§ 5.2.49 - L.R. 1 dicembre 1989, n. 79.
Attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:01/12/1989
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'art. 8 della Legge 17 febbraio 1987 n. 80 è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.
Art. 2. 
Art. 3.      (Abrogato)
Art. 4.     


§ 5.2.49 - L.R. 1 dicembre 1989, n. 79. [1]

Attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.

(B.U. 19 novembre 1993, n. 69).

 

     Art. 1.

     1. In attuazione dell'art. 8 della Legge 17 febbraio 1987 n. 80 è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.

     L'Osservatorio è finalizzato:

     a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;

     b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro;

     c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno trimestrale, di tutte le gare di appalto indette nella Regione, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici, indicando le procedure di assegnazione dei lavori, l'importo contrattuale e la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori; per le opere già appaltate dovranno essere indicate le ditte partecipanti alla gara, le eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione dei prezzi, l'importo revisionale liquidato, la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e il costo finale a carico dell'Amministrazione, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

     Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi quelli conferiti dal concessionario di opere pubbliche, che saranno raccolti in apposito Registro Regionale.

 

     Art. 2. [2]

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, gli Enti pubblici sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale le informazioni relative a:

     - bandi di gara

     - contratti di appalto (o, qualora mancanti, deliberazioni di affidamento dei lavori)

     - deliberazioni di approvazione dei collaudi dei certificati di regolare esecuzione

     - deliberazioni di affidamento di incarichi professionali relativi a opere pubbliche.

     2. Le caratteristiche e le modalità organizzative di trasmissione di tali informazioni, nonché degli ulteriori elementi informativi ritenuti necessari, sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto amministrativo.

 

          Art. 3.

     (Abrogato) [3].

 

     Art. 4.

     1. Al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle opere pubbliche provvede il Dipartimento Trasporti Infrastrutture Casa.

     2. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è istituito il Comitato dell'Osservatorio Regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche composto come segue:

     a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) quattro componenti esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     Il Comitato indice semestralmente una assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria per illustrare l'attività dell'Osservatorio.

     3. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può prenderne visione e chiederne copia.

     La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'andamento degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche in Toscana.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 13 luglio 2007, n. 38.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 12 novembre 1993, n. 87.

[3] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 12 novembre 1993, n. 87.