Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 30/12/2010 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 10/2010. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 10/2010. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 10/2010. |
Art. 4. Abrogazioni. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 5.4.201 - L.R. 30 dicembre 2010, n. 69.
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
(B.U. 31 dicembre 2010, n. 55)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. Con il
3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di “parere motivato” quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di “livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;
4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della
5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della
“b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.”.
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
“a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;”.
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della
“b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;”.
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della
“c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
“3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della
“4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della
“4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del
8. Dopo il comma 4–bis dell'articolo 5 della
“4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del
Art. 2. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 3 dell'articolo 26 della
“3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.”.
Art. 3. Modifiche all'articolo 43 della
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della
Art. 4. Abrogazioni.
1. Il comma 4 dell'articolo 26 della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.