Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 5.5.65 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 45.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")" [1].
(B.U. 30 dicembre 2002, n. 34).
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis) [2].
2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.
[2] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 marzo 2003, n. 13.