§ 5.2.104 - L.R. 31 luglio 1998, n. 45.
Modifiche alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:31/07/1998
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96).
Art. 2.  (Bandi di concorso e graduatorie).
Art. 3.  (Istruttoria della domanda).
Art. 4.  (Commissione per la formazione della graduatoria definitiva).
Art. 5.  (Formazione della graduatoria definitiva).
Art. 6.  (Riserve di alloggi per emergenze abitative).
Art. 7.  (Indennità diverse).
Art. 8.  (Coefficienti di degrado).
Art. 9.  (Canoni di locazione).
Art. 10.  (Fondo sociale).
Art. 11.  (Inserimento dell'articolo 32 bis).
Art. 11 bis.  Tabella B.
Art. 12.  (Norma transitoria).


§ 5.2.104 - L.R. 31 luglio 1998, n. 45. [1]

Modifiche alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

(B.U. 7 agosto 1998, n. 28).

 

Art. 1. (Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96).

     1. Gli alloggi costruiti con programmi speciali e straordinari, richiamati all'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, si intendono comprensivi degli alloggi di proprietà dei comuni e delle ATER, costruiti ai sensi della legge regionale 1 aprile 1983, n. 16 "Programmi per la costruzione di alloggi da assegnare ad equo canone".

     2. I comuni e le ATER che non avessero provveduto a collocare i locatari degli alloggi, di cui al comma 1, nella fascia di reddito d'appartenenza, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono tenuti a provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Bandi di concorso e graduatorie).

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. [5].

     5. [6].

 

     Art. 3. (Istruttoria della domanda).

     1. [7].

 

     Art. 4. (Commissione per la formazione della graduatoria definitiva).

     1. [8].

 

     Art. 5. (Formazione della graduatoria definitiva).

     1. [9].

     2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono abrogati.

     3. [10].

 

     Art. 6. (Riserve di alloggi per emergenze abitative).

     1. [11].

     2. [12].

 

     Art. 7. (Indennità diverse).

     1. [13].

 

     Art. 8. (Coefficienti di degrado).

     1. [14].

 

     Art. 9. (Canoni di locazione).

     1. [15].

     2. Il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è abrogato.

     3. [16].

 

     Art. 10. (Fondo sociale).

     1. [17].

     2. [18].

 

     Art. 11. (Inserimento dell'articolo 32 bis).

     1. [19].

 

     Art. 11 bis. Tabella B.

     1. [20].

     2. [21].

 

     Art. 12. (Norma transitoria). [22]


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 2 gennaio 2019, n. 2.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[3] Modifica il comma 5, art. 3 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[4] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[5] Modifica il comma 4, art. 3 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 4 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[7] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[8] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[9] Sostituisce il comma 1, art. 10 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[10] Modifica il comma 6, art. 10 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[11] Modifica il comma 1, art. 17 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[12] Modifica il comma 8, art. 17 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[13] Sostituisce il comma 3, art. 24 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[14] Modifica la lettera b) del comma 3, art. 25 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[15] Inserisce il comma 01 nell'art. 25 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[16] Modifica il comma 4, art. 26 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[17] Sostituisce il comma 1, art. 29 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[18] Sostituisce il comma 3, art. 29 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[19] Inserisce l'art. 32 bis nella L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[20] Modifica il comma 8, art. 9 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[21] Modifica la lettera a-9) della Tabella B allegata alla L.R. 20 dicembre 1996, n. 96.

[22] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.