Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 01/12/1989 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 8 della Legge 17 febbraio 1987 n. 80 è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche. |
Art. 2. |
Art. 3. (Abrogato) |
Art. 4. |
§ 5.2.49 - L.R. 1 dicembre 1989, n. 79. [1]
Attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.
(B.U. 19 novembre 1993, n. 69).
1. In attuazione dell'art. 8 della
L'Osservatorio è finalizzato:
a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;
b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro;
c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno trimestrale, di tutte le gare di appalto indette nella Regione, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici, indicando le procedure di assegnazione dei lavori, l'importo contrattuale e la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori; per le opere già appaltate dovranno essere indicate le ditte partecipanti alla gara, le eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione dei prezzi, l'importo revisionale liquidato, la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e il costo finale a carico dell'Amministrazione, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.
Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi quelli conferiti dal concessionario di opere pubbliche, che saranno raccolti in apposito Registro Regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, gli Enti pubblici sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale le informazioni relative a:
- bandi di gara
- contratti di appalto (o, qualora mancanti, deliberazioni di affidamento dei lavori)
- deliberazioni di approvazione dei collaudi dei certificati di regolare esecuzione
- deliberazioni di affidamento di incarichi professionali relativi a opere pubbliche.
2. Le caratteristiche e le modalità organizzative di trasmissione di tali informazioni, nonché degli ulteriori elementi informativi ritenuti necessari, sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto amministrativo.
(Abrogato) [3].
1. Al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle opere pubbliche provvede il Dipartimento Trasporti Infrastrutture Casa.
2. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è istituito il Comitato dell'Osservatorio Regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche composto come segue:
a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) quattro componenti esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
Il Comitato indice semestralmente una assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria per illustrare l'attività dell'Osservatorio.
3. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'andamento degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche in Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 69 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della
[3] Articolo abrogato dall'art. unico della