Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 29/02/2008 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 38/2007 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/2007 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/2007 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 38/2007 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 38/2007 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2007 |
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 38/2007 |
Art. 10. Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 38/2007 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 38/2007 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 38/2007 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 38/2007 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 38/2007 |
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 38/2007 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 38/2007 |
Art. 18. Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 38/2007 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 38/2007 |
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 38/2007 |
Art. 21. Abrogazione dell’articolo 39 della l.r. 38/2007 |
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 38/2007 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 38/2007 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 38/2007 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 38/2007 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 38/2007 |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 5.2.126 - L.R. 29 febbraio 2008, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
(B.U. 5 marzo 2008, n. 8)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione.”.
2. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della
“7 bis. L’Osservatorio cura il monitoraggio dell’attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L’Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della
1. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 16 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 18 della
1. L’ articolo 18 della
Art. 10. Modifiche dell’articolo 19 della
1. La rubrica dell’articolo 19 della
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 19 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della
3. Il comma 6 dell’articolo 20 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 21 della
1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 21 della
Art. 13. Inserimento dell’articolo 23 bis nella
1. Dopo l’articolo 23 della
“Art. 23 bis. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 27 della
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
Art. 17. Modifiche all’articolo 30 della
1. Al termine del comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 18. Abrogazione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
Art. 19. Modifiche all’articolo 36 della
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
Art. 21. Abrogazione dell’articolo 39 della
1. L’articolo 39 della
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 51 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della
“2 bis. Il programma contiene altresì l’elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).”.
2. Al termine del comma 5 dell’articolo 51 della
Art. 24. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 59 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 59 della
“c) le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi;”.
Art. 26. Modifiche all’articolo 66 della
1. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 66 della
Art. 27. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.