§ 6.1.12 - L.R. 2 maggio 1985, n. 43.
Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/05/1985
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Contratti di sponsorizzazione.
Art. 3.  Contratti di cessione di marchi.
Art. 4.  Contratti di compartecipazione.
Art. 5.  Finalizzazione dei proventi.
Art. 6.  Funzionario delegato.
Art. 6 bis. 
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 6.1.12 - L.R. 2 maggio 1985, n. 43.

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

 

Art. 1. Oggetto. [1]

     1. Nell'ambito delle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di sponsorizzazione, di cessione dell'uso di marchi, di compartecipazione, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. Contratti di sponsorizzazione.

     1. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da forniture di servizi a favore della Regione, le modalità di inserimento del marchio di soggetti terzi o di menzione di soggetti terzi nelle iniziative della Regione. Le modalità di associazione del nome e del marchio di soggetti terzi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione [2].

     2. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, sono preferiti, a parità di condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

 

     Art. 3. Contratti di cessione di marchi. [3]

     1. La Giunta regionale può utilizzare, al fine di contraddistinguere le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione, come marchio lo stemma della Regione Toscana o lo specifico logo afferente l'iniziativa. A tal fine, la Giunta regionale può presentare domanda per la concessione di brevetto di marchio nazionale ed internazionale, ai sensi della normativa vigente.

     2. I contratti di cessione dell'uso dei marchi di cui al comma 1 determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalità di utilizzazione dei marchi stessi da parte di soggetti terzi mediante la loro riproduzione su merci o in riferimento a servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo dei marchi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione.

     3. I contratti di cessione di cui al comma 2 possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività od iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività od iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o di associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dalla Giunta regionale particolarmente meritevoli, per la loro rilevanza, di essere contraddistinte anche dal marchio della Regione.

 

     Art. 4. Contratti di compartecipazione. [4]

     1. I contratti di compartecipazione determinano le modalità di gestione in comune, anche mediante le associazioni costituite ai sensi dei successivi commi, delle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione promosse dalla Regione, fra la Regione stessa e soggetti terzi che forniscano un corrispettivo in denaro od in servizi per la realizzazione delle iniziative.

     2. Per la gestione delle iniziative di cui al comma 1, alle quali i soggetti terzi partecipino con forniture in denaro od in servizi complessivamente non inferiori al trenta per cento del costo previsto per l'iniziativa, la Giunta regionale ha facoltà di promuovere, nelle forme disposte dal codice civile e secondo quanto previsto nel contratto di compartecipazione tra la Regione ed i soggetti terzi, la costituzione di apposite associazioni per un tempo determinato.

     3. Le associazioni istituite ai sensi del comma 2, realizzano esclusivamente le attività indicate nel programma di iniziative contenuto nel contratto di compartecipazione.

     4. Gli eventuali contratti di sponsorizzazione e di cessione di marchio relativi ad iniziative per le quali sia stata costituita un'associazione sono stipulati dalla associazione stessa. A tal fine, gli amministratori di nomina regionale devono preventivamente richiedere l'autorizzazione della Giunta regionale.

     5. Lo statuto della associazione istituita ai sensi del comma 2 si uniforma ai seguenti principi:

     a) è costituito un Consiglio di amministrazione di cui il presidente, il segretario e comunque la maggioranza degli amministratori sono di nomina della Giunta regionale;

     b) è costituito un organo di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992, di cui la Giunta regionale nomina il presidente ed un altro membro;

     c) il programma di attività, con il piano finanziario previsionale, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

     d) la Regione, al compiersi della liquidazione dell'associazione, succede nel netto patrimoniale attivo dell'associazione stessa.

     6. La Giunta regionale nomina i componenti di propria spettanza nel Consiglio di amministrazione e nell'organo di controllo, garantendo la presenza di soggetti in possesso di specifiche professionalità gestionali, giuridiche e contabili. Il segretario del Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'organo di controllo sono scelti necessariamente tra i dirigenti e i funzionari della Regione. Il segretario del Consiglio di amministrazione è nominato su proposta del coordinatore del dipartimento competente in materia di affari legislativi e giuridici. Il presidente dell'organo di controllo è nominato su proposta del coordinatore del dipartimento competente in materia di bilancio.

     7. Ai dipendenti della Regione nominati negli organi dell'associazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1993, n. 108 "Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana", ed al regolamento attuativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 gennaio 1994.

 

     Art. 5. Finalizzazione dei proventi. [5]

     1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchio e di compartecipazione affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1.

     2. Nell'ipotesi in cui sia stata costituita un'associazione ai sensi dell'art. 4, i proventi di cui al precedente comma 1 affluiscono direttamente all'associazione stessa. La Giunta regionale assegna all'associazione i propri fondi relativi all'iniziativa, dopo l'avvenuta verifica di conformità da parte della Giunta stessa del programma di attività e del relativo piano finanziario previsionale.

     3. La Giunta regionale provvede, a seguito dell'accertamento delle entrate, con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione della spesa.

 

     Art. 6. Funzionario delegato.

     1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, fatta eccezione per le iniziative attribuite alle associazioni costituite ai sensi dell'art. 4, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale a favore di dirigenti della Regione che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti delle norme regionali vigenti in materia di aperture di credito [6].

     2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al comma 1, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola fornitura di beni o servizi [6].

     3. A tal fine il funzionario delegato deve richiedere preventivi [*] ad almeno tre persone od imprese salvo che la specialità della fornitura o l'urgenza della sua acquisizione siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una sola persona od impresa.

     In ogni caso, ove la fornitura si riferisca a beni o servizi ricompresi nell'albo dei fornitori di cui all'art. 4 della L.R. 7 aprile 1978, n. 23 la richiesta di preventivi deve essere fatta esclusivamente a persone o imprese iscritte in detto albo. Non possono essere richiesti preventivi a persone o imprese che si siano precedentemente resi colpevoli di inadempienza contrattuale nei confronti della Regione.

     4. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione della fornitura, il relativo prezzo e le modalità di pagamento nonché la facoltà per il committente di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il fornitore venga meno ai patti concordati.

 

     Art. 6 bis. [7]

     1. Le associazioni di cui all'art. 4, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa di loro competenza, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale il relativo rendiconto, corredato da una relazione sottoscritta dall'organo di controllo.

     2. Qualora i proventi derivanti dall'iniziativa, compresi quelli dei contratti di sponsorizzazione, cessione di marchio, e compartecipazione risultino superiori rispetto alle necessità di finanziamento dell'iniziativa stessa, le somme eccedenti sono versate, al netto degli oneri fiscali, alla Regione ed affluiscono al capitolo di entrata di cui all'art. 5, comma 1, con vincolo di destinazione per il finanziamento di analoghe iniziative di cui all'art. 1.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.

[*] V. errata corrige in B.U. 29 maggio 1985, n. 26.

[7] Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35, art. unico, ora così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1996, n. 36.