§ 5.2.45 – L.R. 4 maggio 1989, n. 25.
Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:04/05/1989
Numero:25

§ 5.2.45 – L.R. 4 maggio 1989, n. 25.

Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale.

 

(Abrogata dall'art. 40 della L.R. 20 dicembre 1996, n. 96). [1]


[1] Il comma 7 dello stesso art. 40, L.R. 96/1996, prevede quanto segue: "E' fatta salva la regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di ERP, occupati senza titolo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 43, commi 3 e 4 della legge 4 maggio 1989, n. 25 e successive modificazioni." La Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 2004, n. 339 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d) della presente legge nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.