Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.1 disciplina generale |
Data: | 07/01/1961 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Articolo 1. Piena ed intera applicazione è data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, [...] |
Articolo 2. Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà [...] |
Articolo 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
Art. 1. La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata |
Art. 2. Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 g di oro fino |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
Articolo 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 A e B IV sono così fissati |
Articolo 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
Articolo 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono così fissati |
Articolo 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
Articolo 1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02, 76.03, 76.04 B e 77.02 A sono cosi fissati |
Articolo 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 37.1.51 – D.P.R. 7 gennaio 1961, n. 1.
Applicazione delle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee in data 20 luglio 1960, con cui vengono stabiliti o modificati alcuni dazi della Tariffa doganale comune.
(G.U. 18 gennaio 1961, n. 15, S.O.).
Piena ed intera applicazione è data alle Decisioni I, II, III e IV del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 20 luglio 1960, allegate al presente decreto, con cui vengono stabiliti o modificati i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune, quale risulta dalla Decisione in data 13 febbraio 1960 dello stesso Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee resa esecutiva con
Ai fini della instaurazione della Tariffa doganale comune, di cui all'articolo precedente, la Tariffa doganale attualmente in vigore nei confronti dei Paesi terzi sarà progressivamente modificata secondo gli impegni derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
I
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente quelle degli articoli 21, paragrafo 2 e 28 e la nota relativa alla voce tariffaria ex 81.04 dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato;
Vista la proposta della Commissione;
Considerato che i dazi della tariffa doganale comune sono stati fissati in base alla media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità, in conformità agli articoli 19 e seguenti del Trattato; che le difficoltà tecniche sollevate dall'applicazione dall'art. 19 del Trattato sono state risolte secondo le direttive formulate dal Comitato interinale per il Mercato Comune e l'Euratom, direttive che la Commissione e il Consiglio hanno rispettivamente fatte proprie e confermate il 25 gennaio 1958, in applicazione dell'art. 21 paragrafo primo del Trattato;
Considerando tuttavia che i risultati dell'applicazione delle norme di cui sopra fanno sorgere la necessità di praticare, in taluni casi, in applicazione dell'art. 21 paragrafo 2, taluni adeguamenti che si rendono necessari per l'armonia interna della Tariffa;
Considerando d'altronde che taluni dei dazi derivanti dall'applicazione delle norme degli articoli 19 e 21 paragrafo 1° richiedono, per motivi economici e tecnici, alcuni adeguamenti di minore importanza effettuati in base all'art. 28 del Trattato;
Considerando inoltre che è apparso necessario modificare, per motivi economici, taluni dazi della tariffa doganale comune fissati il 13 febbraio 1960, in base all'art. 28, adeguando alcuni calendari agricoli, trasformando alcuni dazi ad valorem in dazi misti o sopprimendo talune destinazioni particolari;
Considerando che le procedure previste dagli articoli 21 paragrafo 2°, e 28 del Trattato sono state applicate simultaneamente; che è pertanto opportuno riunire i risultati in un solo atto;
Considerando che taluni dei dazi relativi alle voci doganali qui di seguito enunciate sono il risultato puro e semplice dell'applicazione delle norme previste dagli articoli 19 e21 paragrafo 1°; che in tale caso l'atto del Consiglio potrebbe avere soltanto la caratteristica di una dichiarazione;
Considerando infine che per l'applicazione di taluni dazi della Tariffa doganale comune, è necessario definire l'unità di conto a cui è fatto riferimento;
Decide:
La parte della Tariffa doganale comune compresa nell'allegato viene adottata.
Per l'applicazione della Tariffa doganale comune, il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 g di oro fino.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
Numero della tariffa |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
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07.01 |
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: |
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B) Cavoli: |
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|
I) Cavolfiori: |
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a) dal 15 aprile al 30 novembre |
17% con una riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto |
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|
b) dal 1° dicembre al 14 aprile |
12% con una riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) altri: |
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|
a) cavoli bianchi e cavoli rossi |
15% con una riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto |
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|
b) non nominati |
15% |
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|
D) Insalate, comprese le indivie e le cicorie: |
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|
I) Lattughe a cappuccio: |
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a) dal 1° aprile al 30 novembre |
15% con una riscossione minima di 2,50 U. C. per 100 kg di peso lordo |
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|
b) dal 1° dicembre al 31 marzo |
13% con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg di peso lordo |
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F) Legumi da granella, sgranati o in baccello: |
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|
I) |
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II) Fagioli: |
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|
a) dal 1° ottobre al 30 giugno |
13% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto |
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|
b) dal 1° luglio al 30 settembre |
17% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
M) Pomodori: |
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I) dal 1° novembre al 14 maggio |
11% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) dal 15 maggio al 31 ottobre |
18% con una riscossione minima di 3,50 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
08.06 |
Mele, pere e cotogne, fresche: |
|
||
|
A) Mele: |
|
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|
I) Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
10% con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) altre: |
|
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|
a) dal 1° agosto al 31 dicembre |
14% con una riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto |
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|
b) dal 1° gennaio al 31 marzo |
10% con una riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
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c) dal 1° aprile al 31 luglio |
8% con una riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
B) Pere: |
|
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|
I) dal 1° agosto al 31 dicembre |
13% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) dal 1° gennaio al 31 luglio |
10% con una riscossione minima di 1,50 U. C. per 100 kg di peso netto |
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08.07 |
Frutta a nocciolo, fresche: |
|
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|
C) Ciliege: |
|
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|
I) dal 1° maggio al 15 luglio |
15% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) dal 16 luglio al 30 aprile |
15% |
||
|
D) Prugne: |
|
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|
I) dal 1° luglio al 30 settembre |
15% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto |
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|
II) dal 1° ottobre al 30 giugno |
10% |
||
08.08 |
Bacche fresche: |
|
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|
A) Fragole: |
|
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|
I) dal 1° maggio al 31 luglio |
16% con una riscossione minima di 3 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
|
II) dal 1° agosto al 30 aprile |
16% |
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09.01 |
Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione: |
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|
A) Caffe': |
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|
I) non torrefatto: |
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|
a) |
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|
b) decaffeinizzato |
21% |
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|
II) torrefatto: |
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|
a) non decaffeinizzato |
25% |
||
|
b) decaffeinizzato |
30% |
||
|
B) Bucce e pellicole |
21% |
||
|
C) Succedanei contenenti caffe' |
30% |
||
09.02 |
Te: |
|
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|
A) presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno |
23% |
||
|
B) altro |
18% |
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09.03 |
Mate |
25% |
||
09.04 |
Pepe (del genere "Piper"); pimenti (del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta"): |
|
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|
A) non tritati ne' macinati: |
|
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|
I) Pepe |
20% |
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|
II) Pimenti: |
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|
a) |
|
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|
b) |
|
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|
c) altri 20% |
|
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|
B) tritati o macinati |
25% |
||
09.05 |
Vaniglia |
15% |
||
09.06 |
Cannella e fiori di cinnamomo: |
|
||
|
A) non tritati ne' macinati |
20% |
||
|
B) tritati o macinati |
25% |
||
09.07 |
Garofani (antofili, chiodi e steli): |
|
||
|
A) non tritati ne' macinati |
20% |
||
|
B) tritati o macinati |
25% |
||
09.08 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: |
|
||
|
A) non tritati ne' macinati: |
|
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|
I) |
|
||
|
II) altri |
20% |
||
|
B) tritati o macinati |
25% |
||
09.10 |
Timo, alloro, zafferano: altre spezie: |
|
||
|
A) Timo: |
|
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|
I) non macinato |
14% |
||
|
II) tritato o macinato |
17% |
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|
B) |
|
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|
C) Zafferano: |
|
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|
I) non macinato |
16% |
||
|
II) macinato |
19% |
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|
D) Zenzero: |
|
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|
I) in radici intere, in pezzi o in fette: |
|
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|
a) |
|
||
|
b) altro |
20% |
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|
II) altrimenti presentato |
25% |
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|
E) altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1-b di questo Capitolo: |
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|
I) non tritati ne' macinati |
20% |
||
|
II) tritati o macinati |
25% |
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17.02 |
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
|
||
|
A) Lattosio e sciroppo di lattosio |
24% |
||
|
B) Glucosio e sciroppo di glucosio |
50% |
||
|
C) Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero |
42% |
||
|
D) altri zuccheri e sciroppi |
80% |
||
|
E) Succedanei del miele |
50% |
||
|
F) Zuccheri e melassi, caramellati |
47% |
||
17.03 |
Melassi, anche decolorati: |
|
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|
A) |
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||
|
B) altri: |
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|
I) destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione del bestiame esenzione |
esenzione |
||
|
II) Melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (a) |
9% |
||
|
III) destinati alla fabbricazione dell'acido citrico |
19% |
||
|
IV) |
|
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22.06 |
Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche: |
|
||
|
A) con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno e presentati in recipienti contenenti: |
|
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|
I) 2 litri o meno |
17 U.C. l'hl |
||
|
II) piu' di 2 litri |
14 U.C. l'hl |
||
|
B) con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° e presentati in recipienti contenenti: |
|
||
|
I) 2 litri o meno |
19 U.C. l'hl |
||
|
II) piu' di 2 litri |
16 U.C. l'hl |
||
|
C) con gradazione alcolica effettiva superiore a 22° |
1,60 U.C. per grado e per hl |
||
Nota complementare al capitolo 22 |
||||
Per l'applicazione della voce n. 22.06, si intende per gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioe' la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° C. |
||||
22.07 |
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: |
|
||
|
A) Sidro, sidro di pere ed idromele: |
|
||
|
I) Spumanti |
30 U.C. l'hl |
||
|
II) non spumanti, in recipienti contenenti: |
|
||
|
a) 2 litri o meno |
12 U.C. l'hl |
||
|
b) piu' di 2 litri |
9 U.C. l'hl |
||
|
B) altre bevande fermentate: |
|
||
|
I) Spumanti |
30 U.C. l'hl |
||
|
II) non spumanti, in recipienti contenenti: |
|
||
|
a) 2 litri o meno |
12 U.C. l'hl |
||
|
b) piu' di 2 litri |
9 U.C. l'hl |
||
26.03 |
Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici: |
|
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|
B) di piombo |
esenzione |
||
28.15 |
Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo: |
|
||
|
A) Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo |
13% |
||
29.43 |
Zuccheri, chimicamente puri, eccentuato il saccarosio: |
|
||
|
A) Glucosio |
25% |
||
|
B) Lattosio |
24% |
||
|
C) Ramnosio, raffinosio, mannosio |
15% |
||
|
D) altri |
|
||
30.03 |
Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: |
|
||
|
B) condizionati per la vendita al minuto: |
|
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|
I) |
|
||
|
II) altri: |
|
||
|
a) contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati |
22% |
||
|
b) non nominati |
20% |
||
44.18 |
Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili |
13% |
||
48.01 |
Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: |
|
||
|
C) Carta e cartoni kraft: |
|
||
|
I) Carta destinata alla fabbricazione di filati di carta |
6% |
||
|
II) |
|
||
69.01 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili |
10% con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
69.02 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari: |
|
||
|
A) magnesiaci o contenenti dolomia o cromite |
10% con una riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
B) non nominati |
10% con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
69.10 |
Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici: |
|
||
|
A) di porcellana |
20% con una riscossione minima di 8 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
B) di altre ceramiche |
20% con una riscossione minima di 6 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
69.11 |
Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana: |
|
||
|
A) bianchi o unicolori |
27% con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
B) altri |
27% con una riscossione minima di 28 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
69.12 |
Vasellame e oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche: |
|
||
|
C) di maiolica o di terraglia: |
|
||
|
I) bianchi o unicolori |
21% con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
II) altri |
21% con una riscossione minima di 18 U. C. per 100 kg di peso netto |
||
69.13 |
Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale: |
|
||
|
B) di porcellana |
22% con una riscossione minima di 70 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
C) di altre materie ceramiche |
20% con una riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
70.04 |
Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: |
|
||
|
A) armato |
10% con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
|
B) altro |
10% con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
70.05 |
Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare |
10% con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
70.16 |
Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie |
10% con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso lordo |
||
81.04 |
Altri metalli comuni, greggi o lavorati: |
|
||
|
D) Cromo: |
|
||
|
I) |
|
||
|
II) lavorato |
8% |
||
|
G) Manganese: |
|
||
|
I) |
|
||
|
II) lavorato |
10% |
||
|
IJ) Antimonio: |
|
||
|
I) |
|
||
|
II) lavorato |
10% |
||
84.63 |
Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): |
|
||
|
B) altri |
15% |
II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'art. 21, paragrafo 2°;
Vista la proposta della Commissione;
Considerando che il dazio applicabile agli zuccheri della voce 17.01 è stato fissato all'80% dall'art. 19, paragrafo 4° del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;
Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato in 30 U. C. (a) l'hl il dazio applicabile all'alcole della sottovoce 22.08 B
Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai melassi delle sottovoci 17.03 A e B IV in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati rispettivamente al 43 e al 27% per i melassi decolorati, al 26 e al 10% per i melassi non decolorati destinati alla distillazione e al 35 e al 19% per i melassi non decolorati destinati ad altri usi;
Considerando che i melassi delle sottovoci suindicate sono utilizzati principalmente per la distillazione dell'alcole e l'estrazione dello zucchero e che deve pertanto esistere un'adeguata relazione tra i dazi applicabili agli zuccheri da un lato e quelli applicabili a tali melassi dall'altro;
Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;
Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili ai melassi delle sottovoci predette;
Decide:
I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovoci 17.03 A e B IV sono così fissati:
Numero della tariffa |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
17.03 |
Melassi, anche decolorati: |
|
|
A) decolorati |
65% |
|
B) altri: |
|
|
I) |
|
|
II) |
|
|
III) |
|
|
IV) non nominati |
65% |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
III
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'art. 21, paragrafo 2°;
Vista la proposta della Commissione;
Considerando che l'accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato rispettivamente in 9 U. C. l'hl, i dazi applicabili ai vini della sottovoce 21.05 B I b e in 30 U. C. l'hl i dazi applicabili all'alcole della sottovoce 22.08 B
Considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili agli aceti della voce 22.10 in virtù delle disposizioni dell'art. 19 del Trattato sono fissati tra il 30 e il 34%;
Considerando che gli aceti sono fabbricati soprattutto in base al vino e all'alcole di cui alle sottovoci sopra indicate e che pertanto deve esistere un'intima relazione tra i dazi applicabili a questi vini e alcole da una parte, e quelli applicabili agli aceti d'altra parte;
Considerando che dal raffronto dei dazi di cui sopra risulta l'inesistenza di tale relazione;
Considerando che è pertanto necessario stabilire tale relazione e che il metodo più indicato a tal fine consiste nell'adeguare i dazi applicabili agli aceti;
Decide:
I dazi della tariffa doganale comune applicabili alla voce 22.10 sono così fissati:
Numero della tariffa |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
22.10 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti: |
|
|
A) 2 litri o meno |
8 U.C. l'hl |
|
B) piu' di 2 litri |
8 U.C. l'hl |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
IV
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'art. 21, paragrafo 2° nonchè la nota relativa alle voci tariffarie 76.01 dell'elenco G di cui all'allegato I del Trattato;
Vista la proposta della Commissione;
Considerando che l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Accordo concluso dagli Stati membri della Comunità il 2 marzo 1960, ha fissato i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai metalli greggi delle voci tariffarie di cui sopra rispettivamente al 10% (alluminio greggio) e al 10% (magnesio greggio);
Considerando che, tenuto conto dei dazi suindicati i dazi relativi ai semiprodotti derivati da questi metalli - in particolare quelli applicabili ai semiprodotti di cui alle voci tariffarie 76.02, 76.03, 76.04 B, 77.02 A - quali essi risultano dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 19, appaiono inadeguati per l'industria trasformatrice di questi metalli greggi;
Considerando che è pertanto necessario adeguare i dazi applicabili ai semiprodotti sulla base dei dazi applicabili ai metalli greggi da cui essi derivano;
Decide:
I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle voci 76.02, 76.03, 76.04 B e 77.02 A sono cosi fissati:
Numero della tariffa |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
76.02 |
Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio |
15% |
76.03 |
Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm 0,15 |
15% |
76.04 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm 0,15 o meno (non compreso il supporto); |
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|
B) altri |
15% |
77.02 |
Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate: |
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A) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate |
13% |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.