§ 5.2.33 - L.R. 7 maggio 1985, n. 54.
Modifica della L.R. 17 marzo 1978, n. 18 concernente attribuzione ad uffici regionali dei compiti e funzioni di cui al R.D. 2669/37 e previsione delega [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:07/05/1985
Numero:54


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      La Giunta regionale può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici del Genio Civile l'esercizio di funzioni amministrative di polizia idraulica


§ 5.2.33 - L.R. 7 maggio 1985, n. 54.

Modifica della L.R. 17 marzo 1978, n. 18 concernente attribuzione ad uffici regionali dei compiti e funzioni di cui al R.D. 2669/37 e previsione delega funzioni amministrative ai dirigenti degli uffici del Genio Civile.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici del Genio Civile l'esercizio di funzioni amministrative di polizia idraulica.

     La delega ai predetti dirigenti può essere attribuita dalla Giunta regionale anche per l'esercizio di funzioni amministrative riguardanti la protezione delle sorgenti di acque minerali del bacino idrologico di Montecatini terme, di cui alla legge 22 giugno 1913, n. 702 e al relativo regolamento d'attuazione 8 aprile 1920, n. 668 e la protezione igienica della fonte S. Eletta in Chianciano di cui ai decreti del Ministro della Sanità 1 luglio 1927 e 9 luglio 1968.

     Le funzioni amministrative delegate ai sensi dei precedenti comma, saranno esercitate dai dirigenti responsabili degli Uffici del Genio Civile secondo direttive vincolanti.


[1] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.