Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 31/07/1998 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96). |
Art. 2. (Bandi di concorso e graduatorie). |
Art. 3. (Istruttoria della domanda). |
Art. 4. (Commissione per la formazione della graduatoria definitiva). |
Art. 5. (Formazione della graduatoria definitiva). |
Art. 6. (Riserve di alloggi per emergenze abitative). |
Art. 7. (Indennità diverse). |
Art. 8. (Coefficienti di degrado). |
Art. 9. (Canoni di locazione). |
Art. 10. (Fondo sociale). |
Art. 11. (Inserimento dell'articolo 32 bis). |
Art. 11 bis. Tabella B. |
Art. 12. (Norma transitoria). |
§ 5.2.104 - L.R. 31 luglio 1998, n. 45. [1]
Modifiche alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
(B.U. 7 agosto 1998, n. 28).
Art. 1. (Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della
1. Gli alloggi costruiti con programmi speciali e straordinari, richiamati all'art. 2, comma 1, della
2. I comuni e le ATER che non avessero provveduto a collocare i locatari degli alloggi, di cui al comma 1, nella fascia di reddito d'appartenenza, come previsto dall'art. 40, comma 1 della
Art. 2. (Bandi di concorso e graduatorie).
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. [5].
5. [6].
Art. 3. (Istruttoria della domanda).
1. [7].
Art. 4. (Commissione per la formazione della graduatoria definitiva).
1. [8].
Art. 5. (Formazione della graduatoria definitiva).
1. [9].
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 della
3. [10].
Art. 6. (Riserve di alloggi per emergenze abitative).
1. [11].
2. [12].
Art. 7. (Indennità diverse).
1. [13].
Art. 8. (Coefficienti di degrado).
1. [14].
Art. 9. (Canoni di locazione).
1. [15].
2. Il comma 5 dell'art. 25 della
3. [16].
Art. 10. (Fondo sociale).
1. [17].
2. [18].
Art. 11. (Inserimento dell'articolo 32 bis).
1. [19].
Art. 11 bis. Tabella B.
1. [20].
2. [21].
[1] Abrogata dall'art. 41 della
[2] Sostituisce il comma 2, art. 3 della
[3] Modifica il comma 5, art. 3 della
[4] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 3 della
[5] Modifica il comma 4, art. 3 della
[6] Sostituisce il comma 3, art. 4 della
[7] Sostituisce l'art. 7 della
[8] Sostituisce l'art. 8 della
[9] Sostituisce il comma 1, art. 10 della
[10] Modifica il comma 6, art. 10 della
[11] Modifica il comma 1, art. 17 della
[12] Modifica il comma 8, art. 17 della
[13] Sostituisce il comma 3, art. 24 della
[14] Modifica la lettera b) del comma 3, art. 25 della
[15] Inserisce il comma 01 nell'art. 25 della
[16] Modifica il comma 4, art. 26 della
[17] Sostituisce il comma 1, art. 29 della
[18] Sostituisce il comma 3, art. 29 della
[19] Inserisce l'art. 32 bis nella
[20] Modifica il comma 8, art. 9 della
[21] Modifica la lettera a-9) della Tabella B allegata alla
[22] Articolo abrogato dall’allegato A della