di 18 U. C. per 100 kg di peso netto

69.13

Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:

 

 

B) di porcellana

22% con una riscossione minima di 70 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

C) di altre materie ceramiche

20% con una riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg di peso lordo

70.04

Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:

 

 

A) armato

10% con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg di peso lordo

 

B) altro

10% con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg di peso lordo

70.05

Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare

10% con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg di peso lordo

70.16

Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

10% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso lordo

81.04

Altri metalli comuni, greggi o lavorati:

 

 

D) Cromo:

 

 

I)

 

 

II) lavorato

8%

 

G) Manganese:

 

 

I)

 

 

II) lavorato

10%

 

IJ) Antimonio:

 

 

I)

 

 

II) lavorato

10%

84.63

Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):

 

 

B) altri

15%

 

 

     II

     IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

     Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'art. 21, paragrafo 2°;

     Vista la proposta della Commissione;

     Considerando che il dazio applicabile agli zuccheri della voce 17.01 è stato fissato all'80% dall'art. 19, paragrafo 4° del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

     Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato in 30 U. C. (a) l'hl il dazio applicabile all'alcole della sottovoce 22.08 B

     Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai melassi delle sottovoci 17.03 A e B IV in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati rispettivamente al 43 e al 27% per i melassi decolorati, al 26 e al 10% per i melassi non decolorati destinati alla distillazione e al 35 e al 19% per i melassi non decolorati destinati ad altri usi;

     Considerando che i melassi delle sottovoci suindicate sono utilizzati principalmente per la distillazione dell'alcole e l'estrazione dello zucchero e che deve pertanto esistere un'adeguata relazione tra i dazi applicabili agli zuccheri da un lato e quelli applicabili a tali melassi dall'altro;

     Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;

     Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili ai melassi delle sottovoci predette;

     Decide:

 

          Articolo 1.

     I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 A e B IV sono così fissati:

 

Numero della tariffa

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

17.03

Melassi, anche decolorati:

 

 

A) decolorati

65%

 

B) altri:

 

 

I)

 

 

II)

 

 

III)

 

 

IV) non nominati

65%

 

          Articolo 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     III

     IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

     Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'art. 21, paragrafo 2°;

     Vista la proposta della Commissione;

     Considerando che l'accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato rispettivamente in 9 U. C. l'hl, i dazi applicabili ai vini della sottovoce 21.05 B I b e in 30 U. C. l'hl i dazi applicabili all'alcole della sottovoce 22.08 B

     Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili agli aceti della voce 22.10 in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati tra il 30 e il 34%;

     Considerando che gli aceti sono fabbricati soprattutto in base al vino e all'alcole di cui alle sottovoci sopra indicate e che pertanto deve esistere un'intima relazione tra i dazi applicabili a questi vini e alcole da una parte, e quelli applicabili agli aceti d'altra parte;

     Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;

     Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili agli aceti;

     Decide:

 

          Articolo 1.

     I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono così fissati:

 

Numero della tariffa

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

22.10

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:

 

 

A) 2 litri o meno

8 U.C. l'hl

 

B) piu' di 2 litri

8 U.C. l'hl

 

          Articolo 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     IV

     IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

     Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'art. 21, paragrafo 2° nonchè la nota relativa alle voci tariffarie 76.01 dell'elenco G di cui all'allegato I del Trattato;

     Vista la proposta della Commissione;

     Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai metalli greggi delle voci tariffarie di cui sopra rispettivamente al 10% (alluminio greggio) e al 10% (magnesio greggio);

     Considerando che, tenuto conto dei dazi suindicati i dazi relativi ai semiprodotti derivati da questi metalli - in particolare quelli applicabili ai semiprodotti di cui alle voci tariffarie 76.02, 76.03, 76.04 B, 77.02 A - quali essi risultano dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, appaiono inadeguati per l'industria trasformatrice di questi metalli greggi;

     Considerando che è pertanto necessario adeguare i dazi applicabili ai semiprodotti sulla base dei dazi applicabili ai metalli greggi da cui essi derivano;

     Decide:

 

          Articolo 1.

     I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02, 76.03, 76.04 B e 77.02 A sono cosi fissati:

 

Numero della tariffa

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

76.02

Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio

15%

76.03

Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm 0,15

15%

76.04

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm 0,15 o meno (non compreso il supporto);

 

 

B) altri

15%

77.02

Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate:

 

 

A) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate

13%

 

          Articolo 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.