Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 07/11/2007 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.5.82 - L.R. 7 novembre 2007, n. 53.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)").
(B.U. 14 novembre 2007, n. 36)
Art. 1. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all’eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l’abbattimento della minilepre.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.