§ 5.4.5 - L.R. 13 dicembre 1979, n. 61. [*]
Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:13/12/1979
Numero:61


Sommario
Art. 1.      E' istituito il parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Art. 2.      Il territorio del parco, in seguito definito "aree interne"
Art. 3.      La gestione e amministrazione del parco è provvisoriamente attribuita al consorzio per l'istituzione del parco naturale San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli costituito fra i comuni di [...]
Art. 4.      Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio, e dovrà essere sentito dagli organi consortili per ogni deliberazione inerente la [...]
Art. 5.      L'ordinamento e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dalla assemblea del medesimo.
Art. 6.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consorzio, sentiti i comuni interessati, adotta un piano territoriale riguardante l'area del parco e le aree esterne che presentino [...]
Art. 7.      Il piano territoriale è approvato dal consiglio regionale.
Art. 8.      Nelle aree interne, le norme e le disposizioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e [...]
Art. 9.      Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso regolamenti d'uso del territorio e piani di gestione aventi, quest'ultimi, [...]
Art. 10.      Nell'ambito territoriale del parco la concessione o l'autorizzazione ai sensi, rispettivamente, delle leggi 28-1-1977 n. 10 e 5-8-1978 n. 457, sono subordinate al preventivo nulla osta del [...]
Art. 11.      Con il piano territoriale, piani di gestione e regolamenti d'uso e secondo le modalità ed i criteri di riparto da essi previsti, il consorzio può concedere indennizzi, contributi e sussidi al [...]
Art. 12.      Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o altri immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 616/77 sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni interessati dal Parco e soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della Difesa e, in [...]
Art. 15.      Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati [...]
Art. 16.      Alle spese per il finanziamento e l'attività del consorzio si provvede con:
Art. 17.      Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 5.4.5 - L.R. 13 dicembre 1979, n. 61. [*]

Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

[1]

 

Art. 1.

     E' istituito il parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

     Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali ambientali e storiche, del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.

 

     Art. 2.

     Il territorio del parco, in seguito definito "aree interne" [2] e delle aree ad esso funzionalmente connesse, in seguito definito "aree esterne" [2] si estende nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e comprende le pinete di San Rossore, Migliarino, Tombolo, la macchia Lucchese e il lago di Massaciuccoli, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25000 che costituisce l'allegato A) della presente legge [3].

     Per giustificati motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal piano territoriale di cui al successivo art. 6 i confini del parco e l'individuazione delle aree esterne potranno essere rettificati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano stesso [4].

 

     Art. 3.

     La gestione e amministrazione del parco è provvisoriamente attribuita al consorzio per l'istituzione del parco naturale San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli costituito fra i comuni di Viareggio, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Pisa, Massarosa e le Amministrazioni di Pisa e Lucca.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea del consorzio redigerà il progetto di nuovo statuto, in relazione ai fini di cui all'art. 1 e secondo i principi di cui ai commi seguenti: detto statuto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il nuovo statuto dovrà prevedere che ogni ente sia rappresentato nell'assemblea del consorzio da tre rappresentanti, di cui uno designato dalle minoranze. Dell'assemblea faranno parte anche un rappresentante della Regione e uno dell'Università degli studi di Pisa.

     Lo statuto dovrà prevedere forme di partecipazione all'attività del consorzio da parte dei rappresentanti dei proprietari dei terreni compresi nel parco i quali dovranno fra l'altro, essere sentiti prima dell'adozione del piano territoriale, dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso. I rappresentanti dei proprietari dovranno comunque comprendere membri designati da ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

     Lo statuto dovrà inoltre prevedere forme di partecipazione all'attività del consorzio da parte dell'utenza interessata al parco, quali le associazioni ricreative, sportive, turistiche e del tempo libero; le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; le associazioni naturalistiche.

     Lo statuto dovrà altresì prevedere gli uffici tecnico scientifici occorrenti per l'attuazione delle finalità del parco, il direttore del parco, il comitato scientifico con la composizione ed i compiti di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 4.

     Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio, e dovrà essere sentito dagli organi consortili per ogni deliberazione inerente la gestione del territorio del parco, ed in particolare per la formazione dei piani e dei regolamenti di cui ai successivi artt. 6 e 9.

     Il comitato scientifico è composto da 7 esperti, nominati dall'assemblea del consorzio, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche ed ambientali.

     Gli esperti sono nominati:

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Siena, su proposta del relativo consiglio della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Firenze, su proposta del relativo consiglio di facoltà di Scienze agrarie e forestali;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dall'Università degli studi di Pisa, su proposta del relativo consiglio della facoltà di Scienze agrarie;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dal consiglio nazionale delle ricerche;

     - uno sulla base di una terna di nomi indicata dal consiglio regionale.

     Il comitato scientifico, nomina, nella sua prima riunione, il Presidente e ha facoltà di convocare, per singoli affari, altri esperti, che partecipano alle sedute con voto consultivo.

     I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.

 

     Art. 5.

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dalla assemblea del medesimo.

     Il consorzio può altresì avvalersi di personale comandato, anche per periodi di tempo determinato, dalla Regione o dagli enti consorziati.

     Fino all'entrata in vigore del piano territoriale di cui al successivo art. 6 il consorzio si avvale, per l'attività di vigilanza da svolgersi nel territorio del parco al fine di garantire il rispetto della normativa transitoria di cui all'art. 13, del personale, in servizio alla data del 27 luglio 1979, delle riserve che vengono abolite a seguito della inclusione delle relative aree nell'interno del parco.

     Il consorzio è soggetto ai controlli regionali previsti per gli enti locali.

 

     Art. 6.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consorzio, sentiti i comuni interessati, adotta un piano territoriale riguardante l'area del parco e le aree esterne che presentino connessioni funzionali con l'assetto del parco medesimo, quali risultano dall'allegato A) [3] e successivamente dalle eventuali rettifiche di cui all'art. 2, 2° comma.

     Trascorso infruttuosamente il termine di cui al 1° comma, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 3 mesi, provvede direttamente, entro un anno dal termine indicato nella diffida, sentiti i comuni interessati, alla adozione del piano, e dopo l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 7, alla sua presentazione al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

     Il piano territoriale adottato dal consorzio, o dalla Giunta regionale ai sensi del comma precedente, è comunicato ai comuni interessati per il prescritto parere entro 30 giorni dalla sua adozione. Scaduto tale termine, si applicano al piano territoriale le norme di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.

     Il piano formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area indicando priorità ed obiettivi, parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previste.

     In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche, in funzione dell'uso sociale del parco, il piano territoriale definisce:

     - la classificazione tipologica delle aree che, anche in rapporto con quelle contermini, individui il perimetro del parco e la zonizzazione interna. Tale classificazione, tramite il censimento delle risorse naturali e dei beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici, deve rappresentare i valori sociali, attuali e potenziali che si intendono tutelare nel parco, secondo la consistenza di detti valori, la loro prevalenza, il grado di conservazione;

     - le destinazioni d'uso compatibili con la classificazione tipologica delle aree; il coordinamento delle diverse utilizzazioni e la loro armonizzazione con gli obiettivi di conservazione attiva, di impiego sociale delle risorse, di equilibrato sviluppo socio-economico;

     - le limitazioni d'uso, i divieti risultanti dalla classificazione delle aree e delle destinazioni d'uso conseguenti e gli eventuali indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11;

     - gli interventi di iniziativa pubblica e privata, riferiti alla difesa del suolo e delle acque, allo smaltimento dei rifiuti e al disinquinamento;

     - gli interventi di iniziativa pubblica e privata riferiti al mantenimento delle attività economiche, al recupero del patrimonio ambientale ed infrastrutturale esistente e alla gestione faunistica;

     - gli interventi finalizzati alla fruizione sociale del parco secondo tipologia d'uso e modalità organizzative, in forme collettiva od individuale; alla ricerca scientifica; alla didattica naturalistica; al turismo; alla pratica sportiva e all'impiego del tempo libero;

     - i termini entro i quali il consorzio dovrà approvare i regolamenti d'uso ed i piani di gestione di cui all'art. 9 e le norme per il coordinamento degli stessi in riferimento alla loro articolazione temporale e alla classificazione delle aree.

     Il piano territoriale può individuare l'ambito geografico e le modalità con le quali i proprietari hanno facoltà di presentare proposte di piani di gestione.

     Il piano territoriale del parco è costituito:

     1) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

     2) dalle rappresentazioni grafiche in numero e scale adeguate;

     3) dalle norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le rappresentazioni grafiche ed a determinare la portata di loro contenuti, comprensive dello studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio.

 

     Art. 7.

     Il piano territoriale è approvato dal consiglio regionale.

     La delibera del consorzio di adozione del piano territoriale è depositata presso le segreterie dei Comuni interessati e del consorzio medesimo per la durata di giorni 30 durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da inserire sul Bollettino della Regione Toscana, nel Foglio Annunzi Legali delle province interessate nonché nell'Albo dei singoli comuni facenti parte del consorzio. All'avviso è data adeguata pubblicità da effettuarsi, attraverso la inserzione su due quotidiani a diffusione nazionale.

     Fino a trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma tutti gli interessati possono presentare al consorzio le proprie osservazioni. Decorso tale periodo il consorzio esamina le osservazioni e trasmette la relativa deliberazione, insieme a quella di adozione del piano eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, alla Giunta regionale la quale trasmette al consiglio regionale, unitamente al parere della CRTA e alle proprie eventuali osservazioni, per l'approvazione di cui al primo comma.

 

     Art. 8.

     Nelle aree interne, le norme e le disposizioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e nelle altre discipline e regolamentazioni locali.

     Nelle aree esterne il piano detta specifiche direttive cui devono uniformarsi le discipline e le regolamentazioni locali, prevedendo se del caso idonee misure di salvaguardia valide fino all'adeguamento delle discipline e regolamentazioni medesime da parte delle autorità competenti. Se entro due anni dall'entrata in vigore del piano o dalle sue successive modifiche non si sia provveduto all'adeguamento, la Regione, su segnalazione del Consorzio, provvede in via sostitutiva.

     Nelle aree esterne, limitatamente alle materie paesaggistiche e urbanistiche, le norme e le disposizioni del piano territoriale del parco, già equiparato, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della Legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. mod., al piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui alla legge 8 Agosto 1985, n. 431, sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali [5].

 

     Art. 9.

     Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso regolamenti d'uso del territorio e piani di gestione aventi, quest'ultimi, efficacia di piano particolareggiato.

     I regolamenti d'uso e i piani di gestione interessano tutta o parte dell'area del parco e sono deliberati dall'assemblea consortile sentito il comitato scientifico.

     Ogni piano di gestione deve contenere l'indicazione della sua durata.

     In difetto la durata del piano s'intende triennale.

     I piani di gestione definiscono le modalità attuative del piano territoriale secondo aree tipologiche o per categorie di intervento o di fruizione sociale, specificandone i contenuti e prevedendo i mezzi finanziari per la realizzazione degli interventi ivi previsti e per l'eventuale erogazione degli indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11.

     I regolamenti d'uso disciplinano le modalità della fruizione del parco, con riferimento alle aree tipologiche e secondo le finalità di cui all'art. 1, e prevedono gli eventuali, indennizzi, contributi e sussidi di cui all'art. 11.

     Essi disciplinano, tra l'altro, i tempi e le modalità delle visite, la localizzazione e graduazione dei divieti e delle sanzioni per quanto attiene al comportamento di chiunque opera all'interno del parco e le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

     I progetti dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso sono depositati presso la segreteria del consorzio e dei comuni che ne fanno parte per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     Il deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie di Pisa e Lucca e su due quotidiani a diffusione nazionale.

     Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dal regolamento o dai piani. Scaduto tale termine l'assemblea consortile adotta i piani di gestione e i regolamenti d'uso motivando espressamente su tutte le opposizioni presentate, sia in caso di accoglimento che di rigetto.

     I regolamenti d'uso dei piani di gestione adottati sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva entro 60 giorni dal ricevimento. Scaduto tale termine, senza che la Giunta regionale si sia pronunciata, i regolamenti d'uso ed i piani di gestione si intendono approvati.

     In deroga alle disposizioni del comma precedente, i piani di gestione adottati in sede di prima attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta trasmessa dalla Giunta entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani medesimi. I piani si intendono approvati senza ulteriori atti qualora il Consiglio non provveda entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta [6].

     I piani di recupero edilizio ed urbanistico adottati in carenza dei piani di gestione di cui al comma precedente, sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta trasmessa dalla Giunta entro trenta giorni dal ricevimento dei piani stessi. I piani si intendono approvati senza ulteriori atti qualora il Consiglio non provveda entro trenta giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta [6].

 

     Art. 10.

     Nell'ambito territoriale del parco la concessione o l'autorizzazione ai sensi, rispettivamente, delle leggi 28-1-1977 n. 10 e 5-8-1978 n. 457, sono subordinate al preventivo nulla osta del consorzio.

     La Giunta del consorzio deve pronunciarsi sulla richiesta di nulla osta del Comune entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che la Giunta si sia pronunciata si prescinde dal nulla osta. Negli altri casi, in difetto di nulla osta, la concessione o autorizzazione sono inefficaci.

     Dall'entrata in vigore della presente legge il contributo di cui all'art. 3 della legge 28-1-1977 n. 10 è corrisposto tramite il comune a favore del consorzio, cui si applicano i vincoli previsti dall'art. 12 della citata legge 28-1-1977 n. 10.

     Le previsioni del piano territoriale e dei piani di gestione riguardanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili entro l'area del parco sono, ai fini del rilascio della concessione, considerate incluse nei programmi pluriennali di attuazione.

 

     Art. 11.

     Con il piano territoriale, piani di gestione e regolamenti d'uso e secondo le modalità ed i criteri di riparto da essi previsti, il consorzio può concedere indennizzi, contributi e sussidi al fine di incentivare determinate attività; di sopperire alla ridotta utilizzazione economica delle zone agricole, pascolative e forestali; di risarcire danni documentati, eventualmente arrecati alla proprietà dalla fauna protetta.

     Fino all'entrata in vigore del piano territoriale, dei piani di gestione o dei regolamenti d'uso, la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna protetta sarà disciplinata da un regolamento provvisorio.

 

     Art. 12.

     Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o altri immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare tutti gli atti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.

     I vincoli preordinati all'espropriazione, fissati dal piano territoriale, perdono efficacia se entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano non sono stati approvati i piani di gestione interessanti le aree cui i vincoli suddetti si riferiscono, o non abbia comunque avuto inizio la procedura di esproprio.

     I terreni e gli altri beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del consorzio.

 

     Art. 13. [6]/a

     In relazione alle esigenze di tutela di cui all'art. 1 ed in attesa dell'approvazione del piano territoriale previsto dall'art. 6, sono individuate, all'interno del parco, due aree tipologiche, denominate Zona I e Zona 2, ed un'area esterna al parco, ma connessa funzionalmente con il medesimo, secondo la delimitazione di cui all'allegato A) [3] della presente legge.

     Ai sensi dell'art. 20, primo comma, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nelle aree interne al parco, quali risultano dall'allegato A) o, successivamente, dal piano territoriale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, è vietato l'esercizio venatorio salvo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma della stessa legge n. 968 del 1977, per la tenuta di S. Rossore.

     Non possono essere impiantate nuove attrezzature fisse di pesca, fino all'entrata in vigore del piano territoriale, nelle aree interne ed esterne al parco risultanti dall'allegato A) [3] e, successivamente, dal piano territoriale ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

     E' vietato aprire nuove cave o estendere ad altre aree l'attività di escavazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla entrata in vigore del piano territoriale, nelle aree interne ed esterne al parco risultanti dall'allegato A) [3], e, successivamente, dal piano territoriale ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

     Nelle aree interne al parco, fino all'entrata in vigore del piano territoriale, e in carenze di esso per un periodo non eccedente i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata, ove si abbia pregiudizio all'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge 1497 del 1939, ogni trasformazione morfologica, vegetazionale o colturale, diversa dai normali avvicendamenti colturali nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale.

     Nella zona 1 di cui al primo comma è vietata altresì ogni trasformazione edilizia ed urbanistica, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o risanamento conservativo che non comportino mutamento di destinazione d'uso o aumento di carico urbanistico.

     Nelle zone 2 di cui al primo comma interne al parco sono consentiti gli interventi conformi alle vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli previsti dal quinto comma. Nelle zone soggette alla disciplina della L.R. 19-2-1979 n. 10 si applicano il titolo I e l'art. 8 della stessa legge con le seguenti limitazioni e procedure:

     a) nella superficie fondiaria minima di cui all'art. 3, sesto comma, della L.R. 19-2-1979 n. 10 non possono essere comprese le aree di cui alle lettere e) e f) dello stesso comma;

     b) non è consentita la costruzione degli annessi agricoli di cui al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 19-2-1979, n. 10;

     c) il piano di cui al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 19-2-1979 n. 10 deve essere corredato, oltreché del parere del Comitato consultivo ivi previsto, anche da quello del comitato scientifico di cui all'art. 4 della presente legge, il quale si esprimerà, con parere obbligatorio ma non vincolante, sulla compatibilità del piano stesso con l'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

     In ogni caso il rilascio della concessione e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19-2-1979 n. 10 non pregiudica il potere di regolamentare l'uso delle stesse zone con il piano territoriale.

     (Abrogato) [7].

     Fino all'entrata in vigore del piano territoriale, alle aree ricomprese nella zona 1 facenti parte di aziende agricole o sulle quali si eserciti comunque attività agricola, si applica la legge regionale 19-2- 1979, n. 10 con le limitazioni e procedure di cui al settimo comma qualora, a seguito di domanda presentata dai titolari di diritti reali sulle aree medesime, il Consiglio regionale su proposta della Giunta, accerti l'inserimento dell'area in un'azienda agricola o comunque lo svolgimento in atto di attività agricole. Corrispondentemente, alle aree ricomprese nella zona 2, ove il Consiglio regionale accerti il preminente valore naturalistico, ambientale e storico, si applica la normativa di salvaguardia prevista dal sesto comma per la zona 1.

     Prima dell'approvazione del piano territoriale e dei piani di gestione, il consorzio può emanare i regolamenti di cui all'art. 9 aventi carattere provvisorio.

     Fino all'entrata in vigore del piano territoriale nelle aree demaniali e costituenti l'arenile del comune di Vecchiano, previa approvazione del regolamento d'uso provvisorio, è consentita la realizzazione, per iniziativa pubblica, di essenziali attrezzature di servizio alla balneazione, aventi carattere provvisorio, con strutture che garantiscono, ove occorra, la rimessa in pristino dei luoghi interessati.

     Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui ai comma precedenti dal secondo al settimo e nono del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 15.

     Per le aree esterne al parco l'organo competente per i provvedimenti di cui all'art. 15 è il Sindaco del Comune territorialmente interessato.

 

     Art. 14.

     Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 616/77 sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni interessati dal Parco e soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della Difesa e, in genere, le funzioni attinenti la difesa nazionale.

     Per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale di San Rossore, il piano territoriale, i regolamenti d'uso, anche provvisori, e i piani di gestione, sono concordati con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, limitatamente alle prescrizioni concernenti la tenuta stessa.

     Nella tenuta di San Rossore, fino all'entrata in vigore del piano territoriale e in carenza di esso per un periodo non eccedente i cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, sono consentite, oltre ai normali avvicendamenti colturali di cui all'art. 13, quinto comma, e agli interventi previsti, rispettivamente, per le Zone 1 e 2, le attività consentite dal vigente piano economico disciplinante le utilizzazioni di boschi e l'uso dei pascoli della tenuta presidenziale.

     I limiti alle attività e agli interventi di cui all'art. 13, quinto, sesto e settimo comma, possono essere superati a richiesta del Segretario, d'intesa con la Giunta regionale, che deve sentire il consorzio.

     Qualora si realizzi l'intesa di cui al comma precedente, la richiesta del Segretariato è comunicata al consorzio per gli eventuali adeguamenti della disciplina vigente nella tenuta di San Rossore.

 

     Art. 15.

     Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 5.000.000 avente riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse, secondo le norme di apposito regolamento approvato dall'assemblea consortile.

     Delle violazioni è redatto apposito processo verbale copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.

     Nei 15 giorni successivi alla contestazione dell'infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al presidente del consorzio che provvede in ordine all'applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.

     Nel caso l'infrazione comporti pregiudizio all'esteriore aspetto dei luoghi ai sensi della legge n. 1497 del 1939, il presidente del consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti comma, ordina la immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il presidente dispone l'esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato al trasgressore, e, qualora ne ricorrano i presupposti, ai soggetti di cui all'art. 26, 2° comma della legge 17-8-1942 n. 1150 sostituito dall'art. 6 della legge 6-8- 1977 n. 765, nelle forme ivi previste.

     L'esecuzione in danno è disciplinata dal citato art. 26, ultimo comma, in quanto applicabile.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite senza il nulla osta di cui all'art. 10, primo comma.

 

     Art. 16.

     Alle spese per il finanziamento e l'attività del consorzio si provvede con:

     1) i contributi degli enti che partecipano al consorzio;

     2) un fondo in dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del Cap. 36050 «Fondo di dotazione una tantum al consorzio del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli»;

     3) un contributo annuo a carico del bilancio regionale, a far data dall'anno 1980, determinato in sede di legge di bilancio;

     4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali lasciti, donazioni, oneri di urbanizzazione, da servizi ed attività e da sanzioni amministrative.

 

     Art. 17.

     Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

Norma Transitoria

 

     1. Fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale può approvare gli adeguamenti al piano territoriale conseguenti alla presente legge, se resi necessari da motivi di urgenza, da indicare espressamente. Decorso tale termine le modifiche al piano seguono le procedure ordinarie previste dalla Legge Regionale 13 Dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni [8].

 

 


[*] Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti istituiti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge sono da considerare abrogati; vedi art. 32 L.R. 24/94.

[1] Pubblicata nel B.U. 21 dicembre 1979, n. 71, e qui riportata nel testo che risulta dagli avvisi di correzione pubblicati nel B.U. 7 marzo 1980, n. 18 e nel B.U. 2 maggio 1980, n. 26.

[2] Locuzione aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 1 (B.U. n. 51/1991).

[2] Locuzione aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 1 (B.U. n. 51/1991).

[3] Allegato omesso nella presente raccolta.

[4] Comma così modificato con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 1 (B.U. n. 51/1991).

[3] Allegato omesso nella presente raccolta.

[5] Articolo così sostituito con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 2 (B.U. n. 51/1991).

[6] Comma aggiunto con L.R. 18 gennaio 1990, n. 2, art. unico.

[6] Comma aggiunto con L.R. 18 gennaio 1990, n. 2, art. unico.

[6]6/a Con L.R. 28 gennaio 1985, n. 11 è stabilito: «I termini di tempo previsti dal 5° comma dell'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 per l'efficacia dei divieti previsti nello stesso articolo, in attesa dell'entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento del Parco, sono prorogati di due anni.

[3] Allegato omesso nella presente raccolta.

[3] Allegato omesso nella presente raccolta.

[3] Allegato omesso nella presente raccolta.

[7] Comma abrogato con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 3 (B.U. n. 51/1991).

[8] Norma aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42, art. 4 (B.U. n. 51/1991).