§ 5.4.193 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:12/02/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r 10/2010
Art. 2.  Sostituzione dell’allegato A1 della l.r. 10/2010.
Art. 3.  Sostituzione dell’allegato B1 della l.r. 10/2010
Art. 4.  Sostituzione dell’allegato B2 della l.r. 10/2010
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana


§ 5.4.193 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 9)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

 

Considerato quanto segue:

1. Recentemente è stata approvata la l.r. 10/2010, che introduce una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nella normativa nazionale e adeguando al contempo la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale; con specifico riguardo alla disciplina di VIA, tale legge regionale attua il necessario adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 152/06 e la conseguente revisione della disciplina regionale vigente (legge regionale 3 novembre 1998, n.

79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”).

2. Il 15 agosto 2009, durante l’iter di approvazione della l.r.

10/2010 da parte del Consiglio regionale, è entrata in vigore la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) la quale, attraverso la modifica degli allegati II, III e IV alla parte seconda del d.lgs 152/06, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che incidono nella disciplina delle procedure di VIA regionale;

3 Si è posta quindi la necessità di aggiornare gli allegati A1, B1 e B2 della l.r. 10/2010, al fine di completare il processo di razionalizzazione, semplificazione e revisione del quadro legislativo vigente con le ultime novità in materia di VIA introdotte dalla l. 99/09;

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r 10/2010

1. Il quinto “Visto” del preambolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), è sostituito dal seguente:

“Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

 

2. Dopo il punto 10 del “Considerato” è aggiunto il seguente:

“11. La l.99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano agli allegati II, III e IV alla parte seconda del d.lgs 152/06 incidendo sull’assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell’ambito della presente legge;”

 

     Art. 2. Sostituzione dell’allegato A1 della l.r. 10/2010.

1. L’allegato A1 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

 

Allegato A1

 

Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione

a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.

b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto.

e) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3.

f) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443.

g) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

h) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

i) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

l) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

m) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

n) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’allegato B1 della l.r. 10/2010

1. L’allegato B1 alla l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

 

Allegato B1

 

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione

Industria energetica ed estrattiva

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.

e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

 

Progetti di infrastrutture

h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.

l) Linee ferroviarie a carattere regionale.

m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l’immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m3.

n) Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.

o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

 

Altri progetti

s) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.

t) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

u) Campi da golf con percorso a 18 buche.

v) Progetti di cui all’Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

z) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A1).

 

     Art. 4. Sostituzione dell’allegato B2 della l.r. 10/2010

1. L’allegato B2 alla l.r 10/2010 è sostituito dal seguente:

 

Allegato B2

 

Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia

Agricoltura

a) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

b) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

 

Industria energetica ed estrattiva

c) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

e) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

g) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

 

Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

h) Cokerie (distillazione a secco di carbone).

i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

l) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

m) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

n) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.

o) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

p) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

q) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3.

r) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

s) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

t) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

u) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.

v) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

z) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

aa)Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

 

Industria dei prodotti alimentari

ab) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

ac) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

ad) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

ae) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

af) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.

ag) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

ah) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

ai) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

al) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

 

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

am) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

an) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

ao) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

ap) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

Industria della gomma e delle materie plastiche

aq) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

Progetti di infrastrutture

ar) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.

as) Strade extraurbane secondarie.

at) linee ferroviarie a carattere locale.

au) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri.

av) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

az) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

ba) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti.

bb) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare.

bc) Casse d’espansione o di laminazione con volume d’invaso inferiore a un milione di m3 e altre opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

bd) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006).

be) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bf) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bg) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

bh) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

bi) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

bl) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Altri progetti

bm) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi, con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

bn) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

bo) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.

bp) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

bq) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

br) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2.

bs) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

bt) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3.

bu) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.

bv) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

bz) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

ca) Progetti di cui all’Allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

cb) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A2 o all’Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A2).

 

     Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.