§ 6.1.28 – L.R. 30 dicembre 1992, n. 63.
Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:30/12/1992
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Beni da alienare.
Art. 2.  Alienazione dei beni della tabella A.
Art. 3.  Alienazione dei beni della tabella B.
Art. 4.  Offerta di cessione.
Art. 5.  Stipulazione del contratto.
Art. 6.  Alienazione a favore di enti pubblici.
Art. 7.  Divieto di alienazione.
Art. 8.  Diritti di prelazione.
Art. 9.  Comunicazioni alla Commissione ex art. 54 dello Statuto.


§ 6.1.28 – L.R. 30 dicembre 1992, n. 63. [1]

Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale.

(B.U. 7 gennaio 1993, n. 3).

 

Art. 1. Beni da alienare.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio è autorizzato ad alienare i beni immobili indicati nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione e comunque in esso ricompresi ai fini della loro alienazione e non necessari all'uso pubblico [2].

 

     Art. 2. Alienazione dei beni della tabella A.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio provvede all'alienazione di ogni singolo immobile indicato nella tabella A) mediante asta pubblica assumendo come basa d'asta il prezzo di stima e col sistema delle base segrete in aumento.

     2. L'alienazione avviene a norma degli artt. 17, 18, 19, 20, e 21 della Legge Regionale 16-5-91 n. 20 che reca «Demanio e patrimonio della Regione Toscana».

     3. Qualora all'acquisto sia interessato un Ente pubblico si applica l'art. 22 della predetta legge.

     4. Ai fini dell'alienazione dei beni di cui al presente articolo, le disposizioni a favore degli enti pubblici previste dall'art. 22, primo comma, della citata legge regionale n. 20/1991, possono essere applicate, in via subordinata, anche a favore degli enti riconosciuti dallo Stato [3].

 

     Art. 3. Alienazione dei beni della tabella B.

     1. Coloro che, avendone titolo, occupavano alla data del 30-6-1990 e continuino ad occupare alla data di entrata in vigore della presente legge un alloggio compreso fra i beni immobili indicati nella tabella B) possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio ceda ad essi in proprietà l'alloggio occupato con gli eventuali annessi e pertinenze al prezzo di stima [4].

     2. Il prezzo di stima è stabilito da un esperto nominato dalla Giunta Regionale all'interno di una rosa di nomi indicata dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio ovvero con una perizia giurata resa da un esperto scelto dalla Giunta regionale fra i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni da stimare.

     E' fatta salva in ogni caso la facoltà di chiedere all'U.T.E. una stima d'ufficio [5].

     3. La stima è eseguita con i criteri normalmente usati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

 

     Art. 4. Offerta di cessione.

     1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio della Regione comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il prezzo di stima dell'alloggio a coloro che risultano aver titolo all'acquisto.

     2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del prezzo gli interessati debbono dare dimostrazione del possesso del titolo all'acquisto e dichiarare l'accettazione del prezzo versando nella tesoreria regionale il 30% del prezzo di stima. Del versamento dovrà essere data comunicazione a mezzo di raccomandata al Dipartimento Finanze e Bilancio a cura dell'interessato.

     3. Il mancato o l'insufficiente versamento nel termine comporta la decadenza dal diritto alla cessione dell'alloggio.

     4. La cessione non può avvenire se sull'alloggio esiste un diritto di prelazione a favore di terzi. Parimenti non può essere effettuata se l'interessato al momento del contratto non è in regola col pagamento del canone locativo o concessorio ovvero ha lite pendente con la Regione in relazione all'alloggio.

 

     Art. 5. Stipulazione del contratto.

     1. Il trasferimento della proprietà degli alloggi ha luogo all'atto della stipulazione del contratto e dopo che è stato pagato interamente il prezzo. Il contratto è stipulato entro tre mesi dal versamento di cui all'art. 4.

     2. Nel caso che, per fatto dell'interessato il contratto non sia stipulato nei termini e alle condizioni di cui al primo comma, non si procede alla cessione dell'alloggio e l'interessato ha diritto alla sola restituzione delle somme versate.

     3. Il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino al momento della erogazione dell'eventuale mutuo richiesto, ai fini dell'acquisto dell'alloggio, ad un istituto di credito autorizzato. In tale caso, per il periodo successivo ai tre mesi dal versamento di cui all'art. 4 è dovuto l'interesse legale sulla somma da corrispondere a saldo del prezzo. Non si procede comunque alla cessione dell'alloggio, con diritto dell'interessato alla sola restituzione delle somme versate, se la stipulazione del contratto e il pagamento dell'intero prezzo non avvengono entro un anno dal versamento di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Alienazione a favore di enti pubblici.

     1. Ove gli alloggi non siano stati richiesti in cessione ovvero non siano stati ceduti per qualsiasi causa ai sensi dell'art. 3 e seguenti, il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio informa l'ente locale nel cui territorio insistono i beni, per l'eventuale cessione a norma dell'art. 22 della citata legge regionale 20/91, assumendo quale prezzo di stima quello determinato ai sensi del citato art. 3. In tal caso si applicano gli artt. 4 e 5.

     2. Ove l'ente locale non formuli la richiesta di cessione, gli alloggi possono essere offerti ad altri enti pubblici con le stesse modalità e condizioni.

     3. Ove i beni non vengano in nessun caso alienati ai sensi della presente legge rimangono nel patrimonio della Regione e sono amministrati secondo le vigenti leggi [6].

 

     Art. 7. Divieto di alienazione.

     1. Gli acquirenti di uno degli alloggi di cui alla tabella B) non possono alienare a terzi l'alloggio se non sono trascorsi dieci anni dalla data del contratto di compravendita stipulato con la Regione.

 

     Art. 8. Diritti di prelazione.

     1. Per gli immobili, compresi nelle tabelle A) e B) allegate, sui quali esistono dei diritti di prelazione a favore di terzi, si applica la disposizione dell'art. 23, comma I della Legge Regionale 16-5-91 n. 20 che reca «Demanio e patrimonio della Regione Toscana».

 

     Art. 9. Comunicazioni alla Commissione ex art. 54 dello Statuto.

     1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio comunica periodicamente alla Commissione di Controllo ex art. 54 dello Statuto lo stato di attuazione della presente legge. Comunica altresì, alla conclusione delle procedure ivi previste, il complesso delle risorse finanziarie acquisite, con la eventuale indicazione della destinazione delle medesime nel bilancio della Regione, nonché l'elenco dei beni per i quali non si è realizzata l'alienazione, e le relative motivazioni [7].

 

 

Allegati - (Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 15 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29. Vedi tuttavia quanto disposto dal medesimo art. 15, comma 2, della L.R. 29/97.

[2] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[3] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[5] L'originario 2° comma è stato così modificato con art. unico L.R. 18 novembre 1994, n. 87.

[6] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.